IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA della giustizia amministrativa Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Delibera il seguente regolamento: Art. 1. Autonomia finanziaria 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali. 2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in base alle norme del presente regolamento, emanando altresi' le opportune direttive generali e verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.