IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  5,  comma 6,  del decreto legislativo 5 febbraio
1997,   n.   22,   come   modificato  dall'articolo 1,  comma 1,  del
decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni
dalla  legge  25 febbraio  2000, n. 33, concernente lo smaltimento in
discarica di rifiuti;
  Visto   l'articolo   51,   comma 6-ter,   del  decreto  legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della
legge  23 marzo  2001, n. 93, concernente l'obbligo di partecipazione
dei soggetti al Consorzio nazionale imballaggi;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il differimento del termine relativo al divieto di
conferire  i  rifiuti  in  discarica,  in  quanto  l'operativita' del
suddetto  divieto, in assenza delle indispensabili norme tecniche per
lo   smaltimento   in   discarica,   peraltro  in  fase  di  avanzata
elaborazione,  rischia  di  determinare  una  diffusa  situazione  di
emergenza  rifiuti  sul  territorio  nazionale, con gravi conseguenze
sulla tutela della salute e dell'ambiente;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire  l'obbligo  di adesione al Consorzio di cui all'articolo 48
del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al 31 ottobre 2001,
al  fine  di  garantire  alle aziende aderenti migliori condizioni di
operativita'  del  Consorzio  stesso, attualmente in fase di avanzata
organizzazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   Il   termine  di  cui  all'articolo 5,  comma 6,  del  decreto
legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1,
comma 1,  del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' differito fino
all'adozione  delle  norme  tecniche previste dai medesimi articoli e
dall'articolo 18,  comma 2,  lettere a) e l), del decreto legislativo
5 febbraio  1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica,
e  comunque  non  oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
  2. Il  termine  di  cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  introdotto dall'articolo 10,
comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' differito al 31 ottobre
2001.