IL MINISTRO PER I BENIE LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
  Ritenuto  necessario  procedere  all'adozione di una disciplina che
regoli  la  erogazione  delle somme destinate al settore della musica
nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 18 dicembre
  2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 4955 del 10 marzo 2001;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Intervento finanziario per le attivita' musicali

  1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito   "l'amministrazione",  eroga  contributi  ai  soggetti  che
svolgono  attivita'  musicali,  in  corrispondenza degli stanziamenti
destinati  alla  musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito
definito  "il  Fondo",  di  cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al
fine di:
a) favorire  l'eccellenza  artistica e il costante rinnovamento della
   musica  italiana,  e  consentire  ad  un  pubblico  il  piu' ampio
   possibile di accedere all'esperienza musicale;
b) promuovere  nella  produzione musicale la qualita', l'innovazione,
   la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili,
   anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare  la  committenza  di nuove opere e la valorizzazione del
   repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere  la  conservazione  e  la valorizzazione del repertorio
   classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
e) incentivare   forme   di  creazione  artistica  interdisciplinare,
   tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
f) sostenere  la  formazione  e tutelare le professionalita' in campo
   artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
h) avvicinare  nuovo  pubblico  alla musica, con particolare riguardo
   alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
i) attuare  il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di
   iniziative musicali nelle aree meno servite;
l) sostenere  la  proiezione internazionale della musica italiana, in
   particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
   e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
   esteri.
  2.   Ai   fini   dell'intervento   finanziario  dello  Stato,  sono
considerate   le   attivita'   liriche,  concertistiche,  corali,  di
promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival,
le attivita' di complessi bandistici.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            -  Per  le  direttive  CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' dispone:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - L'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi", cosi'
          dispone:
              "Art.   12. - 1.   La   concessione   di   sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."
              - La  legge  14 agosto  1967,  n.  800,  recante "Nuovo
          ordinamento  degli enti lirici e delle attivita' musicali",
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967,
          n. 233.
              - La   legge   14 novembre   1979,   n.   589,  recante
          "Provvedimenti     per     le    attivita'    musicali    e
          cinematografiche",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 novembre 1979, n. 320.
              - La  legge  30 aprile  1985,  n.  163,  recante "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo",   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 maggio 1985, n. 104.
              - Il  decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 gennaio  1998, n. 10 e corretto con
          avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1998,
          n. 25.
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il  decreto  legislativo  21 dicembre  1998,  n. 492,
          recante "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3,
          29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20, e 23 aprile
          1998,  n.  134",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
          gennaio 1999, n. 16, S.O.
          Nota all'art. 1:
              - Per il riferimento alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
          si veda la nota alle premesse.