IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme
regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Ritenuto che sia necessario regolamentare, in particolare,
l'applicazione degli articoli 5, 6, 13, 27, comma 2, 28, 29, 30, 33,
35, 36, comma 4, 37, 38, comma 4, 39, comma 3, 41, comma 5, 47, comma
2, 66 e 67, comma 6, del citato testo unico, per quanto attiene alla
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito degli alcoli,
delle bevande alcoliche e delle materie prime alcoligene;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva n. 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e
successive modifiche, che codifica la procedura n. 83/189/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 2000 con il quale, in
applicazione dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' stato stabilito che l'Agenzia delle dogane,
istituita ai sensi dell'articolo 57, comma 1, dello stesso decreto
legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del
Dipartimento delle dogane e II.II, sia attivata dal 1o gennaio 2000 e
che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto
Dipartimento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-373/UCL dell'11 gennaio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Richiesta di autorizzazione
1. Chiunque intenda istituire, in applicazione dell'articolo 28,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale
di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all'ufficio
tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta
giorni prima dell'inizio dell'attivita' se trattasi di fabbrica od
opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi
di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le
seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A.,
il codice fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente
nonche' dell'eventuale rappresentante negoziale;
b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
trova l'istituendo deposito fiscale, nonche' i relativi numeri di
telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e dei processi di
lavorazione nonche' la potenzialita' degli impianti;
d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle
apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;
e) la qualita' delle materie prime e dei prodotti finiti, il
numero e la capacita' dei serbatoi destinati al contenimento dei
prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti
prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri
contenitori, il numero e la capacita' dei serbatoi, delle vasche o
dei silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti
semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione
delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si
intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
2. All'istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale,
evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui
all'articolo 3, comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di
taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli
strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma
quantificato del flusso di materia nonche' una relazione intesa a
descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di
utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo
relativi alle attivita' fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali
di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le
tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di
capacita' superiore a dieci ettolitri.
3. Ogni variazione dei dati denunciati e' preventivamente
comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
4. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in
regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l e' presentata,
contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione
doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla
presentazione della predetta istanza la direzione della
circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l'UTF
espleta gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime
di deposito fiscale.
5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
a) a norma dell'articolo 5, comma 1, del testo unico, gli
esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
b) a norma dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, i
produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di
vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;
c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3,
del testo unico, i produttori di vino, di birra e di bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei
propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non
siano oggetto di alcuna attivita' di vendita.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, e' il
seguente:
"Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
operatore professionale, di rappresentante fiscale o di
obbligato d'imposta, diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale; alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti".
- Il testo degli articoli 5, 6 e 13 del testo unico e'
il seguente:
"Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La
fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti
soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato
dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito
fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito
fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i
singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10
per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che
mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
dall'obbligo di prestazione della cauzione le
amministrazioni dello Stato e deg1i enti pubblici e le
aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha
facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della
revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizo della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richieta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel
circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza
finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare,
tenenodo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela
fiscale anche attraverso controlli successivi. Il
depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti
con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
le relative spese per il funzionamento; sono a carico del
depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario
ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di
estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente
dall'esercizio delI'azione penale per le violazioni che
costituiscono reato, comporta la revoca della licenza
fiscale di esercizio".
"Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
- 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della
Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime
sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto
a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o
con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui
prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato
mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore
o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere
prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie e,
per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita'
in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne e'
disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in
carico del prodotto da parte del destinatario.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai
depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
sovlbilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di
tubazioni.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di
accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3
non e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti
ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati,
quando sono immessi in una zona franca o in un deposito
franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi
sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio
del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale
comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato
insediato in un determinato Stato membro, per essere
esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in
regime sospensivo con la scorta del documento di cui al
comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della
dogana di uscita dalla Comunita' che i prodotti hanno
effettivamente lasciato il territorio comunitario.
5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad
accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato
membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi
non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento
sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di
spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra
gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime
di transito comunitario interno per mezzo del documento
amministrativo unico, questo documento sostituisce quello
previsto dai comma 3; in tale ipotesi, dal documento
amministrativo unico deve risultare che trattasi di
prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso
deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
Negli altri casi, i documenti saranno integrati con
l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dai
competenti organi comunitari.
6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai
prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo
quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della
propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito
fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui
prodotti deve essere presentata prima della loro
spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni
dell'art. 14".
"Art. 13 (Prodotti muniti di contrassegno fiscale). -
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel
territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali
nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I prodotti da assogettare al contrassegno fiscale,
le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo
muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi
vincolo di circolazione e deposito.
3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei
depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il
rappresentante fiscale con le stesse modalita' stabilite
per i depositari nazionali.
4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti
di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle
modalita' previste dall'art. 6.
5. Per i contrassegni di Stato destinati ad essere
applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o
comunitari in regime sospensivo deve essere prestata
cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La
cauzione viene tutto od in parte incamerata relativamente
ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano
applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il
termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate
richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non
compete alcun rimborso del prezzo pagato.
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e
muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere
prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa
gravante sulla partita trasportata.
7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare
possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di
Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati
prodotti prima della presentazione in dogana per
l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla
prestazione di una cauzione il cui importo e' determinato
in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul
quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in
parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data
di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata
in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla
restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi
motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun
rimborso del prezzo pagato".
- Il testo dell'art. 27, comma 2, del testo unico e' il
seguente:
"2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1,
sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime
di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione
in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa
complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a
quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi
familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad
imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a
condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di
alcuna attivita' di vendita".
- Il testo degli articoli 28, 29, 30, 33 e 35 del testo
unico e' il seguente:
"Art. 28 (Depositi fiscali di alcole e bevande
alcoliche). - 1. Il regime del deposito fiscale e'
consentito per i seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) stabilimenti di produzione;
2) opifici di rettificazione e di trasformazione di
prodotti soggetti ad accisa;
3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici
soggetti ad accisa;
4) depositi doganali di proprieta' privata
autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di
cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;
6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei
prodotti soggetti ad accisa;
7) magazzini di invecchiamento;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:
1) stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento dei prodotti
soggetti ad accisa;
3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei
prodotti soggetti ad accisa;
c) nel settore della birra:
1) fabbriche ed opici di condizionamento;
2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di
condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;
3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra
condizionata, soggetta ad accisa;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto
nell'art. 37 comma 1, e nel settore delle bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra:
1) cantine e stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento e di deposito che
effettuano movimentazioni intracomunitarie.
2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in
relazione alla quantita' massima di prodotti che possono
essere detenuti nel deposito fiscale, e' dovuta nelle
seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante
sui prodotti custoditi:
a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui
ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del
comma 1;
b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di
cui al numero 7) della lettera a) del comma 1;
c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e
magazzini.
3. La cauzione di cui al comma 2 e' dovuta, in misura
pari all'ammontare dell'accisa, se i prodotti custoditi
sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto
quelli strettamente necessari per il consumo aziendale,
stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio
tecnico di finanza.
5. La licenza di cui all'art. 5, per la gestione in
regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel
comma 1, e' revocata o negata a chiunque sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per evasione
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche".
"Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad
accisa). - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
condizionamento e di deposito di alcole e di bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
con denaturante generale in quantita' superiore 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obb1igo della denuncia gli
esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per
altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande
diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto
spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non
superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria in quantita' non suneriore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino
dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti. quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore
all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di
vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del
predetto registro gli esercenti la minuta vendita di
prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie
alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere modificati i casi di esclusione di cui al
comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo
della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
bevande alcoliche".
"Art. 30 (Circolazione di prodotti alcolici
assoggettati ad accisa). - 1. L'alcole, le bevande
alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o
denaturati con denaturante generale devono circolare con il
documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le
bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita'
non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o
per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno
dello Stato;
b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore
a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita'
non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori,
le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le
profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in
quantita' non superiore a 5 litri;
d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in
quantita' superiore a 50 litri;
e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non
denaturato, condizionate, secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria, in quantita' non
superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi
alcolici, condizionati e scortati dal documento di
accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le
indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;
f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'11 per cento in volume;
h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un
altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei
limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;
i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di
condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di
cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle
esigenze di commercializzazione dei prodotti".
"Art. 33 (Accertamento dell'accisa sull'alcole). - 1.
Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione e'
determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che
devono essere installati dall'esercente, secondo le
modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria.
2. La quantita' di alcole etilico da sottoporre ad
accisa puo' essere determinata in base alla produttivita'
degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le
fabbriche che:
a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco
diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o
altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacita'
non superiore a 2 ettolitri;
b) non producano piu' di 3 ettolitri di alcole anidro
in un anno.
3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico
da sottoporre ad accisa puo' essere determinato in base
alla produttivita' per ogni cotta, applicando
all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento
contatore del numero delle cotte fatte.
4. L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere che,
in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di
distillazione, sia collocato un recipiente collettore,
sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a
raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano
predisposte le attrezzature ritenute idonee per
l'accertamento diretto del prodotto.
5. Nel caso in cui al comma 1, viene preso a base
dell'accertamento, il quantitativo di prodotto determinato
secondo le modalita' indicate al comma 4, purche' non sia
inferiore di piu' del 2 per cento rispetto a quello
risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende in
base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito
del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia
munito di testata compensata della temperatura,
l'accertamento e' effettuato sulla base del maggior valore
tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello
determinato mediante il recipiente collettore. Per le
fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i
quantitativi determinati mediante il recipiente collettore,
ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base
alla produttivita' degli alambicchi.
6. Qualora, per basse portate o per le particolari
caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici,
non sia possibile installare il misuratore di cui al comma
1, l'amministrazione finanziaria puo' consentire che
l'accertamento sia effettuato con le modalita' di cui al
comma 4.
7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione
finanziaria puo' prescrivere l'installazione di misuratori
delle materie prime alcoliche o alcoligene ed,
eventualmente, dei semilavorati da avviare alla
distillazione".
"Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1.
Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per
prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra e' derivata; la ricchezza saccorometrica cosi'
ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado,
trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5
centesimi, e computando per un decimo di grado quelle
superiori.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime, della birra immediatamente
a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei
semilavorati, nonche' contatori per la determinazione del
numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e'
custodito in apposito magazzino, preso in carico dal
depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in
tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali,
fabbriche di birra.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a due ettolitri e' in
facolta' dell'amministrazione finanziaria stipulare
convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con
corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
anticipate.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la pare eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle
tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) due decimi di grado, rispetto al valore
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media
effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole
specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una graduazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per le differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43".
- Il testo dell'art. 36, comma 4, del testo unico, e'
il seguente:
"4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i
quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati
ad essere lavorati in altri opifici sono determinati
tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie,
previste dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione
del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L/200 del 10 agosto 1993".
- Il testo dell'art. 37 del testo unico e' il seguente:
"Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I
produttori di vino che producono in media meno di 1.000
ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli
produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono
assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi
previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi
alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad
informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per
territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate,
ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE
n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L/200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli
relativi alla tenuta del registro di scarico ed
all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a
sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di
piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla
produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta
nell'azienda agricola".
- Il testo dell'art. 38, comma 4, del testo unico, e'
il seguente:
"4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere
lavorati in altri opifici sono in carico del depositario
autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza".
- Il testo dell'art. 39, comma 3, del testo unico, e'
il seguente:
"3. I prodotti finiti sono presi in carico dal
depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico
di finanza, anche sulla base di esperimenti di
lavorazione".
- Il testo dell'art. 41, comma 5, del testo unico, e'
il seguente:
"5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un
apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo
preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui
al comma 4".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del testo unico, e'
il seguente:
"2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali
per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei
limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate
dalla prescritta documentazione si applicano le pene
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la
legittima provenienza dei prodotti ed il regolare
assolvimento dell'imposta, se dovuta".
- Il testo dell'art. 66 del testo unico e' il seguente:
"Art. 66 (Regime di vigilanza per gli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico). - 1. Il regime di vigilanza
fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di
provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai
prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti
registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione
commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle
singole partite di prodotti".
- Il testo dell'art. 67, comma 6, del testo unico e' il
seguente:
"6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio
delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non
sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si
applica l'art. 50".
- La direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998 prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche ed e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/204 del
21 luglio 1998. E' stata successivamente modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e dal Consiglio n. 98/48
del 20 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L/217 del 5 agosto 1998.
- Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
2000, relativo a disposizioni recanti le modalita' di avvio
delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria
a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dai dipartimenti del ministero".
- Il testo dell'art. 57, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai
dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e
di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero
sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle
dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio,
di seguito denominate agenzie fiscali.
Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi
rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono
esercitate secondo la disciplina dell'organizzione interna
di ciascuna Agenzia.".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 5, comma 1, e 37, comma
1, del testo unico, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 34, comma 3, del testo unico e' il
seguente:
"3. E' esente da accisa la birra prodotta da un privato
e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e
dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di
alcuna attivita' di vendita.".
- Il testo dell'art. 36, comma 3, del testo unico e' il
seguente:
"3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato
e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e
dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di
alcuna attivita' di vendita.".
- Il testo dell'art. 38, comma 3, del testo unico e' il
seguente:
"3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate,
tranquille a gassate, fabbricate da un privato e consumate
dal fabbricante dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a
condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di
vendita.".