IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  8,  del  decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352;
  Udito  il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso con nota
25 gennaio 2000, n. 763;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 giugno 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'articolo
24,  comma  4,  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, le categorie di
documenti  formati dal Ministero dei lavori pubblici e dai dipendenti
organi  di  amministrazione  decentrata  o  comunque rientranti nella
relativa     disponibilita',    sottratti    all'accesso    di    cui
all'articolo 24,  comma  2,  della  medesima legge n. 241 del 1990 ed
all'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              "Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
          procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni, e dal decreto
          legislativo   29 marzo   1993,   n.   119,   e   successive
          modificazioni  nonche'  nei casi di segreto o di divieto di
          divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
              5.  Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
          legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,
          legge  10 ottobre  1986,  n. 668, e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  ogni  altra  disposizione attualmente
          vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (7/a);
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   27 giugno  1992,  n.  352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge  7  agosto 1990, n. 241 (2), recante nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi):
              "Art.  8  (Disciplina  dei casi di esclusione). - 1. Le
          singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  della legge
          7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
          nel presente articolo.
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se   non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare  un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
              3.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere
          sottratti  all'accesso  ove  sia sufficiente far ricorso al
          potere di differimento.
              4.  Le  categorie  di  cui  all'art. 24, comma 4, della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
              5.  Nell'ambito  dei  criteri  di cui ai commi 2, 3 e i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
                b) quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
          n. 241/1990:
              "Art.  27.  -  1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
          Essa  e'  presieduta  dal  sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ed e' composta da
          sedici  membri,  dei  quali  due  senatori  e  due deputati
          designati  dai  Presidenti delle rispettive Camere, quattro
          scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
          97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
          quattro    fra   i   professori   di   ruolo   in   materie
          giuridico-amministrative  e  quattro  fra i dirigenti dello
          Stato e degli altri enti pubblici.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.  Gli  oneri  per  il funzionamento della Commissione
          sono  a  carico  dello stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  vigila  affinche' venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
              - Per  il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si
          veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  352/1992  si  veda  nelle  note alle
          premesse.