A  seguito della delibera del 15.3.2001, con la quale il Consiglio
dei  Ministri  ha autorizzato il Ministro per la Funzione Pubblica ad
esprimere  parere  favorevole sul testo dell'ipotesi di accordo per i
segretari  comunali  e  provinciali relativa al quadriennio normativo
1998-2001   ed   al   biennio   economico   1998-1999  nonche'  della
certificazione positiva della Corte dei Conti, resa con deliberazione
del   15.5.2001   delle   Sezioni   Riunite  in  sede  di  controllo,
sull'attendibilita'  dei  costi  quantificati per il medesimo e sulla
loro   compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio,  il  giorno  16 maggio 2001, alle ore 18,00, ha avuto luogo
l'incontro tra:
   L'A.RA.N., nella persona del Presidente, Avv. Guido Fantoni
   ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni
sindacali:


Organizzazioni Sindacali                   Confederazioni Sindacali

CGIL-fp/Enti Locali             firmato       CGIL       firmato

CISL/FPS                        firmato       CISL       firmato

UIL/FPL                         firmato       UIL        firmato

                                              CONFSAL    firmato

U.N.S.C.P.                      firmato

COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO                        firmato       CISAL      firmato
"Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"

DICCAP -DIPARTIMENTO
ENTI LOCALI                     firmato
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)

CGIL-f.p.                       firmato

CISL/FPS                        firmato

UIL/FPL                         firmato

CIDA/Enti Locali                firmato       CIDA       firmato

DIRER/DIREL                     firmato       CONFEDIR   firmato

   Al  termine  della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL  dei  segretari  comunali  e provinciali relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998 - 1999.
                               Art. 1
                         Stipendio tabellare

   1.  I  benefici  economici  del presente contratto si applicano ai
segretari   comunali   e  provinciali  gia'  in  servizio  alla  data
dell'1.1.2000 o assunti successivamente.
   2.  Il valore degli stipendi tabellari di cui all'art. 39 commi 1,
2  e  3  del CCNL del 16.5.2001 e' incrementato, con decorrenza dal 1
luglio 2000, nelle misure mensili lorde indicate nella corrispondente
colonna  della  allegata tabella 1; con decorrenza dal 1 gennaio 2001
e'  attribuito  un  ulteriore  incremento nelle misure indicate nella
corrispondente colonna della stessa tabella 1.
   3.   Il  nuovo  stipendio  tabellare  annuo  lordo  a  regime  del
segretario  comunale  e provinciale, dal 1 gennaio 2001 e', pertanto,
rideterminato in L. 39.120.000 per dodici mensilita'.
   4. Il trattamento tabellare dei segretari comunali collocati nella
fascia  B,  di  cui al comma 2 dell'art. 39 del CCNL del 16.5.2001 e'
rideterminato  in  L.  25.943.000  con effetto dal 1 gennaio 2001; lo
stesso trattamento e' stabilito in L. 32.533.000 con decorrenza del 1
aprile 2001.
   5. Il trattamento tabellare dei segretari collocati nella fascia C
e'  rideterminato  dal  1  gennaio  2001  in L. 22.671.000; lo stesso
trattamento e' stabilito in L. 25.370.000 con decorrenza dal 1 aprile
2001 e in L. 28.200.000 dal 31.12.2001 e a valere per l'anno 2002.
   6.  Con  decorrenza  dal 31.12.2001 e a valere per l'anno 2002, lo
stipendio tabellare di cui al precedente comma 3, e' attribuito anche
ai  segretari comunali e provinciali collocati nella fascia B, di cui
al  comma  2, dell'art. 39 del CCNL del 16.5.2001. Dalla stessa data,
ai  fini della mobilita' verso altre amministrazioni, con conseguente
cancellazione  dall'Albo, a tali segretari si applicano le previsioni
dell'art. 32, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.5.2001.
   7.   Sono   confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la
retribuzione  individuale  di  anzianita'  in  godimento alla data di
stipulazione  del  presente  CCNL; e' altresi' confermato il maturato
economico  in  godimento  secondo la disciplina dei vigenti contratti
collettivi  ed  il  trattamento economico ad personam di cui all'art.
40,  comma  6,  del  CCNL  del 16.5.1995, come integrato dall'accordo
successivo del 14.9.1995.