La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Misura dell'indennizzo). 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: - La legge 5 aprile 1985, n. 135, reca: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero". - La legge 29 gennaio 1994, n. 98, reca: "Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero .".