IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti i regolamenti che disciplinano i diversi concorsi pronostici,
nonche'  quelli  che  disciplinano le scommesse ippiche, le scommesse
sugli  eventi sportivi gestiti od organizzati dal CONI e le scommesse
diverse da quelle ippiche e da quelle sportive;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
il  quale  stabilisce  che il Ministro delle finanze, con riferimento
alle  nuove  tipologie  di  scommesse  diverse da quelle ippiche e da
quelle  sulle  competizioni sportive organizzate dal CONI, nonche' ad
ogni  altro  tipo  di  gioco,  concorso pronostici e scommesse, emana
regolamenti  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo,
ivi   compresi   quelli   da   destinare   agli  organizzatori  delle
competizioni;
  Considerato che allo scopo di modernizzare e migliorare il servizio
reso   all'utenza  e  di  incrementare  le  entrate  erariali  appare
opportuno  consentire  la  raccolta  telefonica  e  telematica  delle
giocate relative a scommesse e concorsi pronostici per i quali non e'
attualmente  prevista  da  norme  di  delegazione  la possibilita' di
effettuare il gioco con tali particolari modalita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
  Vista la nota n. 114/31890/45143 del 2 giugno 2000, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  ha  ritenuto necessario che nel testo del
presente  provvedimento  venga  specificato  che  la  raccolta  delle
giocate  relative  a scommesse e concorsi pronostici avvenga mediante
l'utilizzo di linee telefoniche ordinarie;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-8704 del 9 maggio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Accettazione telefonica o telematica delle giocate
  1.   E'   facolta'   del  Ministero  delle  finanze  autorizzare  i
concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse
ad  effettuare  la  raccolta  telefonica  o telematica delle giocate,
mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni
che  utilizzino  linee  telefoniche  ordinarie,  secondo le modalita'
stabilite   con  il  decreto  dirigenziale  di  cui  al  comma  2.  I
concessionari,  ai  fini  delle  necessarie interconnessioni, rendono
disponibile  il  proprio sistema di automazione a tutti gli operatori
di  telecomunicazioni  interessati  a detta modalita' di raccolta del
gioco.
  2.  Con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  delle  finanze sono
stabilite    le    procedure   di   acquisizione,   registrazione   e
documentazione  delle  giocate  telefoniche  o  telematiche di cui al
comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n.  496,
          recante  "Disciplina  delle attivita' di gioco" detta norme
          per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e
          di  concorso  pronostici,  per  i  quali si corrisponda una
          ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui partecipazione
          sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - La  legge  13 maggio 1999, n. 133, reca "Disposizioni
          in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
          fiscale"  e  prevede, anche, all'art. 16 la possibilita' di
          introdurre,  tramite  decreto  del  Ministro delle finanze,
          l'accettazione  di  nuove  scommesse  legate a competizioni
          sportive  diverse  dalle  corse  dei  cavalli  e  da quelle
          organizzate dal CONI.
              - Il testo del comma 1 dell'art. 16 e' il seguente:
              "1.  Il  Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
          via   temporanea,   l'accettazione  di  nuove  scommesse  a
          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
          organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
          da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione
          l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota
          fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile  1998,  n.  169,  e del decreto del Ministro delle
          finanze  2 giugno  1998,  n.  174,  i  quali  a  tale  fine
          impiegheranno  sedi,  strutture  e impianti gia' utilizzati
          nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
          nuove  scommesse  nonche'  ad  ogni  altro  tipo  di gioco,
          concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
          emana  regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
          e  i  tempi  di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
          proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
          decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito
          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
          superare  il  62  per  cento  delle  somme  giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale".