IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  recante la disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
  Vista   la   legge  di  riforma  dell'adozione,  approvata  in  via
definitiva  dal  Senato  il 1 marzo 2001 e in corso di pubblicazione,
con la quale sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n.  184,  in  particolare  per  quanto attiene alla istituzione della
difesa  di  ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato
di  adottabilita', oltre ad alcune modifiche al titolo VIII del libro
primo del codice civile;
  Considerato  che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa
di  ufficio  nei  procedimenti  per  la  dichiarazione dello stato di
adottabilita'  e  fino alla revisione del procedimento per l'adozione
dei  provvedimenti  indicati  nell'articolo 336 del codice civile, ai
predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  transitorie  per  una  tutela effettiva dei diritti del
minore  e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in
corso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In  via  transitoria  e  fino  alla emanazione di una specifica
disciplina   sulla   difesa   di  ufficio  nei  procedimenti  per  la
dichiarazione  dello  stato  di adottabilita' disciplinati dal titolo
II,  capo  II  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e successive
modifiche,   ai  predetti  procedimenti  e  ai  relativi  giudizi  di
opposizione  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni processuali
vigenti  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  2.  In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni
che  regolano  i  procedimenti  di  cui  all'articolo  336 del codice
civile,   ai   medesimi  procedimenti  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  processuali  vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.