IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  secondo  comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, delle finanze
e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Personale dipendente delle agenzie
  1.   Dopo  l'articolo  32-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal decreto legislativo
9 settembre 1997, n. 354, e' inserito il seguente :
  "Art. 32-quater. - 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le
assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie
comunque  denominate  e  strutturate, comprese le agenzie fiscali, in
quanto  costituite,  e  l'ENAC,  sono  realizzate,  in  provincia  di
Bolzano,  in conformita' ai rispettivi ordinamenti del personale, nel
rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici
italiano,   tedesco  e  ladino,  in  rapporto  all'ultimo  censimento
ufficiale  della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo
17  del  presente  decreto.  Dette disposizioni non si applicano alle
agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.
  2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati
di  volta  in  volta  alle  procedure  del  reclutamento distinti per
profili   professionali   o   aree  funzionali  e  sulla  base  della
ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai
sensi  dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte
del   comitato   di   cui  al  quarto  comma  del  detto  articolo  i
rappresentanti dell'agenzia interessata.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2, si applicano altresi' ai
trasferimenti  di  personale  da  sedi  o  uffici  situati  in  altra
provincia   a  strutture,  uffici,  impianti  o  servizi  situati  in
provincia   di  Bolzano,  anche  attuati  mediante  le  procedure  di
mobilita'.
  4.  Nelle  more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti,
per  inderogabili  esigenze  di servizio, d'intesa con il comitato di
cui  all'articolo  13  del  presente  decreto, le agenzie interessate
possono  comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei
ruoli  generali,  dando  la  preferenza  a  chi e' a conoscenza della
lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di
origine  appena  i  posti messi a concorso vengono coperti e comunque
non  oltre  i  dodici  mesi. Tale termine puo' essere derogato per il
personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.
  5.  Ai  concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13-bis del presente decreto,
intendendosi  sostituiti  il  Commissario  del  Governo dal dirigente
preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie
aventi sede in provincia di Bolzano.
  6.  Nella  ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene
conto   dell'obiettivo   di  raggiungere  gradualmente  le  quote  da
riservare   a  ciascun  gruppo.  Al  fine  di  assicurare  al  gruppo
linguistico  ladino  la  copertura  della quota ad esso spettante, le
frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure
di  assunzione  possono essere sommate ad altre per il raggiungimento
di quozienti interi.
  7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti
del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso
riservati,  si  fa  luogo  all'assunzione  di  idonei di altri gruppi
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ove esista, nel limite dei posti
complessivamente   da   riservare   a  tali  gruppi  per  il  profilo
professionale  o  aree  funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per
fronteggiare  inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate
detto  limite  puo'  essere  superato per un minimo di assunzione non
superiore   ai   5   decimi  dei  posti  non  ricoperti  nel  profilo
professionale e di cio' si deve tenere gradualmente conto nel riparto
di successive assunzioni nello stesso profilo.
  8.  L'appartenenza  di uno dei gruppi linguistici viene certificata
nei modi di legge.
  9.  Le  eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono
essere  svolte  altrove  solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I
candidati  hanno  facolta'  di usare nelle prove la lingua italiana o
quella  tedesca  secondo  indicazione da effettuarsi nella domanda di
assunzione  o  partecipazione  ad  eventuali concorsi o selezioni. Le
prove   di  esame  o  di  selezione  per  l'assunzione  di  personale
amministrativo  o  di  staff  qualora  previste, terranno conto anche
dell'ordinamento  della  provincia,  nonche'  della  storia  e  della
geografia locali.
  10.   Le   eventuali   commissioni   esaminatrici   sono   composte
pariteticamente  da  appartenenti  al  gruppo di lingua italiana e da
quella  di  lingua  tedesca.  Restano  ferme le disposizioni di legge
relative  alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979,
n. 42.
  11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana
e  tedesca  per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui
al  presente  articolo,  per  l'effettiva immissione in una posizione
dirigenziale  e'  richiesto  il possesso dell'attestato di conoscenza
delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.
  12.  L'entita' del personale in servizio nella provincia di Bolzano
presso  le  agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma
1,  e'  costituita  dal  fabbisogno  individuato in base ai criteri e
parametri  medi  eventualmente  adottati  al livello nazionale ed, in
mancanza,  in  ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie
stesse  e  stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui
all'articolo  13  del  presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.
  13.  Tutte  le  determinazioni  del  fabbisogno  del personale sono
tempestivamente  comunicate  alla  provincia autonoma di Bolzano e al
comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il
numero  delle  assunzioni  da  effettuare,  disaggregate  per profili
professionali  o  aree  funzionali,  nonche'  i tempi previsti per le
assunzioni stesse.
  14.  Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle
risorse  umane,  ivi  compresa  la  contrattazione di raccordo per le
peculiarita'  relative  all'articolo 89  dello  statuto della regione
Trentino-Alto  Adige  e  delle  relative  norme  di attuazione, nelle
agenzie  di  cui  al  comma  1,  sono  esercitate  mediante strutture
provinciali  o  regionali  delle  agenzie  con  sede  in provincia di
Bolzano  che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle
agenzie stesse.
  15.  Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in
provincia di Bolzano, salvo la facolta' delle agenzie di concedere il
trasferimento  a  domanda,  secondo la propria normativa interna. Per
detto   personale  i  collegi  di  conciliazione  hanno  composizione
paritetica e siedono a Bolzano.
  16.  Le  agenzie  interessate  alla presente disciplina riferiscono
annualmente  al  Governo  ed  alla  provincia autonoma di Bolzano sui
risultati   conseguiti   nell'applicazione   delle  predette  riserve
proporzionali.
  17.  Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al
comma  1, vengano trasformate in societa' per azioni o in altra forma
rese  soggette  all'applicazione  del diritto privato, alle stesse si
applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 32-bis del presente
decreto.
  18.  Le  disposizioni del presente articolo sono altresi' applicate
all'INPDAP.
  19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente
articolo, l'espressione INPDAP e' soppressa.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amininistrazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1976,  n. 752, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 novembre 1976, n. 304.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1976, n. 752, e' citato nella nota al titolo.
              -  Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
                "2.  In  seno  alla  commissione di cui al precedente
          comma  e istituita una speciale commissione per le norme di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano.".

          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1997,
          n. 354.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 4, comma terzo,
          13,   13-bis   (come  introdotto  dal  decreto  legislativo
          9 settembre  1997, n. 354), 17, 32-bis (come introdotto dal
          decreto  legislativo 9 settembre 1997, n. 354), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:
              "Art.  4  -  comma  terzo:  le  commissioni  rilasciano
          attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli
          di  studio  prescritti  per  l'accesso  al pubblico impiego
          nelle  varie  qualifiche  funzionali  o  categorie comunque
          denominate e cioe':
                1) licenza di scuola elementare;
                2)  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di
          primo grado;
                3)  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di
          secondo gado;
                4) diploma di laurea.".
              (Omissis).
              "Art. 13. - Il Commissario del Governo per la provincia
          di  Bolzano e' delegato a bandire con decreto i concorsi ai
          gradi   iniziali  dei  ruoli  locali,  nonche'  i  concorsi
          interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.
              Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti
          nello  stesso profilo professionale di piu' amministrazioni
          ovvero  in  profili professionali diversi, per l'accesso ai
          quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.
              Al     fine    di    consentire    la    programmazione
          dell'orientamento  della  formazione  e  dell'addestramento
          professionale  e  linguistico dei cittadini residenti nella
          provincia  di Bolzano, il Commissario del Governo determina
          d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni,
          il  numero dei posti da mettere a concorso, nonche' i tempi
          dei concorsi stessi.
              In  tutti  i  casi  in  cui il presente decreto prevede
          l'intesa  tra  il Commissario del Governo e la provincia di
          Bolzano, salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7, questa
          e'  rappresentata  da  tre membri del consiglio provinciale
          eletti dal consiglio stesso.
              Le prove di concorso devono tener conto a seconda delle
          amministrazioni    e   delle   carriere,   dell'ordinamento
          giuridico-amministrativo,  nonche' della storia e geografia
          locali.
              Il  Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
          e'   altresi'   delegato   ad   adottare  tutti  gli  altri
          provvedimenti  ed  emanare tutti gli altri atti concernenti
          il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente
          decreto  applicando  le  norme  dello  stato  giuridico dei
          dipendenti dello Stato, nonche' per il personale dipendente
          delle  amministrazioni  con  ordinamento autonomo, le norme
          previste  dai  rispettivi  stati  giuridici, fatte salve le
          particolari disposizioni contenute nel presente decreto.
              Previo    parere    favorevole    del    consiglio   di
          amministrazione  dei  ruoli  locali  e  previo  assenso del
          comitato   di   cui   al   quarto   comma,   nonche'  delle
          amministrazioni    interessate    e    con    il   consenso
          dell'interessato  il  Commissario  del  Governo ha altresi'
          facolta'  di disporre, fatte salve le norme sulla mobilita'
          il   passaggio  di  ruolo,  anche  da  una  amministrazione
          all'altra,  di  impiegati  appartenenti  ai  ruoli  locali,
          assicurando   il   rispetto   della   proporzionale   sulla
          globalita'  dei  ruoli  stessi.  Tali provvedimenti possono
          essere  limitati anche ad una sola persona e non comportano
          variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
              Le  operazioni  di  mobilita'  di  cui  all'art. 35 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modifiche  sono  effettuate  previo assenso del comitato di
          cui al presente atiticolo.".
              "Art.  3-bis.  -  1.  Ai  concorsi  interni banditi dal
          Commissario  del  Governo e' ammesso il personale dei ruoli
          locali  e  il  personale  del ruolo ad esaurimento previsto
          dall'art. 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in
          seguito  a  concorso bandito prima della data di entrata in
          vigore    del   presente   decreto,   ferma   restando   la
          valutabilita' dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai
          sensi  dell'ultimo comma dell'art. 4, nonche' la permanenza
          di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.
              2.  Ai  concorsi  interni  banditi  dal Commissario del
          Governo  e'  ammesso il personale ad esaurimento assunto in
          seguito  a  concorso  bandito  dopo  la  data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   purche'   in  possesso
          dell'attestto di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
          richiesto  ai  concorrenti appartenenti ai ruoli locali per
          il  profilo  al  quale si intende accedere. Rimane ferma la
          valutabilita' dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai
          sensi  dell'ultimo comma dell'art. 4, nonche' la permanenza
          di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.
              3.  Coloro  che  concorrono  a  concorsi  nazionali non
          possono  essere  destinati  a prestare servizio nella nuova
          qualifica in provincia di Bolzano.
              4.  La percentuale di posti da destinare a procedure di
          concorso  interno  o a procedure analoghe e la ripartizione
          degli  stessi  tra  i  rispettivi  ruoli di cui al comma 1,
          nonche'  il  punteggio di cui all'ultimo comma dell'art. 4,
          sono stabiliti d'intesa con la provincia.".
              (Omissis).
              "Art.  17.  - Nel territorio della provincia di Bolzano
          non  si  applicano  le  norme  che  vietano al personale di
          prestare  servizio nel comune di nascita o di residenza del
          personale stesso o dei relativi familiari.
              Gli  appartenenti al gruppo etnico ladino devono essete
          destinati possibilmente ad uffici o servizi delle localita'
          ladine o aventi competenza anche per tali localita'.".
              (Omissis).
              "Art.  32-bis.  -  1.  Le  assunzioni  di  personale, a
          qualsiasi  titolo  effettuate,  anche a, tempo determinato,
          eccettuate  quelle  di durata non superiore a trenta giorni
          non  rinnovabili  nell'anno, effettuate, previo assenso del
          comitato  di  cui  al  comma  2, per soddisfare esigenze di
          carattere eccezionale debitamente motivate, nelle societa',
          negli   enti  pubblici  economici  o  negli  enti  comunque
          denominati  o  strutturati  che  abbiano assunto o assumano
          funzioni    delle   disciolte   aziende   delle   Poste   e
          telecomunicazioni  o  delle  ferrovie  dello Stato, vengono
          realizzate   nel  rispetto  delle  quote  proporzionali  di
          ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino,
          in   rapporto   all'ultimo   censimento   ufficiale   della
          popolazione.
              2.  Il  calcolo  delle  quote proporzionali avviene sui
          posti  destinati  di  volta  in  volta  alle  procedure  di
          reclutamento  distinti  per  profili  professionali  a aree
          funzionali e sulla base della ripartizione del personale in
          servizio,  d'intesa con la provincia, ai sensi dell'art. 12
          del  presente  decreto. A tal fine fanno parte del comitato
          di  cui  al quarto comma di detto articolo i rappresentanti
          delle societa' o degli enti interessati
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti si
          applicano  ai  trasferimenti  di personale da sedi o uffici
          situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in
          provincia di Bolzano.
              4.   Nella   ripartizione   dei   posti  fra  i  gruppi
          linguistici  si  tiene  conto dell'obiettivo di raggiungere
          gradualmente  le  quote  da  riservare a ciascun gruppo. Al
          fine   di   assicurare  al  gruppo  linguistico  ladino  la
          copertura  della  quota  ad  esso  spettante,  le  frazioni
          inferiori   all'unita'   di   precedenti   o  contemporanee
          procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per
          il raggiungimento di quozienti interi.
              5.  Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli
          appartenenti  ad  un gruppo linguistico risultino in numero
          inferiore   ai   posti  ad  esso  riservati,  si  fa  luogo
          all'assunzione  di  idonei di altri gruppi secondo l'ordine
          di   graduatoria,   ove   esista,   nel  limite  dei  posti
          complessivamente  da riservare a tali gruppi per il profilo
          professionale   a   aree  funzionali  cui  l'assunzione  si
          riferisce.   Per   fronteggiare  inderogabili  esigenze  di
          servizio,  debitamente  motivate  detto  limite pua' essere
          superato  per  un  numero  di  assunzione  non superiore ai
          cinque   decimi   dei   posti  non  ricoperti  nel  profilo
          professionale  e  di  cio'  si tiene gradualmente conto nel
          riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
              6.  L'appartenenza  ad uno dei gruppi linguistici viene
          certificata nei modi di legge.
              7.  Le  eventuali  prove  di  selezione  si  svolgono a
          Bolzano.  Possono  essere  svolte altrove solo quelle prove
          tecniche  ivi  non effettuabili. I candidati hanno facolta'
          di  usare  nelle  prove la lingua italiana o quella tedesca
          secondo   indicazione   da  effettuarsi  nella  domanda  di
          assunzione   o   partecipazione  ad  eventuali  concorsi  o
          selezioni.   Le   prove   di   esame  a  di  selezione  per
          l'assunzione   di  personale  amministrativo  o  di  staff,
          qualora  previste,  terranno  conto  anche dell'ordinamento
          della provincia, nonche' della storia e geografia locali.
              8.  Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte
          pariteticamente   da   appartenenti  al  gruppo  di  lingua
          italiana  ed  a  quello di lingua tedesca. Restano ferme le
          disposizioni  di  legge  relative  alle categorie protette,
          compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
              9.  Fermo  restando  l'obbligo  della  conoscenza della
          lingua   italiana   e  tedesca  per  le  assunzioni  ed  il
          trasferimento di personale di cui al presente articolo, per
          l'effettiva  immissione  in  una  posizione dirigenziale e'
          richiesto  il  possesso  dell'attestato di conoscenza delle
          due lingue di cui al precedente art. 4, comma terzo, n. 4.
              10. L'entita' del personale in servizio nella provincia
          di Bolzano presso le societa' o gli enti di cui al comma 1,
          e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri
          e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale
          ed,   in   mancanza,   in   ragione  delle  esigenze  reali
          determinate  dagli enti o societa' di cui al comma 1. Tutte
          le   determinazioni   del   fabbisogno  di  personale  sono
          tempestivamente  comunicate  alla provincia nell'ambito del
          comitato  di  cui  al comma 2, ivi compreso il numero delle
          assunzioni   da   effettuare,   disaggregate   per  profili
          professionali   o   aree  professionali,  nonche'  i  tempi
          previsti per le assunzioni stesse.
              11.   Le   funzioni   di   direzione   dei   servizi  e
          l'amministrazione   delle  risorse  umane  nell'ente  poste
          italiane  in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente
          o  societa'  di  cui al comma 1, mediante una struttura con
          sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi
          centrali dell'ente Poste Italiane.
              12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del
          personale  in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in
          provincia  di  Bolzano  sono  esercitate  da detta societa'
          mediante  una struttura decentrata avente sede in Bolzano e
          direttamente  dipendente  dalla direzione generale. A detta
          struttura e' proposto un dirigente.
              13.  Il personale di cui al presente articolo rimane in
          servizio   in  provincia  di  Bolzano,  salvo  la  facolta'
          dell'ente  o  societa'  di  concedere  il  trasferimento  a
          domanda,  secondo  la  propria normativa interna. Per detto
          personale  i  collegi  di  conciliazione  e arbitrato hanno
          composizione paritetica e siedono a Bolzano.
              14.  Le  societa'  o gli enti interessati alla presente
          disciplina  riferiscono  annualmente  al  Governo  ed  alla
          provincia  autonoma  di  Bolzano  sui  risultati conseguiti
          nell'applicazione delle predette riserve proporzionali".
              -  Il  decreto  legislativo  21 gennaio 1991, n. 32, e'
          abrogato.
              -  La legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1979.
              -  Si riporta il testo dell'art. 89 dello statuto della
          regione Trentino-Alto Adige:
              "Art.  89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici  stessi,  quali stabiliti, ove occorra, con apposite
          norme.
              Il  comma  precedente  non  si  applica per le carriere
          direttive  dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
              I  posti  dei ruoli, di cui ai primo comma, considerati
          per  amministrazione  e  per  carriere,  sono  riservati  a
          cittadini   appartenenti   a   ciascuno   dei   tre  gruppi
          linguistici,   in  rapporto  alla  consistenza  dei  gruppi
          stessi,  quale  risulta dalle dichiarazioni di appertenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
              L'attribuzione  dei  posti  riservati  a  cittadini  di
          lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino
          al  raggiungimento  delle quote di cui al comma precedente,
          mediante  le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
              Al  personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo comma, e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
          per   le  quali  si  rendano  necessari  trasferimenti  per
          esigenze di servizio per addestramento del personale.
              I   trasferimenti   del  personale  di  lingua  tedesca
          saranno,  comunque,  contenuti  nella percentuale del dieci
          per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
              Le    disposizioni   sulla   riserva   e   ripartizione
          proporzionale  tra  i gruppi linguistici italiano e tedesco
          dei  posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita  la  stabilita' di sede nella provincia stessa ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'.  Si  applicano  anche  al personale della
          magistratura  in  provincia  di  Bolzano  i  criteri per la
          attribuzione  dei  posti  riservati  ai cittadini di lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".