IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti in particolare gli articoli 33, 34, 55, nonche' l'articolo 78
del  citato  decreto  legislativo  n.  300 del 1999, che prevedono le
attribuzioni   e   l'organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
  Visto  il  comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  introdotto  dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visti  gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 20 dicembre
  1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  dei trasporti e della
navigazione e della difesa;
                                Emana
                      Il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
  1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito
denominato  Ministero,  per  l'esercizio delle funzioni e dei compiti
spettanti  allo  Stato  in materia di agricoltura e foreste, caccia e
pesca,  ai sensi della normativa vigente, e' organizzato nei seguenti
dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche di mercato;
b) Dipartimento  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e dei
   servizi.
  2.  I  Capi  dei  dipartimenti  svolgono  i compiti ed esercitano i
poteri  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.
  3.  I  Dipartimenti  di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di
collaborazione  tra  loro  e di intesa per le attivita' relative alla
elaborazione  delle  linee  di politica nei settori di competenza del
Ministero.
 
          Avvertenza:
              Si  da'  corso,  ai  sensi dell'art. 27, comma 1, della
          legge 24 novembre 2000, n. 340, alla presente pubblicazione
          sulla base di copia conforme all'originale dell'atto, senza

          gli estremi di registrazione della Corte dei conti.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi forza di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - Il  titolo  del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
          143,  e'  il  seguente:  "Conferimento  alle  regioni delle
          funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
          riorganizzazione dell'Amministrazione centrale".
              - Il  titolo  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  e'  il  seguente: "Conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si  trascrivono  gli  articoli  33,  34,  55 e 78 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              "Art.  33  (Attribuzioni).  -  1.  Il  Ministro  per le
          politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
          assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di agricoltura e foreste,
          caccia   e   pesca,   ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo quanto
          previsto  dagli  articoli  25  e  26  del  presente decreto
          legislativo.
              3.  Il  Ministero  svolge  in  particolare,  nei limiti
          stabiliti  dal  predetto  art.  2  del  decreto legislativo
          4 giugno  1997,  n.  143,  le  funzioni  e  i compiti nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano,  delle  linee di politica agricola o forestale, in
          coerenza   con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura  e
          rappresentanza  degli  interessi della pesca e acquacoltura
          nell'ambito  della  politica di mercato in sede comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle   politiche   relative   all'attivita'   di  pesca  e
          acquacoltura,  in materia di gestione delle risorse ittiche
          marine   di  interesse  nazionale,  di  importazione  e  di
          esportazione  dei  prodotti ittici, nell'applicazione della
          regolamentazione  comunitaria  e  di quella derivante dagli
          accordi   internazionali   e  l'esecuzione  degli  obblighi
          comunitari  ed internazionali riferibili a livello statale,
          adempimenti  relativi  al  Fondo  europeo di orientamento e
          garanzia   in   agricoltura  (FEOGA),  sezioni  garanzia  e
          orientamento,  a  livello nazionale e comunitario, compresa
          la  verifica della regolarita' delle operazioni relative al
          FEOGA,  sezione  garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della commissione del 7 luglio 1995;
                b) qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei servizi:
          riconoscimento    degli    organismi    di    controllo   o
          certificazione  per  la  qualita';  tutela e valorizzazione
          della  qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura
          biologica;    promozione    e   tutela   della   produzione
          ecocompatibile   e  delle  attivita'  agricole  nelle  aree
          protette;    certificazione   delle   attivita'agricole   o
          forestali    ecocompatibili;    elaborazione    del   codex
          alimentarius;   valorizzazione   economica   dei   prodotti
          agricoli,  e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni
          e  delle  associazioni  nazionali  dei produttori agricoli;
          accordi   interprofessionali   di   dimensione   nazionale;
          prevenzione   e   repressione,   attraverso   l'Ispettorato
          centrale   repressione   frodi   di  cui  all'art.  10  del

          decreto-legge   18 giugno  1986,  n.  282,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1986, n. 462, nella
          preparazione  e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
          ad  uso  agrario;  controllo  sulla qualita' delle merci di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale".
              "Art.  34  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite nel precedente articolo".
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i princi'pi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al comma 1.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli  35 e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente  e' disposto ai sensi dell'art. 4,
          comma  2,  del  decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome  sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome ".
              "Art. 78 (Disposizioni per le politiche agricole). - 1.
          Fino  alla  data  di  entrata  in vigore dei regolamenti di
          organizzazione del nuovo Ministero delle politiche agricole
          e  forestali,  il  Ministero  per  le politiche agricole e'
          riordinato  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  prevedendo  che il Dipartimento
          delle politiche di mercato e il Dipartimento della qualita'
          dei  prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati
          rispettivamente   in  due  ed  in  tre  uffici  di  livello
          dirigenziale generale".
              - Il  testo del comma 4-bis della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "Art.  4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli
          uffici  dei  Ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
          emanati  ai  sensi  del  comma  2, su proposta del Ministro
          competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
          princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Il  titolo  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il
          seguente:   "Nuove   norme   in   materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritti  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi".
              - Gli   articoli   6   e  31  del  decreto  legislativo
          3 febbraio      1993,      n.     29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego)
          concernono    l'emanazione   di   regolamenti   governativi
          riguardanti   l'individuazione   degli  uffici  di  livello
          dirigenziale    generale   e   delle   relative   funzioni,
          l'individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione
          delle piante organiche;
              - Il  titolo  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          80,  e': "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
          di  rapporti  di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
          Nota all'art. 1:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato in premessa:
              "Art.  5  (I  dipartimenti).  -  1. I dipartimenti sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  dipartimenti  sono
          attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
          materie  omogenee  e  i  relativi  compiti strumentali, ivi
          compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
          di  gestione  in  cui  si articolano i dipartimenti stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
              2.  L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
          in  conformita'  alle  disposizioni  di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.   Il   capo   del  dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.
              4.  Dal  capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
          dipartimento stesso.
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del Ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili   per   l'attuazione   dei   programmi  secondo
          princi'pi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche'
          di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
                f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29;
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".