IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Uffici dei commissari di governo per le province di Trento e di Bolzano 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli uffici dei commissari del governo per le province di Trento e di Bolzano, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le modalita' da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, ferma restando la dipendenza funzionale del prefetto, titolare delle funzioni commissariali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Note all'art. 1: - Il testo del comma 3 dell'art. 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente: "3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di governo nelle regioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' citato nelle note alle premesse.