IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Uffici dei commissari di governo
               per le province di Trento e di Bolzano
  1.  A  decorrere  dalla  data  di cui all'articolo 10, comma 3, del
decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli
uffici  dei  commissari  del  governo  per le province di Trento e di
Bolzano,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed umane,
sono  trasferiti  al  Ministero  dell'interno,  con  le  modalita' da
stabilire  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
previo  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  ferma restando la
dipendenza   funzionale   del   prefetto,   titolare  delle  funzioni
commissariali,  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670,  recante  l'approvazione  del testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre  1972, n. 301.     - Il testo dei commi primo e
          secondo  dell'art.  107  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   31 agosto   1972,  n.  670,  e'  il  seguente:
              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
              In  seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  10,  del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente:     "3.
          A   decorrere   dalla  data  di  inizio  della  legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  governo  nelle
          regioni".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972, n. 670, e' citato nelle note alle premesse.