IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli
la   erogazione   delle   somme  destinate  al  settore  della  danza
nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 128 dell'11 gennaio 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Intervento finanziario per le attivita' di danza

  1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito   "l'Amministrazione",  eroga  contributi  ai  soggetti  che
svolgono  attivita'  di  danza,  in corrispondenza degli stanziamenti
destinati  alla  danza  dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito
definito  "il  Fondo",  di  cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al
fine di:
   a)  favorire  l'eccellenza  artistica  e  il costante rinnovamento
della  danza,  e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di
accedere a tale esperienza;
   b)   promuovere   nella   produzione   della  danza  la  qualita',
l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
   c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del
repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
   d)  promuovere  la  conservazione, il recupero e la valorizzazione
del repertorio classico della danza;
   e)  incentivare  forme  di  creazione artistica interdisciplinare,
tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
   f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo
   artistico, tecnico e organizzativo;
   g) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
   h)  avvicinare  nuovo pubblico alla danza con particolare riguardo
   alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
   i)  attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
   di  iniziative  di  danza e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree
   meno servite;
   l) sostenere la proiezione internazionale della danza italiana, in
   particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
   e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
  2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di
   danza   considerate   sono   quelle   relative   alla  produzione,
   distribuzione,    esercizio,    promozione    e    perfezionamento
   professionale, nonche' a rassegne e festival.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4-4-bis. (Omissis)".
              -  L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto  1990,
          dispone:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma l, deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
              -  La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
          del 4 maggio 1985.
              -  Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  21 dicembre  1998, n. 492,
          recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
          legislativo   18 novembre   1997,   n.   426,  del  decreto
          legislativo  8  gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo
          29 gennaio  1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
          1998,  n.  20, e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
          134"  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
              -  La  legge  14 agosto  1967,  n.  800, recante "Nuovo
          ordinamento  degli  enti lirici e delle attivita' musicali"
          e'   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del
          16 settembre 1967.
          Nota all'art. 1:
              -  Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in note
          alle premesse.