IL MINISTRO PER I BENIE LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Ritenuto necessario procedere all'adozione di una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4955 del 10 marzo 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Intervento finanziario per le attivita' musicali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di: a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della musica italiana, e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di accedere all'esperienza musicale; b) promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale; e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi; f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; g) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; h) avvicinare nuovo pubblico alla musica, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite; l) sostenere la proiezione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, le attivita' di complessi bandistici.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' dispone: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", cosi' dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1." - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233. - La legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1979, n. 320. - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10 e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1998, n. 25. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20, e 23 aprile 1998, n. 134", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, S.O. Nota all'art. 1: - Per il riferimento alla legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota alle premesse.