IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  ed  in  particolare
l'articolo 7, comma 1; 
  Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407; 
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; 
  Sentito il garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  commissioni  del   Senato   della
Repubblica  non  hanno  espresso  il  proprio  parere   nel   termine
prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 maggio 2001; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri  della  giustizia,  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze e per la
solidarieta' sociale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per "legge",  la  legge  22  dicembre  1999,  n.  512  recante
"Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle  vittime
dei reati di tipo mafioso"; 
    b) per "Comitato", il Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge; 
    c) per "Commissario", il commissario per il  coordinamento  delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo  mafioso,
di cui all'articolo 3, comma 1, della legge; 
    d) per "Fondo", il Fondo di rotazione per  la  solidarieta'  alle
vittime dei reati di tipo mafioso  istituito  dall'articolo  1  della
legge; 
    e)  per  "CONSAP",  la  concessionaria  di  servizi  assicurativi
pubblici  S.p.a.,  costituita   ai   sensi   dell'articolo   16   del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  della
          Repubblica  italiana   conferisce   al   Presidente   della
          Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare  i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
          22  dicembre  1999,  n.  512  (Istituzione  del  Fondo   di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso): 
              "Art.  7  (Regolamento  di  attuazione).   -   1.   Con
          regolamento da emanare entro il  termine  di  quattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, il Governo adotta norme per: 
                a) individuare, nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui all'art. 6, le modalita' di gestione del Fondo; 
                b) individuare  procedure  di  cooperazione  tra  gli
          uffici  competenti  in  relazione  all'applicazione   della
          presente legge; 
                c) stabilire i principi  cui  dovra'  uniformarsi  il
          rapporto concessorio tra il  Ministero  dell'interno  e  la
          CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge; 
                d)    individuare,    nell'ambito    del    Ministero
          dell'interno,  gli  uffici  preposti  alla   gestione   del
          rapporto di concessione con  la  CONSAP,  attribuendo  agli
          stessi compiti di  assistenza  tecnica  e  di  supporto  al
          Comitato di cui all'art. 3; 
                e) prevedere  forme  di  informazione,  assistenza  e
          sostegno,  poste  a  carico  del   Fondo,   per   garantire
          l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime; 
                f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute  agli
          aventi diritto in  modo  che,  in  caso  di  disponibilita'
          finanziarie  insufficienti,  nell'anno  di  riferimento,  a
          soddisfare per  intero  tutte  le  domande  pervenute,  sia
          possibile per i richiedenti un accesso al  Fondo  in  quota
          proporzionale e l'integrazione delle  somme  non  percepite
          dal  Fondo  negli   anni   successivi,   senza   interessi,
          rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi; 
                g)  disciplinare  la  procedura  e  la  modalita'  di
          surrogazione del Fondo nei diritti  della  parte  civile  o
          dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4". 
              - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme
          in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
          organizzata". 
              - La legge 20 ottobre 1990,  n.  302,  reca:  "Norme  a
          favore delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'
          organizzata". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  1,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge". 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 22
          dicembre 1999, n. 512: 
              "Art. 3 (Comitato di solidarieta' per  le  vittime  dei
          reati  di  tipo  mafioso).  -  1.   Presso   il   Ministero
          dell'interno e' istituito il Comitato di  solidarieta'  per
          le vittime dei  reati  di  tipo  mafioso.  Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
          mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'interno, anche al di fuori del  personale
          della pubblica amministrazione, tra persone  di  comprovata
          esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime  dei
          reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto: 
                a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                b) da un rappresentante del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia; 
                c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
                d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica; 
                e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; 
                f)  da  un  rappresentante   della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri,  dipartimento  per   gli   affari
          sociali; 
                g)  da  un  rappresentante  della  Concessionaria  di
          servizi  assicurativi  pubblici  S.p.a.   (CONSAP),   senza
          diritto di voto. 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo  e'  attribuita
          al Comitato di cui al  presente  articolo,  secondo  quanto
          previsto dall'art. 6. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo  e'
          attribuita alla CONSAP,  che  vi  provvede  per  conto  del
          Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
              5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
          a carico del Fondo". 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 11
          luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  8  agosto  1992,  n.  359  (Misure  urgenti  per  il
          risanamento della finanza pubblica): 
              "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro del tesoro predispone  un  programma  di  riordino
          delle partecipazioni di cui all'art.  15  e  lo  trasmette,
          d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione
          economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio
          dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
          di cui all'art. 15 e' finalizzato alla valorizzazione delle
          partecipazioni stesse, anche attraverso  la  previsione  di
          cessioni di attivita' e  di  rami  di  aziende,  scambi  di
          partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro  atto
          necessario per il riordino. 
              2. Il programma  deve  prevedere  la  quotazione  delle
          societa' partecipate derivanti dal riordino  delle  attuali
          partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da  destinare  alla
          riduzione del debito pubblico. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  invia  il
          programma   di   riordino   alle   competenti   commissioni
          parlamentari che  esprimono  il  proprio  parere  entro  il
          termine  previsto  dai  regolamenti  di  ciascuna   Camera.
          Decorso  tale  termine,  il  programma  e'  approvato   dal
          Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo".