IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000; Vista la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio 1. Il materiale specifico a rischio, cosi' come definito dal decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonche' le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneita' degli impianti stessi. 2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennita' di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennita' copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonche' ogni altra spesa connessa. L'indennita' e' corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. 3. Il soggetto beneficiario della indennita' non puo' percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attivita' previste dal comma 2.