IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
                   della giustizia amministrativa

  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
  Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  di istituzione dei
tribunali amministrativi regionali;
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995,
n.  580,  che  disciplina  l'organizzazione  e il funzionamento delle
strutture  amministrative  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali
amministrativi regionali;
  Visto  l'art.  20  della  legge  21 luglio 2000, n. 205, secondo il
quale  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia amministrativa
disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento  e la gestione delle
spese   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Delibera il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Autonomia finanziaria
  1.  Il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa
provvede  all'autonoma  gestione delle spese relative al Consiglio di
Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.
  2.  Il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa
disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento  e la gestione delle
spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
in  base  alle  norme  del presente regolamento, emanando altresi' le
opportune   direttive  generali  e  verificando  la  rispondenza  dei
risultati alle direttive generali impartite.