IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.  542,  recante  "Modificazioni  alle  disposizioni  relative  alla
presentazione   delle   dichia-razioni   dei   redditi,  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto";
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,    il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma   2,   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  tenuto  conto
dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la
conservazione  delle  informazioni  e  del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 marzo 2001;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Contabilita' semplificata per le imprese minori
  1.  L'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  concernente  "Disposizioni  comuni  in
materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi" e' abrogato e
sostituito dalla seguente norma regolamentare:
  "Art.  18  (Disposizione  regolamentare concernente la contabilita'
semplificata  per  le  imprese  minori).  -  1.  Le  disposizioni dei
precedenti  articoli  si applicano anche ai soggetti che, a norma del
codice  civile,  non  sono  obbligati  alla  tenuta  delle  scritture
contabili  di  cui  allo  stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati
alle  lettere  c)  e  d)  del primo comma dell'articolo 13, qualora i
ricavi  di  cui  all'articolo  53  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in
un  anno  intero  non  abbiano  superato l'ammontare di lire seicento
milioni  per  le  imprese  aventi per oggetto prestazioni di servizi,
ovvero  di  lire  un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attivita',  sono  esonerati  per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture  contabili  prescritte  dai  precedenti articoli, salvi gli
obblighi  di  tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse
dal   presente   decreto.   Per   i   contribuenti   che   esercitano
contemporaneamente  prestazioni  di  servizi ed altre attivita' si fa
riferimento   al-l'ammontare   dei  ricavi  relativi  alla  attivita'
prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei ricavi si
considerano  prevalenti  le  attivita'  diverse  dalle prestazioni di
servizi.  Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti i criteri per la individuazione
delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
  2.   I  soggetti  che  fruiscono  dell'esonero,  entro  il  termine
stabilito  per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano
nel  registro  degli  acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto il valore delle rimanenze.
  3.   Le  operazioni  non  soggette  a  registrazione  agli  effetti
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono  separatamente annotate nei
registri  tenuti  ai  fini  di  tale  imposta  con le modalita' e nei
termini  stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
che  effettuano  soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione
annotano  in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e
delle  uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e
nella  seconda  meta'  di  ogni  mese ed eseguire nel registro stesso
l'annotazione di cui al comma 2.
  4.  I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul
valore  aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e
disciplina   dell'imposta   sul   valore   aggiunto"   e   successive
modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi
2 e 3.
  5.  Il  regime  di  contabilita' semplificata previsto nel presente
articolo  si  estende  di anno in anno qualora gli ammontari indicati
nel comma 1 non vengano superati.
  6.  Il  contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del
quale  e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per
il periodo stesso e per i due successivi.
  7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,
qualora  ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad  un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente
articolo.
  8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di
libri  e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i
distributori  di  carburante,  ai  fini  del  calcolo  dei  limiti di
ammissione  ai  regimi  semplificati  di  contabilita',  i  ricavi si
assumono  al  netto  del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni.  Per  le  cessioni  di  generi  di  monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi spettanti ai rivenditori.
  9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
nel  periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta
sul  valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del comma 3.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
                "2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta il testo del primo comma dell'art. 13 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
                "1.  Ai  fini  dell'accertamento  sono obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili, secondo le disposizioni di
          questo titolo:
                  a) le  societa'  soggette  all'imposta  sul reddito
          delle persone giuridiche;
                  b) gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  che  hanno  per oggetto esclusivo o principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                  c) le  societa'  in nome collettivo, le societa' in
          accomandita  semplice  e  le societa' ad esse equiparate ai
          sensi   dell'art.   5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                  d) le   persone   fisiche  che  esercitano  imprese
          commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
          lettera precedente.
              Sono   inoltre   obbligate  alla  tenuta  di  scritture
          contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
                  e) le   persone   fisiche  che  esercitano  arti  e
          professioni,  ai  sensi dell'art. 49, commi primo e secondo
          del decreto indicato al primo comma, lettera c);
                  f) le   societa'   o  associazioni  tra  artisti  e
          professionisti  di  cui all'art. 5, lettera c), del decreto
          indicato alla precedente lettera;
                  g) gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,   che   non   hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciali.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  53 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art. 53. - 1. Sono considerati ricavi:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
                b) i  corrispettivi delle cessioni di materie prime e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
                c) i  corrispettivi  delle cessioni di azioni o quote
          di  parteci-pazione  in  societa'  ed  enti  indicati nelle
          lettere  a),  b)  e  d)  del comma 1 dell'art. 87, comprese
          quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni
          e   di   altri   titoli  in  serie  o  di  massa,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  anche se non
          rientrano  tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita'
          dell'impresa;
                d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
                e) i  contributi  in  denaro,  o il valore normale di
          quelli  in  natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
          in base a contratto;
                f) i  contributi  spettanti  esclusivamente  in conto
          esercizio a norma di legge.
              2.  Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
          dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
              2-bis.  Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  34 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art.  34.  - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e
          ittici  compresi nella prima parte dell'allegata tabella A,
          effettuate  dai produttori agricoli, la detrazione prevista
          nell'art.  19  forfettizzata  in  misura  pari  all'importo
          risultante   dall'applicazione,   all'ammontare  imponibile
          delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle  finanze di concerto con il Ministro per le politiche
          agricole.  L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
          singoli   prodotti,  salva  l'applicazione  delle  aliquote
          corrispondenti  alle  percentuali  di  compensazione  per i
          passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
          c),  che  applicano  il  regime  speciale e per le cessioni
          effettuate  dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
          periodo.
              2. Si considerano produttori agricoli:
                a) i  soggetti  che  esercitano le attivita' indicate
          nell'art.  2135  del  codice civile e quelli che esercitano
          attivita'  di  pesca  in  acque  dolci, di piscicoltura, di
          mitilicoltura,  di  ostricoltura  e  di  coltura  di  altri
          molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
                b) gli  organismi  agricoli  di  intervento,  o altri
          soggetti   per  loro  conto,  che  effettuano  cessioni  di
          prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione europea
          concernenti   l'organizzazione   comune   dei  mercati  dei
          prodotti stessi;
                c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro
          unioni   costituite   e   riconosciute   ai   sensi   della
          legislazione   vigente  che  effettuano  cessioni  di  beni
          prodotti  dai  soci,  associati o partecipanti, nello stato
          originario  o  previa  manipolazione  o trasformazione, gli
          enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
          trasformazione,  alla  vendita  collettiva  per  conto  dei
          produttori,  nei  limiti in cui i predetti soggetti operino
          per  conto  di  produttori  nei  cui  confronti  si rendono
          applicabili  le  disposizioni  del presente articolo; a tal
          fine  i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
          31 gennaio  di  ciascun  anno  ovvero  entro  trenta giorni
          dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
          apposita  dichiarazione con la quale attestano di possedere
          i  requisiti  per rientrare nel regime speciale. I predetti
          organismi  operano  la  detrazione  forfettizzata di cui al
          comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
          determinata   in  misura  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'importo  dei  conferimenti  eseguiti  da  parte dei soci,
          associati  o  partecipanti che possono usufruire del regime
          speciale   di   cui  al  presente  articolo  e  l'ammontare
          complessivo   di   tutti   i   conferimenti,   acquisti   e
          importazioni  di  prodotti  agricoli  e  ittici. Gli stessi
          organismi   operano   altresi',   nei   modi  ordinari,  la
          detrazione    dell'imposta    assolta   per   rivalsa   sui
          conferimenti  effettuati  da soci, associati o partecipanti
          che  non  possono  usufruire del predetto regime speciale e
          sugli  acquisti  e  importazioni  di  prodotti  agricoli  e
          ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
          operata  sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura
          corrispondente  al  rapporto  tra  l'importo  dei  predetti
          conferimenti  e  acquisti  che  non  possono  usufruire del
          medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti
          i   conferimenti,   acquisti  e  importazioni  di  prodotti
          agricoli  e ittici. Il superamento da parte del conferente,
          nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
          venire   meno   nei   confronti  dei  soggetti  conferitari
          l'applicazione  del  regime  speciale  di  cui  al presente
          articolo.
              3.  Ferma  restando  la loro applicazione nei confronti
          dei  soggetti  di  cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
          disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
          soggetti  che  nell'anno solare precedente hanno realizzato
          un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
              4.  La  detrazione  forfettizzata  non  compete  per le
          cessioni  dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
          derivi da atto non assoggettato ad imposta.
              5.   Se   il  contribuente,  nell'ambito  della  stessa
          impresa,  ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
          da  quelle  indicate  nel  comma  1, queste sono registrate
          distintamente   e   indicate   separatamente   in  sede  di
          liquidazione   periodica   e   di   dichiarazione  annuale.
          Dall'imposta  relativa  a  tali operazioni si detrae quella
          relativa  agli  acquisti  e  alle  importazioni di beni non
          ammortizzabili  e  ai servizi esclusivamente utilizzati per
          la  produzione  dei  beni e dei servizi che formano oggetto
          delle operazioni stesse.
              6.   I   produttori   agricoli   che  nell'anno  solare
          precedente   hanno   realizzato   un  volume  d'affari  non
          superiore  a  cinque milioni di lire, costituito per almeno
          due  terzi  da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
          esonerati  dal  versamento  dell'imposta  e  da  tutti  gli
          obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
          annuale,  fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
          le  fatture  e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
          cessionari   e  i  committenti,  se  acquistano  i  beni  o
          utilizzano  i  servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
          emettere  fattura,  con  le  modalita' e nei termini di cui
          all'art.  21,  indicandovi la relativa imposta, determinata
          applicando  le  aliquote corrispondenti alle percentuali di
          compensazione,  consegnarne  copia al produttore agricolo e
          registrarla  separatamente  a  norma  dell'art.  25.  Per i
          produttori   agricoli  che  esercitano  la  loro  attivita'
          esclusivamente   nei  comuni  montani  con  meno  di  mille
          abitanti  e  nelle  zone  con  meno di cinquecento abitanti
          ricompresi  negli  altri  comuni  montani individuati dalle
          rispettive  regioni  come previsto dall'art. 16 della legge
          31 gennaio  1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
          periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
          produttori  agricoli  che nell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un  volume d'affari superiore a cinque ovvero a
          quindici  ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
          almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
          sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
          versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
          fatturazione,  di  numerazione  delle  fatture ricevute, di
          conservazione  dei  documenti,  ai  sensi  dell'art. 39, di
          versamento    annuale   dell'imposta   con   le   modalita'
          semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle
          finanze  da  adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400.  Le  disposizioni  dei
          precedenti  periodi  del presente comma cessano comunque di
          avere  applicazione a partire dall'anno solare successivo a
          quello  in cui sono stati superati i limiti rispettivamente
          di  cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire
          a  condizione  che non venga superato il limite di un terzo
          delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono
          rinunciare  all'applicazione  delle disposizioni del primo,
          secondo   e   terzo  periodo  del  presente  comma  dandone
          comunicazione  per iscritto all'ufficio competente entro il
          termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
              7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
          alle   cooperative   o  agli  altri  organismi  associativi
          indicati  al  comma  2,  lettera c), ai fini della vendita,
          anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
          effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
          agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo di emissione della
          fattura  puo'  essere adempiuto dagli enti stessi per conto
          dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
          consegnato   un   esemplare   della  fattura  ai  fini  dei
          successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
              8.  Le  disposizioni  del comma precedente si applicano
          anche  ai  passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
          marittime,  lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
          la  pesca  nelle  predette  acque alle cooperative fra loro
          costituite e relativi consorzi.
              9.  Ai  soggetti  di  cui  al comma 1 che effettuano le
          cessioni  dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
          8,  primo  comma,  38-quater  e  72,  nonche'  le  cessioni
          intracomunitarie  degli  stessi  compete la detrazione o il
          rimborso  di  un  importo calcolato mediante l'applicazione
          delle    percentuali   di   compensazione   che   sarebbero
          applicabili   per   analoghe   operazioni   effettuate  nel
          territorio dello Stato.
              10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36,
          le  attivita'  svolte  nell'ambito  della  medesima impresa
          agricola  da  cui  derivano  i  prodotti  assoggettati alla
          disciplina   di   cui   al   comma  1  sono  in  ogni  caso
          unitariamente considerate.
              11.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano,  salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
          ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti che optino per
          l'applicazione   dell'imposta  nei  modi  ordinari  dandone
          comunicazione  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
          o,  in  caso  di  esonero,  nel  termine  previsto  per  la
          presentazione     della    dichiarazione    ovvero    nella
          dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
          primo gennaio  dell'anno  in  corso  fino  a  quando non e'
          revocata  e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
          ammortizzabili,  vincolante fino a quando non sia trascorso
          il  termine  previsto dall'art. 19-bis2 e, comunque, almeno
          per un quinquennio.
              12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  disciplinate le modalita' di attuazione del
          presente articolo.".