IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  Vista  la  direttiva  95/21/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
relativa  all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
delle  navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che  navigano  nelle  acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo);
  Viste  le  direttive  98/25/CE  del  Consiglio  del 27 aprile 1998,
98/42/CE  della  Commissione  del  19  giugno  1998 e 99/97/CE del 13
dicembre  1999  che  hanno  modificato  la  direttiva  95/21/CE sopra
citata;
  Visto  l'articolo  6  e l'allegato D della legge 24 aprile 1998, n.
128,   concernente:   "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee -
legge comunitaria 1995-1997";
  Visto  l'articolo  4 e l'allegato D della legge 5 febbraio 1999, n.
25,   concernente:   "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee -
legge comunitaria 1998";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n.
202,  concernente: "Regolamento recante norme sull'organizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1,
comma  13,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537", ed in particolare
l'articolo 15;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400, con nota n. 1864 del 18 aprile 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "convenzioni":   quelle   di   seguito   indicate,  unitamente  ai
   protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi
   codici obbligatori, in vigore al 1o luglio 1998;
   1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del
   1966  (LL66),  resa  esecutiva  con  decreto  del Presidente della
   Repubblica  8  aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio
   1968;
   2)  la  Convenzione  internazionale  sulla salvaguardia della vita
   umana  in  mare  (SOLAS  74)  firmata  a  Londra  nel  1974 e resa
   esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
   3)    la    Convenzione    internazionale   per   la   prevenzione
   dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973
   e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
   4)    la    Convenzione    internazionale   sugli   standard   per
   l'addestramento,  i titoli professionali ed il servizio di guardia
   dei  naviganti del 1978 (STCW 78) ratificata con legge 21 novembre
   1985, n. 739, entrata in vigore in Italia il 26 novembre 1987;
   5)  la  Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del
   1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
   6)  la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle
   navi  mercantili  del  1969  (tonnage  69) ratificata con legge 22
   ottobre  1973,  n.  957,  entrata in vigore il 18 luglio 1982, con
   effetti esecutivi dal 18 luglio 1984;
   7)  la  Convenzione  sulle  norme  minime  da osservare sulle navi
   mercantili  del  29 ottobre 1976 (ILO n. 147) ratificata con legge
   10 aprile 1981, n. 159;
b) "Codice  ISM":  il  Codice  internazionale  sulla  gestione  della
   sicurezza adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il
   4  novembre  1993  e  reso  obbligatorio  dal  capitolo  IX  della
   Convenzione SOLAS 74;
c) "MOU":  il  protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato
   di  approdo  firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al
   14 gennaio 1998;
d) "nave":  qualsiasi  nave per trasporto marittimo battente bandiera
   diversa  da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione
   delle convenzioni;
e) "impianto  off-shore":  una  piattaforma  fissa o galleggiante che
   opera sulla piattaforma continentale nazionale;
f) "Autorita'   competente":  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
   navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo delle capitanerie di
   porto,  comandi periferici e, per quanto attiene alle attivita' di
   prevenzione  degli  inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino,
   il  Ministero  dell'ambiente  che,  a  tali  fini,  si  avvale del
   predetto Comando generale;
g) "ispettore":  ufficiale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto o
   altra persona munita dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del
   presente   decreto   e   formalmente   incaricata   dall'Autorita'
   competente  a  svolgere  le  ispezioni di controllo dello Stato di
   approdo;
h) "ispezione": la visita a bordo di una nave al fine di accertare la
   validita'  dei  certificati  pertinenti  e  di altri documenti, le
   condizioni  della  nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonche'
   le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;
i) "ispezione  dettagliata": l'ispezione durante la quale la nave, le
   relative   dotazioni   e   l'equipaggio,   nei   casi  specificati
   all'articolo   5,   comma   3,  sono  sottoposti,  parzialmente  o
   interamente,  ad  un  esame  particolareggiato  per  verificare la
   costruzione  della  nave,  le relative dotazioni, l'equipaggio, le
   condizioni  di  vita  e  di  lavoro  e il rispetto delle procedure
   operative a bordo;
l) "ispezione  estesa":  ispezione  che si effettua nei casi indicati
   nell'articolo 5, comma 4;
m) "fermo":  il  divieto  per una nave di prendere il mare a causa di
   carenze  individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave
   insicura;
n) "sospensione  di  un'operazione":  il  divieto  per  una  nave  di
   continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale
   a  causa  di  carenze  individuate  che,  da sole o nel complesso,
   rendono  il  proseguimento della predetta attivita' pericoloso per
   la  sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o
   per l'ambiente.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - Per  le  direttive  95/21/CE,  98/25/CE,  98/42/CE  e
          99/97/CEE, vedasi nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  della direttiva 95/21/CE del Consiglio del
          19 giugno 1995 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee del 7 luglio 1995, n. L 157.
              - Il  testo  della direttiva 98/25/CE del Consiglio del
          27 aprile 1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee del 7 maggio 1998, n. L 133.
              - Il  testo  della direttiva 98/42/CE della Commissione
          del  19 giugno  1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee del 27 giugno 1998, n. L 184.
              - Il  testo  della direttiva 99/97/CE della Commissione
          del 13 dicembre 1999 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee del 23 dicembre 1999, n. L 331.
              - Il  testo  dell'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n.
          128,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del
          7 maggio 1998, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  6  (Attuazione  di  direttive comunitarie in via
          regolamentare  o  amministrativa). - 1. L'allegato D elenca
          le  direttive  attuate  o  da  attuare mediante regolamento
          ministeriale  da  emanare ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto
          del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il
          disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183.
              2.     Le    amministrazioni    competenti    informano
          costantemente  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie    sulle   fasi   dei   procedimenti   connessi
          all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  nelle  materie  di loro competenza possono, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indirizzare alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il coordinamento delle
          politiche  comunitarie  proposte in merito al contenuto dei
          provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1".
              - Per  il  testo  dell'allegato D della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  si  veda  la Gazzetta Ufficiale n. 104 del
          7 maggio 1998, supplemento ordinario.
              - Il  testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n.
          25,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del
          12 febbraio 1999, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  4  (Attuazione  di  direttive comunitarie in via
          regolamentare  o  amministrativa). - 1. L'allegato D elenca
          le  direttive  attuate  o  da  attuare mediante regolamento
          ministeriale  da  emanare ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto
          amministrativo,  nel  rispetto  del  termine indicato nelle
          direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11
          e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
              2.     Le    amministrazioni    competenti    informano
          costantemente  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie    sulle   fasi   dei   procedimenti   connessi
          all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare,
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie   proposte   in   merito   al   contenuto   dei
          provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1".
              - Per  il  testo dell'allegato D della legge 5 febbraio
          1999,   n.   25,  si  veda  la  Gazzetta  Ufficiale  n.  35
          12 febbraio 1999, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  15  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile 1998, n. 202, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  30 giugno  1998,  e'  il
          seguente:
              "Art.  15 (Comando generale del Corpo delle capitanerie
          di  porto).  -  1.  Il  Comando  generale  del  Corpo delle
          capitanerie  di  porto dipende dal Ministro dei trasporti e
          della  navigazione per lo svolgimento delle attribuzioni di
          cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  e  per  l'esercizio delle
          competenze   tecniche   in   materia   di  sicurezza  della
          navigazione".
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma  13,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
          finanza   pubblica"   (Gazzetta   Ufficiale   n.   303  del
          28 dicembre 1993, supplemento ordinario), e' il seguente:
              "13.  La  costituzione  dei dipartimenti e dei servizi,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni,  la  distribuzione  dei posti di
          funzione   dirigenziale   sono  disposte  con  uno  o  piu'
          regolamenti  da  emanare,  entro  tre  mesi  dalla  data di
          entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
          17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) la  determinazione  dei compiti dei dipartimenti e
          dei   servizi   e'   retta   da   criteri  di  omogeneita',
          complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di
          uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
                b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
          conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
          mutamento  delle  esigenze,  per svolgere compiti anche non
          permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
                c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
          ripartizioni  dirigenziali  generali  e  dei servizi e sono
          istituiti  esclusivamente  nel  loro  ambito,  salvo quanto
          disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
                d) l'ordinamento   complessivo   diminuisce  i  costi
          amministrativi   e   rende   piu'   spedite  le  procedure,
          riducendone i tempi;
                e) le  funzioni  di vigilanza sulla societa' Ferrovie
          dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di
          controllo".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
          del   12 settembre   1988,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile   1968,   n.   777,   recante   "Esecuzione  della
          convenzione  internazionale  sulla linea di massimo carico,
          adottata  a  Londra  il  5 aprile 1996" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 176 del 13 luglio 1968, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo della legge 23 maggio 1980, n. 313, recante
          "Adesione  alla  convenzione internazionale del 1974 per la
          salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
          alla firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione".
          (SOLAS   74),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.
              - Il  testo  della  legge  29 settembre  1980,  n. 662,
          recante   "Ratifica   ed   esecuzione   della   convenzione
          internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
          da  navi  e  del protocollo sull'intervento in alto mare in
          caso  di  inquinamento  causato  da  sostanze diverse dagli
          idrocarburi,  con  annessi, adottati a Londra il 2 novembre
          1973"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 292 del
          23 ottobre 1980, supplemento ordinario.
              - Il  testo  della  legge  21 novembre  1985,  n.  739,
          recante  "Adesione  alla  convenzione del 1978, sulle norme
          relative  alla  formazione della gente di mare, al rilascio
          dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio
          1978,  e  sua  esecuzione"  e'  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 295 del 16 dicembre
          1985.
              - Il  testo  della  legge  27 dicembre  1977,  n. 1085,
          recante  "Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sul
          regolamento  internazionale  del  1972  per  prevenire  gli
          abbordi   in   mare,  con  annessi,  firmata  a  Londra  il
          20 ottobre  1972"  e'  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978.
              - Il testo della legge 22 ottobre 1973, n. 957, recante
          "Ratifica  ed  esecuzione  della convenzione internazionale
          per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra
          il  23 giugno 1969" e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1974.
              - Il  testo della legge 10 aprile 1981, n. 159, recante
          "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e
          147,  adottate  a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62a
          sessione  della  Conferenza  internazionale  del  lavoro e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 116 del 29 aprile 1981.