IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  e,  in  particolare,
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che
modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato  interno,
le varieta' geneticamente modificate e  le  risorse  genetiche  delle
piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE,  66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione
delle sementi di barbabietole, delle  sementi  di  piante  foraggere,
delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di
piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo
comune delle varieta' delle specie di piante agricole; 
  Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che
modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non
ufficiali,   le   direttive   66/400/CEE,   66/401/CEE,   66/402/CEE,
66/403/CEE,  69/208/CEE,  70/457/CEE,   70/458/CEE,   relative   alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle  sementi  di
piante foraggere,  delle  sementi  di  cereali,  dei  tuberi-seme  di
patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole; 
  Vista la direttiva 66/400/CEE del 14  giugno  1966,  relativa  alla
commercializzazione  delle  sementi  di  barbabietole  e   successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva 66/401/CEE del 14  giugno  1966,  relativa  alla
commercializzazione delle sementi di piante  foraggere  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva 66/402/CEE del 14  giugno  1966,  relativa  alla
commercializzazione   delle   sementi   di   cereali   e   successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva 66/403/CEE del 14  giugno  1966,  relativa  alla
commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 69/208/CEE del 30  giugno  1969,  relativa  alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da  fibra  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre  1970,  relativa  al
catalogo comune delle varieta' delle specie  di  piante  agricole,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa  alla
commercializzazione   delle   sementi   di   ortaggi   e   successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,   n.   1096,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2001; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  del
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  sanita',   della   giustizia
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio  con
l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
dell'ambiente e per gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni dell'Unione
europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito
dell'Unione stessa, di cui alle direttive  98/95/CE  e  98/96/CE.  Al
fine di assicurare la tutela  della  salute  umana  e  dell'ambiente,
detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di
cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam. 
  2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente  modificate  si
applicano le disposizioni della legge 25 novembre  1971,  n.  1096  e
della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per  quanto  non  disposto  da
dette leggi o dal presente  articolo,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993,  n.  92,  e
successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri
di  cui  al  presente  comma  e'  soggetta  ad   autorizzazione   con
provvedimento del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della  sanita',
emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel  quale
sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti  da
prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non  entrino
in  contatto  con  le  colture  derivanti  da   prodotti   sementieri
tradizionali   e   non   arrechino   danno   biologico   all'ambiente
circostante,  tenuto  conto   delle   peculiarita'   agro-ecologiche,
ambientali e pedoclimatiche. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' istituita presso il  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali la Commissione  per  i  prodotti  sementieri  di
varieta'  geneticamente  modificate,  composta   da   dodici   membri
designati: due dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali;
due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanita'; sei
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Non  sono  previsti
compensi per i componenti della Commissione ne' oneri di  missione  a
carico dello Stato. 
  4. La Commissione di cui al comma 3: 
    a) esprime pareri sulle  condizioni  tecniche  da  seguire  nella
messa a coltura di  prodotti  sementieri  di  varieta'  geneticamente
modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2; 
    b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del
comma  1  dell'articolo  37  della  legge  n.  1096  del  1971,  come
sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i  criteri  per  il
rispetto del  principio  di  precauzione  e  delle  disposizioni  del
decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni; 
    c) accerta che sia stata verificata l'assenza di  rischi  di  cui
all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della  legge  n.  1096  del
1971, come aggiunto dall'articolo 9 del  presente  decreto,  d'intesa
con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti  alla  verifica
stessa; 
    d) esprime parere vincolante alla commissione di  cui  al  quinto
comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla  richiesta
di  iscrizione  di  varieta'  di  sementi  geneticamente   modificate
nell'apposita sezione del registro delle varieta' di cui all'articolo
17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065; 
    e) individua  i  criteri  in  base  ai  quali  e'  effettuato  il
monitoraggio  dei  prodotti  sementieri  di  varieta'   geneticamente
modificate, compresa la definizione dei criteri da  adottare  per  la
verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente  modificate
in lotti di prodotti sementieri convenzionali. 
  5.  Chi  mette  in  coltura   prodotti   sementieri   di   varieta'
geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda
fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso  di
revoca o sospensione dell'autorizzazione. 
  6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel  provvedimento  di
autorizzazione  di  cui  al  comma  2,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  il  Ministro  della
sanita', sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  stabilite  norme  di   applicazione   delle
disposizioni   relative   ai   prodotti   sementieri   di    varieta'
geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e  criteri  per
la messa a punto di protocolli  tecnici  di  analisi  e  controllo  e
all'individuazione e  messa  a  punto  di  piani  di  monitoraggio  e
sorveglianza  sull'uso  corretto  di  tali  prodotti,  sugli  effetti
prodotti dalla coltivazione  degli  stessi  e  sulla  loro  messa  in
commercio. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  e  i regolamenti comunitari vengono
          forniti   gli   estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1999". L'art. 1 della suddetta legge cosi' recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sano adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
              -  La direttiva 98/95/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del
          1o febbraio 1999.
              -  La direttiva 98/96/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del
          1o febbraio 1999.
              -  La  direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              -  La  direttiva 66/401/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              -  La  direttiva 66/402/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              -  La  direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
          dell'11 luglio 1966.
              -  La  direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE L 169
          del 10 luglio 1969.
              -  La  direttiva 70/457/CEE e' pubblicata in GUCE L 225
          del 12 ottobre 1970.
              -  La  direttiva 70/458/CEE e' pubblicata in GUCE L 225
          del 12 ottobre 1970.
              -  La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: "Disciplina
          dell'attivita' sementiera".
              -  La  legge  20 aprile 1976, n. 195 reca: "Modifiche e
          integrazioni  alla  legge  25 novembre 1971, n. 1096, sulla
          disciplina dell'attivita' sementiera".
          Note all'art. 1:
              -  Per  quanto  riguarda  le direttive n. 98/95/CE e n.
          98/96/CE vedi note alle premesse.
              -  L'articolo  174.2  del  Trattato  di Amsterdam cosi'
          recita:
              "2.  La  politica della Comunita' in materia ambientale
          mira  a  un  elevato livello di tutela, tenendo conto della
          diversita'  delle  situazioni  nelle  varie  regioni  della
          Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e
          dell'azione  preventiva, sul principio della correzione, in
          via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
          nonche' sul principio "chi inquina paga .
              In   tale   contesto,   le   misure  di  armonizzazione
          rispondenti   ad   esigenze   di  protezione  dell'ambiente
          comportano,   nei   casi   opportuni,   una   clausola   di
          salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per
          motivi   ambientali   di   natura   non  economica,  misure
          provvisorie   soggette  ad  una  procedura  comunitaria  di
          controllo.".
              -  Per  quanto  riguarda  la legge 25 novembre 1971, n.
          1096, vedi note alle premesse.
              -  Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
          vedi note alle premesse.
              -  Il  decreto  legislativo  3 marzo  1993, n. 92, reca
          "Attuazione    della   direttiva   90/220/CEE   concernente
          l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati".
              -  Per  quanto  riguarda  la legge 25 novembre 1971, n.
          1096, vedi note alle premesse. Il quinto comma dell'art. 19
          cosi' recita:
              "L'iscrizione    e'    disposta    dal   Ministro   per
          l'agricoltura  e  le foreste, sentito il parere di apposita
          commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal
          direttore   dell'istituto   conservatore  dei  registri  di
          varieta'  dei  prodotti sementieri, che la presiede, da tre
          tecnici  designati  dalle regioni. da quattro membri scelti
          fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione
          agraria,   docenti  universitari  e  funzionari  del  ruolo
          tecnico  superiore  dell'agricoltura,  da un rappresentante
          dei  costitutori  di novita' vegetali, da un rappresentante
          dei  produttori  di  sementi,  da  due rappresentanti degli
          agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti,
          e  potra'  essere integrata da due specialisti della specie
          di coltura.".
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'art. 17
          del  regolamento  di cui al suddetto decreto del Presidente
          della Repubblica cosi' recita:
              "Art.  17.  - L'iscrizione di una varieta' nel registro
          viene  disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana.
              Il  registro  delle varieta', la cui tenuta e' affidata
          al   Ministero   dell'agricoltura  e  delle  foreste,  deve
          riportare,  oltre  al  nome  della  varieta', l'indicazione
          della  sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il
          nome  del responsabile della conservazione in purezza della
          varieta'.
              Per     ogni    varieta'    iscritta    il    Ministero
          dell'agricoltura  e  delle foreste provvede ad istituire un
          apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro,
          gli  elementi  descrittivi  delle  varieta'  ed i risultati
          delle  prove  sulle  quali  si  e'  basato  il giudizio per
          l'iscrizione.
              I  fascicoli  di cui al comma precedente, relativi alle
          varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle
          varieta',  sono  tenuti  a  disposizione  degli altri Stati
          membri  e  della  commissione  della  Comunita' europea. Le
          informazioni reciproche sono riservate.
              I  fascicoli  relativi  alla  iscrizione delle varieta'
          sono  accessibili  -  a  titolo  personale ed esclusivo - a
          coloro  che  abbiano  dimostrato un interesse qualificato a
          tale  riguardo.  Tale disposizione non si applica allorche'
          il  costitutore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo
          comma  dell'art.  19  della legge, il segreto sui risultati
          degli esami e sui componenti genealogici della varieta'.
              Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una
          varieta',  ogni  iscrizione  di  una  varieta' nel registro
          nonche'  le  varie  modifiche  del medesimo sono notificate
          agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunita'
          europea.
              Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli altri
          Stati  membri  e  alla commissione della Comunita' europea,
          una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti
          relative  alla  sua  utilizzazione.  A  richiesta  verranno
          comunicati  anche i caratteri che differenziano le varieta'
          in questione da altre varieta' analoghe.
              La  presente  disposizione  non  si applica nel caso di
          varieta'   (linee   inbred,   ibridi)  che  sono  destinate
          unicamente a servire da componenti per le varieta' finali.
              Le  iscrizioni avvenute anteriormente al 1o luglio 1972
          in  base  a  disposizioni diverse da quelle della legge, se
          non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.
              L'iscrizione  di  una varieta' e' valida sino alla fine
          del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
          medesima  e  puo'  essere rinnovata per periodi determinati
          qualora  sia  giustificata l'importanza del mantenimento in
          coltura della varieta' e sempreche' risultino soddisfatti i
          requisiti di differenziabilita', stabilita' ed omogeneita'.
              La   domanda  del  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al
          Ministero  dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni
          prima della data di scadenza.".