IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza,  anche  in
considerazione   dell'intervenuto   scioglimento   delle  Camere,  di
provvedere  ad  ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n.
149,  al  fine  di  consentire il completamento dell'organizzazione e
delle  iniziative  connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno
2001   ed  al  Vertice  di  Genova,  con  particolare  riguardo  alla
soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali
e  di  piena  operativita' delle comunicazioni, anche con riferimento
alle relative strutture;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge  8  giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  le parole: "18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "38.000 milioni";
    b)  all'articolo  5,  comma  2,  le parole: "22.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "42.000 milioni";
    c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto
a  lire  2.000  milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo
al   Ministero   dell'interno   e,  quanto  a  lire  16.000  milioni,
l'accantonamento   relativo   al   Ministero   dell'ambiente",   sono
sostituite  dalle  seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000
milioni,  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto  a  lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo
al   Ministero   dell'ambiente  e,  quanto  a  lire  10.000  milioni,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica".
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.