IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre
1993, ed in particolare l'articolo 75, comma 3 che prevede che con
decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative
alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi e
loro componenti ed entita' tecniche, nonche' gli articoli 107 comma
3, e 114 commi 3 e 5, che prevedono rispettivamente per le macchine
agricole e per le macchine operatrici che con decreto del Ministro
dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), siano stabilite le modalita' per il rilascio
delle omologazioni delle predette macchine e loro componenti ed
entita' tecniche;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, cosi' come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre 1996;
Visti gli articoli 72 comma 8, 75 commi 5 e 6, 76 commi 6 e 7, 77
comma 1, 106 comma 7, del citato codice della strada;
Visto l'articolo 17 commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988;
Vista la legge 28 luglio 1993 n. 300, di ratifica ed esecuzione
dell'accordo sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2
maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato
a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993;
Sentito il comitato interministeriale per le macchine agricole
(C.I.M.A.) nella riunione del 5 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo
107, comma 3 del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16
gennaio 1995, n. 94, con cui e' stato adottato il regolamento recante
norme sulle procedure amministrative di omologazione di veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
Considerata la necessita' di armonizzare le vigenti procedure di
omologazione con il quadro normativo comunitario, e di razionalizzare
le stesse nell'ambito del processo di semplificazione delle prassi
amministrative in atto presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio 1995 e 4 agosto 1998 di recepimento rispettivamente delle
direttive 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
aprile 1994 relativo al recepimento della direttiva 92/61/CE inerente
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per
l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di
attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980,
n. 76, concernente le disposizioni di carattere generale relative
alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote, e
norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni
loro elementi e caratteristiche;
Visto il decreto 28 dicembre 1998, n. 148/T, del Ministro dei
trasporti e della navigazione, cosi' come modificato dal decreto 25
luglio 2000, n. 94/T, del Ministro dei trasporti e della navigazione,
con cui e' stato definito un nuovo assetto delle strutture
ministeriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre
2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, nota n. 1236 del 5 aprile 2001 e relativa nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.96 del 19 aprile
2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente regolamento riguardano le procedure di
omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58 e 59 del codice della strada, nonche' le procedure di omologazione
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati all'impiego nei
suddetti veicoli.
2. Il presente regolamento non riguarda le procedure di
omologazione comunitaria dei veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 75, comma 3; 107,
comma 3; e 114, commi 3 e 5; 72, comma 8; 75, commi 5 e 6;
76, commi 6 e 7; 77, comma 1; 106, comma 7, del codice
della strada:
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.".
"Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneita'
delle macchine agricole). - (Omissis).
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene
effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le
macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e
di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato
estero puo' essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocita'.".
"Art. 114(Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - (Omissis).
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
(Omissis).
5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.".
"Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
motore e loro rimorchi). - (Omissis).
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalita' stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti
e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.".
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.".
Art. 76 (Certificato di approvazione, certificato di
origine e dichiarazione di conformita). - (Omissis).
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la
dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione, redatta
sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i
veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo e' conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la
piena responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il
costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle
dichiarazioni di conformita' rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da
costruttori diversi da quello che ha costruito
l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di
propria competenza, la certificazione di origine che deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformita', o
dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel
caso di omologazione in piu' fasi, le relative
certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di
conformita'. I criteri e le modalita' operative per le
suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei
trasporti, con proprio decreto.".
"Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo omologato).
- 1. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di procedere,
in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al
tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei
dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato).".
"Art. 106 (Norme costruttive e dispositivi di
equipaggiamento delle macchine agricole). - (Omissis).
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;
per l'omologazione si fa salva la facolta', per gli
interessati, di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni unite Commissione economica per
l'Europa, accettati dal Ministero competente per la
materia.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il testo del decreto 16 gennaio 1995, n. 94, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1995, n. 76.
- Il testo del decreto 8 maggio 1995, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1995, n. 148.
- Il testo del decreto 4 agosto 1998, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1998, n. 202.
- Il testo del decreto 5 aprile 1994, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1994, n. 99.
- Il testo della legge 8 agosto 1977, n. 572, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1977, n. 231.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1980, n. 76, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 1980, n. 80.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59 del codice della strada:
"Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se
termico;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una
velocita' fino a 45 km/h.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
essere destinati al trasporto di merci. La massa e le
dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive
comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei
trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle
raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni unite Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle
caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo
delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2,
sono considerati motoveicoli.
Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al
trasporto di persone, in numero non superiore a due
compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere
abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che
possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
il trasporto del personale e dei materiali connessi con il
ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote
destinati al trasporto di cose con al massimo una persona
oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non
superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada
orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti
stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresi', considerati motoveicoli i
motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un
mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto
di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di
larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La
massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza
massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g)
possono essere attrezzati con un numero di posti, per le
persone interessate al trasporto, non superiore a due,
compreso quello del conducente.
Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Art. 55 (Filoveicoli). - 1. I filoveicoli sono veicoli
a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a
una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario
di trazione, non necessariamente elettrico, e
l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di
energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti,
compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle
categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto
stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'art.
53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati
dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai
filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli
autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente
ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati
ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi
delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, aventi speciale
carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche
e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica
attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale
che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e
che una parte notevole della loro massa o del loro carico
sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e
trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1,
esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
considerano parti integranti di questi purche' rientranti
nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
e 62 e dal regolamento.
Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento a per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1) e 2), a di cui alla lettera b), numero 1), possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.
Art. 58 (Macchine operatrici). - 1. Le macchine
operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In
quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio
trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il
ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei
limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture
stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie
quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle
loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un
numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre,
compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocita' di 15 km/h.
Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1.
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da
citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri
veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti
articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere
assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle
categorie succitate.".