IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto  il  decreto ministeriale del 7 dicembre 2000, n. 426, avente
ad   oggetto   il   regolamento  recante  norme  sulle  modalita'  di
integrazione   ed   aggiornamento   delle  graduatorie  nazionali  ad
esaurimento  previste  dagli  articoli  3, 4 e 6 della legge 3 maggio
1999, n. 124;
  Visto in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2;
  Considerato  che  occorre  provvedere  alla  rettifica del predetto
articolo  limitatamente  alle  parole  "nel triennio antecedente alla
predetta data di entrata in vigore della legge";
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi dell'adunanza del 26 febbraio
  2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                            A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  parole  "nel  triennio  antecedente  alla  predetta data di
entrata  in  vigore  della legge" contenute nell'articolo 2, comma 3,
lettera  a), sub 2, del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426,
sono   sostituite  dalle  seguenti  "nel  triennio  antecedente  alla
predetta data di scadenza per la presentazione delle domande".
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 marzo 2001
                                                Il Ministro: De Mauro

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona  e  dei  beni  culturali, registro n. 1, Pubblica istruzione,
foglio n. 330
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio
          1999, n. 124, e' riportato nelle note alle premesse.

          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 4 e 6 della
          legge  3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti in
          materia di personale scolastico):
              "Art.  3 (Personale docente, assistenti, accompagnatori
          al  pianoforte  e pianisti accompagnatori delle Accademie e
          dei  conservatori).  - 1. All'art. 270 del testo unico sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) (sostituisce  il  comma  1  dell'art. 270, decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
                b) (sostituisce  i  primi  due  periodi  del  comma 4
          dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
                c) (aggiunge  il  comma  10-bis all'art. 270, decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
                d) (sostituisce  il  comma  13 dell'art. 270, decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
              2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali
          permanenti,  di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico,
          come  sostituito  dal  comma  1,  lettera  a), del presente
          articolo, hanno titolo all'inclusione:
                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti
          richiesti  dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle
          graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
                b) i    docenti   che   abbiano   conseguito,   nella
          valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali,
          ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
          conferimento  delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
          istituto,  un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
          dalla  previgente  normativa e abbiano superato le prove di
          un  precedente  concorso  per  titoli ed esami in relazione
          alla  medesima  classe  di  concorso  o al medesimo posto o
          superino  gli  esami di una sessione riservata, consistenti
          in   una   prova   orale   volta   all'accertamento   della
          preparazione  culturale  e  del  possesso  delle  capacita'
          didattiche  relativamente  agli  insegnamenti  da svolgere;
          all'onere   derivante   dallo  svolgimento  della  predetta
          sessione  riservata si provvede entro il limite di spesa di
          cui all'art. 2, comma 4;
                c) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un
          precedente  concorso  per titoli ed esami in relazione alla
          medesima classe di concorso o al medesimo posto.
              3.  Alla  sessione  di cui al comma 2, lettera b), sono
          ammessi   i   docenti  che  abbiano  prestato  servizio  di
          effettivo  insegnamento nelle accademie statali, pareggiate
          o  legalmente  riconosciute  e nei conservatori di musica o
          negli    istituti    musicali    pareggiati    per   almeno
          trecentosessanta  giorni  nel  periodo  compreso tra l'anno
          scolastico  1989-1990  e la data di entrata in vigore della
          presente   legge,   di  cui  almeno  centottanta  giorni  a
          decorrere  dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve
          essere  stato  prestato  per insegnamenti corrispondenti ai
          posti di ruolo.
              4.    All'inclusione    nelle   graduatorie   nazionali
          permanenti  si  provvede  secondo le modalita' definite dal
          regolamento  di  cui  al  comma  3  dell'art. 401 del testo
          unico,  come  sostituito  dal  comma  6  dell'art.  1 della
          presente legge".
              "Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
          e  dei  posti  di insegnamento che risultino effettivamente
          vacanti  e  disponibili entro la data del 31 dicembre e che
          rimangano    prevedibilmente   tali   per   l'intero   anno
          scolastico,  qualora  non  sia  possibile provvedere con il
          personale   docente  di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali  o  mediante  l'utilizzazione  del personale in
          soprannumero,  e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
          gia'  assegnato  a  qualsiasi titolo personale di ruolo, si
          provvede  mediante il conferimento di supplenze annuali, in
          attesa  dell'espletamento  delle  procedure concorsuali per
          l'assunzione di personale docente di ruolo.
              2. Alla   copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento   non   vacanti   che   si  rendano  di  fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno  scolastico  si provvede mediante il conferimento
          di  supplenze  temporanee  fino  al termine delle attivita'
          didattiche.   Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
          supplenze   temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  per  la copertura delle ore di insegnamento che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
              3. Nei  casi  diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
          si provvede con supplenze temporanee.
              4. I  posti  delle  dotazioni organiche provinciali non
          possono  essere  coperti in nessun caso mediante assunzione
          di personale docente non di ruolo.
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista  dall'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, il Ministro della pubblica istruzione emana
          un  regolamento  per  la  disciplina del conferimento delle
          supplenze  annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
          cui ai commi seguenti.
              6.  Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
          supplenze   temporanee  sino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  si  utilizzano le graduatorie permanenti di cui
          all'art.  401  del testo unico, come sostituito dal comma 6
          dell'articolo 1 della presente legge.
              7.  Per  il  conferimento delle supplenze temporanee di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto.  I  criteri,  le  modalita'  e  i  termini per la
          formazione  di  tali graduatorie sono improntati a principi
          di   semplificazione  e  snellimento  delle  procedure  con
          riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico degli
          aspiranti.
              8. Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle  graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come
          sostituito  dal  comma  6 dell'art. 1 della presente legge,
          fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 40, comma 2, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
          alla  precedenza  assoluta nel conferimento delle supplenze
          temporanee  nelle  istituzioni  scolastiche  in  cui  hanno
          presentato   le  relative  domande.  Per  gli  istituti  di
          istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
          attribuita  limitatamente alle classi di concorso nella cui
          graduatoria permanente si e' inseriti.
              9. I  candidati  che  nei concorsi, per esami e titoli,
          per  l'accesso  all'insegnamento  nella  scuola  elementare
          siano  stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
          superato   la   prova  facoltativa  di  accertamento  della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari  provvedono all'insegnamento di una corrispondente
          lingua straniera.
              10. Il   conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza   delle   esigenze   di  servizio.  La  relativa
          retribuzione  spetta  limitatamente  alla  durata effettiva
          delle supplenze medesime.
              11. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano  anche  al  personale  amministrativo, tecnico ed
          ausiliario  (ATA).  Per  il conferimento delle supplenze al
          personale  della  terza  qualifica  di  cui all'art. 51 del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          "Scuola",  pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.  207  del  5 settembre  1995,  si
          utilizzano  le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali per
          titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
              12. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          Accademie e dei Conservatori.
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
          di  musica  di  Bolzano, le norme particolari in materia di
          conferimento  delle  supplenze adottate in attuazione dello
          Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
              14. Dalla  data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma  5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

          6. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA.
              1. (Sostituisce  l'art.  551,  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297);
              2. All'articolo  552  del testo unico sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) (premette  i  commi  01,  02  e  03  all'art. 552,
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
                b) (sostituisce  il  comma  1  dell'art. 552, decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
                c)  (aggiunge  il  comma  5-bis all'art. 552, decreto
          lgislativo 16 aprile 1994, n. 297).
              3. Sostituisce   l'art.  553,  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297.
              4. L'indizione,   lo  svolgimento  dei  concorsi  e  le
          conseguenti  assunzioni  per l'accesso alla terza qualifica
          del  personale  ATA  delle  Accademie  e  dei  conservatori
          avvengono  con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'art.
          552  del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2
          del presente articolo.
              5. Il  personale  ATA  del  Conservatorio  di musica di
          Trento e' a carico della provincia di Trento.
              6. Nella    prima    integrazione   delle   graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  553  del  testo  unico, come
          sostituito  dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo
          all'inclusione   oltre   al   personale   che   chiede   il
          trasferimento  dalla  corrispondente  graduatoria  di altra
          provincia:
                a) coloro   che   siano  in  possesso  dei  requisiti
          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai
          soppressi concorsi per soli titoli;
                b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
          precedente concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti,
          alla data di entrata in vigore della presente legge, in una
          graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si
          prescinde  da  quest'ultimo  requisito per il personale che
          abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
          esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              7. Il  regolamento  di cui al comma 3 dell'art. 401 del
          testo  unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
          presente  legge,  stabilisce anche le modalita' della prima
          integrazione delle graduatorie permanenti.
              8. Il  personale  che  alla  data  di entrata in vigore
          della  presente  legge  e'  inserito  nelle graduatorie del
          concorso,  per soli titoli, in due province, ferma restando
          tale  collocazione,  indica  una delle due province ai fini
          dell'assunzione come supplente.
              9. (Sostituisce  l'art.  557,  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297.
             10. Le  graduatorie  dei concorsi riservati vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge e quelle che
          saranno  compilate  a  seguito delle procedure dei medesimi
          concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate
          nelle  graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo
          unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
              11. I  modelli viventi in possesso dei titoli di studio
          previsti  dalla  tabella 1 allegata al contratto collettivo
          nazionale  di  lavoro del compatto "Scuola", pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
          del  5 settembre  1995,  per l'accesso rispettivamente alla
          terza  e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data
          di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato
          cinque  anni  di  servizio  anche  non  continuativo  nelle
          Accademie  di  belle  arti  e  nei  licei  artistici,  sono
          inseriti,   a   domanda,   sulla  base  dell'anzianita'  di
          servizio,   in   graduatorie   ad   esaurimento   ai   fini
          dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.
          L'inserimento  nella  graduatoria per la terza qualifica e'
          comunque   subordinato  al  superamento  di  una  prova  di
          idoneita'  all'espletamento  delle funzioni dello specifico
          profilo,  i  cui  contenuti  e  modalita' sono definiti con
          ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere
          derivante   dallo   svolgimento  della  predetta  prova  di
          idoneita'  si  provvede  entro  il  limite  di spesa di cui
          all'art.  2,  comma  4.  I  modelli viventi in possesso dei
          requisiti  di  servizio  di  cui  al  presente  comma  sono
          assunti,  nei  limiti del fabbisogno annuale, con contratto
          di  durata  annuale  per  un  numero di ore compreso tra le
          dieci  e  le  venti  settimanali. L'ulteriore fabbisogno di
          modelli  viventi  nelle Accademie di belle arti e nei licei
          artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a contratti di
          prestazione  d'opera.  I  modelli  viventi  che siano stati
          inclusi,  ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad
          esaurimento  per  l'assunzione  nei ruoli del personale ATA
          hanno   titolo   altresi',   a   domanda,  alla  precedenza
          nell'assunzione   con   contratto   di   lavoro   a   tempo
          determinato,  da  parte dei capi d'istituto delle Accademie
          di  belle  arti  e  dei licei artistici, nei corrispondenti
          profili professionali.
              Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge
          l'art.  275  del testo unico e' abrogato. In sede nazionale
          verra' attivato un confronto fra amministrazione scolastica
          e  organizzazioni  sindacali  sulle modalita' di attuazione
          del presente comma.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Nota all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          ministeriale  7  dicembre 2000, n. 426 (Regolamento recante
          norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle
          graduatorie  permanenti  previste  dagli  articoli 3, 4 e 6
          della  legge  3  maggio  1999,  n. 124) come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  2  (Integrazione  delle graduatorie nazionali ad
          esaurimento).  -  1. Le graduatorie dei soppressi concorsi,
          per  soli  titoli, costituiscono le graduatorie base. Nella
          prima  integrazione,  tutto  il personale ivi incluso viene
          graduato  secondo il punteggio gia' posseduto aggiornato in
          conformita' a quanto previsto dal comma 2.
              2.  I  punteggi  di coloro che sono gia' iscritti nelle
          graduatorie   base   sono  aggiornati  a  domanda,  con  la
          valutazione  di eventuali nuovi titoli, in conformita' alle
          tabelle  di  valutazione approvate con decreto ministeriale
          26 ottobre  1994,  per  le  accademie di belle arti statali
          (allegato A), per le accademie nazionali di danza (allegato
          B)  e  di  arte  drammatica  (allegato  C)  e  con  decreto
          ministeriale  8 febbraio 1995, per i conservatori di musica
          (allegato D).
              3.  L'integrazione  delle  graduatorie base avviene con
          l'inclusione,   in  coda  alle  medesime  graduatorie,  del
          personale sottoindicato:
                a) coloro   che   alla   data   di  scadenza  per  la
          presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria
          nazionale  ad  esaurimento  sono  in possesso dei requisiti
          richiesti  per  partecipare  ai soppressi concorsi per soli
          titoli:
                  1) superamento   delle   prove   di  un  precedente
          concorso,   per  titoli  ed  esami,  relativo  al  medesimo
          insegnamento o al medesimo posto di ruolo;
                  2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con
          rapporto  di  lavoro a tempo determinato nelle accademie di
          belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di
          arte  drammatica,  e  nei conservaori di musica statali nel
          triennio  antecedente alla predetta data di scadenza per la
          presentazione delle domande.
                b) coloro   che   alla   data   di  scadenza  per  la
          presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie
          nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione
          dei  titoli  artistico-culturali  e  professionali, ai fini
          della   inclusione   nelle  graduatorie  nazionali  per  il
          conferimento  delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
          istituto,  un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
          dalla  previgente normativa e hanno superato le prove di un
          precedente  concorso,  per titoli ed esami, in relazione al
          medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonche'
          coloro  che  superano  le prove della sessione riservata di
          esami  indetta  ai  sensi  dell'art.  3, lettera b), ultimo
          comma,  della  legge,  a condizione che gli stessi siano in
          possesso dei predetti 24 punti;
                c) coloro   che   alla   data   di  scadenza  per  la
          presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria
          permanente   hanno  superato  le  prove  di  un  precedente
          concorso,  per  titoli  ed  esami, in relazione al medesimo
          insegnamento o al medesimo posto.
              4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati
          tra  loro  con  il  punteggio  spettante  in base ai titoli
          posseduti,  da  valutare  secondo  le  tabelle  di cui agli
          allegati  A), B), C) e D). Agli aspiranti che sono inseriti
          negli  elenchi  alfabetici, in seguito al superamento degli
          esami   della   sessione  riservata  di  cui  all'ordinanza
          ministeriale  20 ottobre  1999,  n.  247,  e' attribuito lo
          stesso  punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei
          titoli  relativa  al  personale  docente nelle accademie di
          belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato
          A)  per  l'inclusione in graduatoria di merito del concorso
          di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.