IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  29 dicembre  2000,  n.  422,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A;
  Vista la direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che
modifica  la  direttiva  78/660/CEE  per  quanto concerne gli importi
espressi in ecu;
  Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive
modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  del commercio con l'estero e degli
affari esteri;

                             E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  2435-bis,  primo  comma, del codice civile e' cosi'
modificato:
    a) al  n.  1) le parole: "4.700 milioni di lire", sono sostituite
dalle seguenti: "3.125.000 euro";
    b) al  n.  2) le parole: "9.500 milioni di lire", sono sostituite
dalle seguenti: "6.250.000 euro".
 
          avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La    legge   29 dicembre   2000,   n.   422,   reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 2000".
              - L'art.  1,  comma  1  e  l'allegato A della succitata
          legge cosi' recitano:
              "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  decreti  legislativi recanti le norme occorrenti
          per  dare  attuazione alle direttive comprese negli elenchi
          di cui agli allegati A e B.".

                                                           Allegato A

              96/48/CE:  direttiva  del Consiglio del 23 luglio 1996,
          relativa   all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario
          transeuropeo ad alta velocita'.
              98/24/CE:  direttiva  del  Consiglio del 7 aprile 1998,
          sulla   protezione  della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da agenti chimici
          durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE).
              1999/36/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999,
          in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
              1999/60/CE: direttiva del Consiglio del 17 giugno 1999,
          che  modifica  la  direttiva 78/660/CEE per quanto concerne
          gli importi espressi in ecu.
              1999/82/CE:       direttiva      della      Commissione
          dell'8 settembre   1999,   che  modifica  l'allegato  della
          direttiva    75/318/CEE    del    Consiglio   relativa   al
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          riguardanti    le   norme   e   i   protocolli   analitici,
          tossico-farmacologici    e    clinici    in    materia   di
          sperimentazione delle specialita' medicinali.
              1999/83/CE:       direttiva      della      Commissione
          dell'8 settembre   1999,   che  modifica  l'allegato  della
          direttiva    75/318/CEE    del    Consiglio   relativa   al
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          riguardanti    le   norme   e   i   protocolli   analitici,
          tossico-farmacologici    e    clinici    in    materia   di
          sperimentazione delle specialita' medicinali.
              1999/93/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  13 dicembre  1999,  relativa  ad  un quadro
          comunitario per le firme elettroniche.
              1999/105/CE:  direttiva  del  Consiglio del 22 dicembre
          1999,   relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali
          forestali di moltiplicazione.
              - La  direttiva  1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno
          1999,  che  modifica  la  direttiva  78/660/CEE  per quanto
          riguarda  gli  importi  espressi in ecu e' pubblicata nella
          GUCE n. L 162 del 26 giugno 1999.
              - La  quarta  direttiva  78/660/CEE  del  Consiglio del
          25 luglio  1978,  basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera
          g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi
          di societa' e' pubblicata nella GUCE n. L 222 del 14 agosto
          1978.
              - Il  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca:
          "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17
          dicembre 1997, n. 433".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2435-bis del codice
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato:
              "Art.  2435-bis.  (Bilancio  in forma abbreviata). - Le
          societa'  possono  redigere il bilancio in forma abbreviata
          quando,  nel  primo  esercizio  o, successivamente, per due
          esercizi  consecutivi non abbiano superato due dei seguenti
          limiti:
                1) totale   dell'attivo   dello  stato  patrimoniale:
          3.125.000 euro;
                2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
          6.250.000 euro;
                3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
          50 unita'.
              Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
          comprende  solo  le  voci contrassegnate nell'art. 2424 con
          lettere  maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII
          dell'attivo  devono  essere detratti in forma esplicita gli
          ammortamenti  e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo
          e  D  del  passivo  devono  essere separatamente indicati i
          crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
              Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le  indicazioni
          richieste  dal  n.  10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
          7),  9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427;
          le  indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
          riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in
          bilancio.
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
          della relazione sulla gestione.
              Le  societa' che a norma del presente articolo redigono
          il  bilancio  in forma abbreviata devono redigerlo in forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.".