IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  ITIS - Industrie tessili
innovative  inoltrata  presso  il  competente ufficio della direzione
generale  della  previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo
dello  stesso, in data 12 aprile 2001, che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavortatori  in data 15 febbraio 2001
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 marzo 2001, la
riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale del settore industria
tessile  applicato, a 25,00 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  di  lavoratori  pari  a 19  unita',  e  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore medie settimanali a 15 ore medie
settimanali per una unita', su un organico complessivo di 24 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 marzo 2001 al 28 febbraio
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto-legge
1 ottobre  1996,  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  ITIS  -  Industrie tessili innovative, con sede in Villacidro
(Cagliari),  unita'  di  Villacidro  (Cagliari), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
25,00  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a  19 unita', e la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali per una
unita', su un organico complessivo di 24 unita'.