IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  ed  in  particolare
l'articolo 22 e l'allegato A; 
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un  programma  internazionale  per  l'energia  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia (A.I.E.); 
  Vista la  direttiva  comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del  14
dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del
20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della
CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio  e/o
di prodotti petroliferi; 
  Visto il decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  ed  in
particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia
nazionale delle scorte di riserva; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 gennaio 2001; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   della
giustizia e degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                    Scorte petrolifere di riserva 
  1. Le scorte petrolifere di  riserva  del  Paese  sono  determinate
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato  da  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana entro il 31 maggio. 
  2. All'adempimento dell'obbligo di cui  al  comma  1,  si  provvede
entro la data del 31 luglio di ogni anno. 
 
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 1999".
              - L'art. 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, cosi'
          recita:
              "Art.  22  (Riserva  di  scorte petrolifere: criteri di
          delega).  -  1. L'attuazione  della  direttiva 98/93/CE del
          Consiglio  del  14 dicembre 1998, che modifica la direttiva
          68/414/CEE,  che  stabilisce l'obbligo per gli Stati membri
          della  CEE  di  mantenere  un  livello  minimo di scorte di
          petrolio   greggio   e/o  di  prodotti  petroliferi,  sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) modificare  ed  integrare  le  norme in materia di
          riserva  di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi
          dell'accordo  relativo  ad  un programma internazionale per
          l'energia,  approvato  con  legge  7 novembre 1977, n. 883,
          anche  specificando  le  procedure  da  adottare in caso di
          emergenza;
                b) adottare opportune misure per ottenere appropriate
          informazioni  sul  costo  della detenzione delle scorte, al
          fine    di   garantire   la   trasparenza   dei   costi   e
          l'accessibilita'    di   tali   informazioni   alle   parti
          interessate;
                c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e
          controllo   delle   scorte,   nell'ambito   degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio;
                d) prevedere  la possibilita' di dedurre dall'obbligo
          di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per
          cento,  la  parte  del  consumo interno coperta da prodotti
          derivati dal petrolio di estrazione nazionale.".
              -  L'allegato  A  della  succitata  legge  n.  526/1999
          riporta  l'elenco  delle  direttive  da attuare con decreto
          legislativo.
              - La legge 7 novembre 1977, n. 883, reca: "Approvazione
          ed   esecuzione   dell'accordo  relativo  ad  un  programma
          internazionale   per   l'energia,   firmato   a  Parigi  il
          18 novembre 1974".
              -  La direttiva 98/93/CE e' pubblicata in GUCE n. L 358
          del 31 dicembre 1998.
              - Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca:
          "Razionalizzazione   del   sistema   di  distribuzione  dei
          carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -   Gli   articoli   8  e  9  del  decreto  legislativo
          11 febbraio 1998, n. 32, cosi' recitano:
              "Art.  8  (Agenzia  delle  scorte).  - 1. E' costituita
          l'Agenzia  nazionale  delle scorte di riserva, disciplinate
          dalla   legge   10 marzo   1986,   n.   61,   e  successive
          modificazioni   e  integrazioni,  che  gestisce  le  scorte
          obbligatorie,  sulla  base  delle immissioni in consumo dei
          prodotti,  delle  giacenze operative degli impianti e della
          localizzazione  dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi
          della direttiva 68/414/CEE.
              2.   All'agenzia   partecipano,  obbligatoriamente,  in
          qualita'  di  soci tutti i soggetti titolari di impianti di
          raffinazione,  i  titolari  di  depositi fiscali e coloro i
          quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono
          tenuti  all'obbligo  del  mantenimento  delle  scorte  che,
          comunque,  possono  essere  tenute  presso gli impianti dei
          medesimi  soggetti,  senza  oneri  a carico dell'agenzia la
          quale   dispone   le  necessarie  verifiche.  Nei  casi  di
          controllo  societario,  diretto  o  indiretto, partecipa il
          soggetto  controllante  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          10 ottobre 1990, n. 287.
              3.  Sono  organi dell'agenzia: l'assemblea dei soci, il
          presidente,  il  consiglio di amministrazione e il collegio
          dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con
          diritto  di  voto unitario, nonche', senza diritto di voto,
          tre   rappresentanti  delle  associazioni  dei  consumatori
          maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre
          rappresentanti   dei   gestori   non  partecipati  da  soci
          dell'agenzia   o   da  soggetti  da  essi  controllati.  Un
          rappresentante   di  ciascuna  delle  due  categorie  sopra
          indicate   assiste   alle   riunioni   del   consiglio   di
          amministrazione   alle  quali  partecipa,  di  diritto,  il
          competente direttore generale del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  approva  lo  statuto  dell'agenzia e puo'
          formulare    osservazioni    sulle    norme    interne   di
          funzionamento,  che  devono essergli previamente comunicate
          dall'agenzia stessa.
              Art.  9 (Compiti dell'agenzia). - 1. L'agenzia provvede
          a:
                a)  distribuire nel territorio nazionale le scorte in
          base  alle  disponibilita'  di  stoccaggio e al consumo dei
          prodotti finiti;
                b) soddisfare  la  domanda di prodotti finiti in caso
          di crisi;
                c) garantire  la disponibilita' di stoccaggio per gli
          operatori;
                d) registrare  le  domande  di  prodotti finiti nelle
          diverse aree geografiche del Paese;
                e) verificare le capacita' di stoccaggio dei depositi
          fiscali  e  la  capacita'  di  lavorazione  sulla  base dei
          decreti    di    concessione   rilasciati   dal   Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ai sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 420;
                f)  annotare  le immissioni al consumo degli impianti
          di raffinazione e dei depositi fiscali;
                g) valutare  il  grado  di utilizzo degli impianti di
          produzione  e  di  stoccaggio, evidenziando separatamente i
          quantitativi movimentati tramite permute;
                h) determinare   la  capacita'  disponibile  per  gli
          operatori nei singoli impianti;
                i) registrare  le  tariffe  di transito e di permuta,
          aggregate  per  aree  geografiche,  praticate  dai titolari
          degli impianti di deposito o di produzione;
                l) trasmettere   al   Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  i dati previsti dal comma 4
          del  presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine
          della   pubblicazione   di   cui   allo   stesso   comma  e
          dell'eventuale  attivazione  delle  procedure  di  cui alla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287.
              2.  L'agenzia  individua  annualmente  le  spese per il
          proprio  funzionamento,  il  contributo  in  quota  fissa a
          carico  dei soci, nonche' il contributo variabile calcolato
          sulla  quantita'  di  prodotto immesso al consumo nell'anno
          precedente dai soci e dalle eventuali societa' controllate,
          con  proposta  al  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato che li determina con proprio decreto.
              3.  Il  costo  della scorta, gia' incluso nel prezzo al
          consumo, e' separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
              4.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  ogni  trimestre  pubblica,  attraverso il
          bollettino  petrolifero,  i  dati  concernenti  l'attivita'
          dell'agenzia  e, in particolare, il livello delle capacita'
          utilizzate nei singoli impianti, le capacita' disponibili e
          le tariffe praticate, anche aggregate per regione.".