IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  l'articolo  33  della  legge  7 dicembre  1999, n. 472, che,
modificando l'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modifiche,  di  seguito  indicato  "Codice della
strada",  fissa la nuova disciplina dell'uso del casco protettivo per
i  conducenti  dei  veicoli  a  due  ruote stabilendo esenzioni per i
conducenti  "di  ciclomotori  e  motocicli, anche a tre ruote purche'
dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonche' di sistemi di
ritenuta  e  di  dispositivi  atti  a  garantire l'uso del veicolo in
condizioni di sicurezza", rinviando al regolamento la definizione dei
requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta
e dei dispositivi di sicurezza;
  Visti   gli  articoli  71  e  75  del  "Codice  della  strada"  che
stabiliscono  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione   a   emanare   decreti  in  materia  di  caratteristiche
costruttive  e  funzionali  dei veicoli a motore e dei dispositivi di
equipaggiamento   nonche'   in   materia  di  verifiche  tecniche  da
effettuare  sugli  stessi  ai  fini  di  accertarne la idoneita' alla
circolazione stradale;
  Visto  l'articolo  53  del  "Codice  della  strada"  nel quale sono
definiti i motoveicoli;
  Espletata la procedura di informazione prevista in materia di norme
e  regole  tecniche  prevista  dalla legge n. 317 del 21 giugno 1986,
cosi'   come   modificata   ed   integrata  dal  decreto  legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
  Udito   il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota del 5 aprile 2001, n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.95);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  I ciclomotori i motocicli e le motocarozzette muniti di cellula
di   sicurezza,  di  sistemi  di  ritenuta  e  didispositivi  atti  a
garantirne   l'utilizzo  in  condizioni  di  sicurezza  da  parte  di
conducenti  privi  di casco protettivo, sono soggetti ad omologazione
nazionale  da  parte del Ministero dei trasporti e della navigazione,
secondo  le procedure stabilite dal decreto n. 94 del 16 gennaio 1995
a  seguito  dell'esito  positivo  degli accertamenti effettuati sulla
base delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato I al presente
decreto.
  2.  L'omologazione  nazionale  di  cui  sopra  e' facoltativa ed e'
finalizzata  ai  soli aspetti concernenti l'utilizzazione dei veicoli
elencati  al precedente comma da parte di conducenti privi di casco e
costituisce  una  appendice  nazionale  alla omologazione CE definita
dalla  direttiva  del  Consiglio  92/61/CEE  recepita con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, oggi in
armonizzazione obbligatoria.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   La   legge   7 dicembre   1999,  n.  472,  recante:
          "Interventi  nel  settore  dei trasporti" e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre
          1999, n. 294.
              -  La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla  direttiva  n.  98/48/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 20 luglio 1998" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
              -  Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              -   Il  decreto  ministeriale  dei  trasporti  e  della
          navigazione   16   gennaio   1995,   n.   94,  concernente:
          "Regolamento  recante  norme sulle procedure amministrative
          di  omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi"
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 1995, n. 76.