IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 1999, n. 270, recante la,
nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza  a  norma  dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernente i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12 giugno  2000,  della  direzione  generale della
previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter
applicare  il  gia'  richiamato  art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello
stato  di  insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza  n. 538 in data 14 aprile 2000, con la quale il
tribunale  di  Busto  Arsizio  (Varese),  ha  dichiarato  lo stato di
insolvenza della S.p.a. Calzificio Carabelli;
  Visto  il  decreto  del  sopra  citato tribunale, in data 16 giugno
2000,  con  il  quale  e'  stata  dichiarata  aperta  la procedura di
amministrazione straordinaria per la predetta societa';
  Visto   il   decreto   in   data   21   giugno  2000  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi
dell'art.  38  del  decreto  legislativo n. 270/1999, del commissario
straordinario nella predetta procedura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  27 ottobre  2000  con  il  quale e' stata
autorizzata  l'esecuzione  del  programma  presentato dal commissario
straordinario;
  Viste  le  istanze  presentate  dal  commissario  giudiziale  e dal
commissario  straordinario  della societa' in questione, con le quali
viene  richiesta  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti
ad  orario  ridotto dipendenti dalla stessa societa', a decorrere dal
16 giugno 2001;
  Visto il decreto direttoriale datato 25 luglio 2000 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  14 aprile  2000,  il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa';
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare il predetto trattamento, ai
sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Calzificio
Carabelli,  con  sede  in  Solbiate Arno (Varese), unita' in Solbiate
Arno  (Varese), per un massimo di 228 unita' lavorative e' prorogata,
ai  sensi  dell'art.  7,  comma  10-ter,  della legge n. 236/1993, la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 giugno 2001 al 27 ottobre 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi