IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni; Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam. 2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a carico dello Stato. 4. La Commissione di cui al comma 3: a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2; b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni; c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa; d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varieta' di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varieta' di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali. 5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione. 6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999". L'art. 1 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sano adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi". - La direttiva 98/95/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999. - La direttiva 98/96/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999. - La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE L 169 del 10 luglio 1969. - La direttiva 70/457/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970. - La direttiva 70/458/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970. - La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: "Disciplina dell'attivita' sementiera". - La legge 20 aprile 1976, n. 195 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera". Note all'art. 1: - Per quanto riguarda le direttive n. 98/95/CE e n. 98/96/CE vedi note alle premesse. - L'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam cosi' recita: "2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga . In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.". - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Il quinto comma dell'art. 19 cosi' recita: "L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni. da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura.". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'art. 17 del regolamento di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica cosi' recita: "Art. 17. - L'iscrizione di una varieta' nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varieta'. Per ogni varieta' iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varieta' ed i risultati delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per l'iscrizione. I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varieta', sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunita' europea. Le informazioni reciproche sono riservate. I fascicoli relativi alla iscrizione delle varieta' sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varieta'. Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel registro nonche' le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunita' europea. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' europea, una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali. Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1o luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varieta' e sempreche' risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilita', stabilita' ed omogeneita'. La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza.".