IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
che     disciplina     l'attivita'     normativa    ministeriale    e
interministeriale;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto   il  decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n.  85,  ed  in
particolare l'articolo 1 sull'accesso alla carriera diplomatica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
  Udito   il   parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  90/01  espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data
9 aprile 2001;
  Sentito  il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione
al concorso connessi agli studi universitari;
  Su proposta del Ministro degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000  con  il  quale  e'  stata  confermata  la delega di funzioni in
materia  di funzione pubblica al Ministro senza portafogli sen. prof.
Franco Bassanini;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento viene emanato ai sensi dell'articolo 1
del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e definisce i requisiti
per  la  partecipazione  al  concorso  di  ammissione  alla  carriera
diplomatica,  nonche'  i  criteri  di  composizione della commissione
giudicatrice,   le   modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  di
valutazione dei titoli.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministazione   competente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  comma  3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri"  e'  il
          seguente:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e'
          stato  sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  recante  "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
              - L'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85
          "Riordino  della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1,
          della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' il seguente:
              "Art.  1. - Nel decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1967,  n.  18,  dopo  l'art.  99  e' inserito il
          seguente:
              "Art.  99-bis  (Accesso alla carriera diplomatica). - I
          requisiti  per  la partecipazione al concorso di ammissione
          alla   carriera   diplomatica,   nonche'  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
          commissione  giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro degli affari esteri,
          sentito   il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica   e   tecnologica  per  la  parte  relativa  ai
          requisiti  per  la partecipazione al concorso connessi agli
          studi  universitari.  Fra  le materie di esame sono incluse
          almeno  due  lingue  straniere.  Fra  i  titoli a cui viene
          attribuita  particolare  rilevanza  ai fini del superamento
          del  concorso  sono  inclusi:  il  conseguimento  di titoli
          universitari  post-laurea e di master universitari di primo
          e  di  secondo livello, il superamento degli appositi corsi
          di  preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da
          altri   istituti   individuati   nel   regolamento  stesso,
          l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta
          presso  organizzazioni  internazionali.  Accanto alle prove
          miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati,
          il  regolamento  dispone prove attitudinali, che mettano in
          evidenza   la   capacita'   dei   candidati  di  affrontare
          l'attivita' diplomatica.
              Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
          15  per  cento  dei  posti  e'  riservato ai dipendenti del
          Ministero   degli   affari   esteri   inquadrati  nell'area
          funzionale  C,  in  possesso del titolo di studio richiesto
          per  l'ammissione  alla  carriera  diplomatica e con almeno
          cinque  anni  di  effettivo  servizio nella predetta area o
          nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
          posti  riservati,  non  utilizzati  a  favore  di candidati
          interni, sono conferiti agli idonei .".
          Nota all'art. 1:
              - Per  l'art.  1 del decreto legislativo 24 marzo 2000,
          n. 85, si vedano le note alle premesse.