IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio
decreto  29 settembre  1895,  n.  636,  modificato  con regio decreto
7 luglio 1910, n. 573, e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;
  Visto  il  codice  della  navigazione,  approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327;
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
  Visto    il    regolamento    sanitario    internazionale    n.   2
dell'Organizzazione   mondiale   della   sanita',  approvato  e  reso
esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto col
Ministro della marina mercantile, 24 giugno 1959 recante "Concessione
della  libera pratica via radio alle navi" e successive integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 27 luglio 1959;
  Vista  la  legge  9 febbraio 1982, n. 106, recante "Approvazione ed
esecuzione  del  Regolamento  sanitario  internazionale,  adottato  a
Boston  il  25 luglio  1969,  modificato dal regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973";
  Vista  la  legge  3 novembre  1992,  n.  454,  recante "Ratifica ed
esecuzione   del  trattato  sull'Unione  europea  con  17  protocolli
allegati  e  con  atto  finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a
Maastricht il 7 febbraio 1992";
  Vista  la  legge 30 settembre 1993, n. 388, concernente la ratifica
ed esecuzione, tra l'altro, dell'accordo di adesione della Repubblica
italiana   alla   convenzione  del  19 giugno  1990  di  applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione  economica  del  Benelux,  della  Repubblica  federale di
Germania   e  della  Repubblica  francese  relativo  all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni;
  Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante   norme   sulla   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto,  pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate
dagli  operatori del settore, di dare seguito alle norme di principio
di  cui  alle  citate  leggi  3 novembre 1992, n. 454, e 30 settembre
1993,  n.  388, e di modificare le vigenti disposizioni in materia di
concessione  della  libera  pratica alle navi, anche in ragione delle
piu'  recenti  innovazioni  nel  settore  delle  comunicazioni  e dei
ristretti tempi di navigazione oggi possibili tra alcuni porti esteri
e i porti nazionali;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Provenienze  marittime  da  scali  di Paesi facenti parte dell'Unione
                               europea

  1.   All'approdo   sul  territorio  nazionale  non  sono  espletate
formalita'   sanitarie   nei   riguardi  di  navi,  persone  e  merci
provenienti da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.
  2. E' comunque fatta salva, nel caso in cui i Paesi di cui al comma
1  siano  sottoposti  ad  ordinanza emessa dal Ministro della sanita'
ovvero  per  altri  giustificati  motivi,  la  possibilita'  di  ogni
controllo  sulle  navi,  i  viaggiatori  e le merci in arrivo, per il
rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. A tale fine, onde
consentire  l'adozione  delle  misure  sanitarie necessarie, e' fatto
obbligo  al  Comandante  della  nave  di  comunicare  ogni  eventuale
situazione  di  interesse sanitario in relazione allo stato di salute
dei  passeggeri  e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni
di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza
sulla tutela della salute pubblica.
  3.    L'autorizzazione   sanitaria   e'   attestata   da   apposita
dichiarazione  da  rilasciare  al  Comando  della  nave  anche per il
tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione
deve  riportare l'indicazione della data e dell'ora della concessione
dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Il regio decreto 29 settembre 1985, n. 636, concerne
          "Approvazione del regolamento sulla sanita' marittima".
              -  Il  regio  decreto  7  luglio 1910, n. 573, concerne
          "Sostituzione  delle  disposizioni  in  vari  articoli  del
          regolamento sulla sanita' marittima".
              -  Il regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288, concerne
          "Modificazioni  ed  aggiunte  al  vigente regolamento sulla
          sanita' marittima".
              -  Il  regio  decreto  30 marzo  1942, n. 327, concerne
          "Codice della navigazione".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 febbraio   1952,  n.  328,  concerne  "Approvazione  del
          regolamento  per  l'esecuzione del codice della navigazione
          (Navigazione marittima)".
              -  La  legge  31 luglio 1954, n. 861, reca: "Esecuzione
          del    Regolamento   sanitario   internazionale   approvato
          dall'Assemblea  dell'Organizzazione  mondiale della sanita'
          il 25 maggio 1951".
              - Il decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1959,
          e  successive integrazioni, reca: "Concessione della libera
          pratica via radio alle navi".
              - La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca: "Approvazione
          ed  esecuzione  del  Regolamento  sanitario internazionale,
          adottato   a  Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  dal
          regolamento  addizionale,  adottato  a Ginevra il 23 maggio
          1973".
              - La legge 3 novembre 1992, n. 454, concerne: "Ratifica
          ed  esecuzione  del  trattato  sull'Unione  europea  con 17
          protocolli  allegati  e  con  atto  finale  che contiene 33
          dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992".
              -   La  legge  30 settembre  1993,  n.  388,  concerne:
          "Ratifica  ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del
          Governo  della  Repubblica italiana all'accordo di Schengen
          del  14 giugno  1985  tra i Governi degli Stati dell'Unione
          economica   del   Benelux,  della  Repubblica  federale  di
          Germania    e    della    Repubblica    francese   relativo
          all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere
          comuni,  con  due  dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
          adesione  della  Repubblica  italiana  alla convenzione del
          19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
          Schengen,   con   allegate  due  dichiarazioni  unilaterali
          dell'Italia  e  della  Francia,  nonche' la convenzione, il
          relativo   atto  finale,  con  annessi  l'atto  finale,  il
          processo  verbale  e la dichiarazione comune dei Ministri e
          Segretari  di  Stato firmati in occasione della firma della
          citata  convenzione  del  1990,  e  la dichiarazione comune
          relativa  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di adesione
          summenzionato;   c)   dell'accordo  tra  il  Governo  della
          Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
          relativo  agli  articoli  2  e  3  dell'accordo di cui alla
          lettera b);  tutti  atti  firmati  a  Parigi il 27 novembre
          1990".
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi,  nonche'  dei  regolamenti comunitari (lettera
          cosi'  modificata  dall'art.  11, legge 5 febbraio 1999, n.
          25);
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [lettera    abrogata    dall'art.    74,   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29].".