IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal
decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n.  241,  e,  in particolare,
l'articolo  8,  che, al comma 8, prevede che con decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato sono determinate le
modalita'   di   funzionamento  del  Consiglio  interministeriale  di
coordinamento  e  consultazione  per  i problemi relativi all'impiego
pacifico dell'energia nucleare;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, concernente norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale  generale  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 28 settembre
1998;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della richiamata legge n. 400/1998
(nota n. 14774 del 31 marzo 1999);
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Composizione
  1. Il Consiglio interministeriale, istituito ai sensi dell'articolo
8  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 230, modificato dal
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' composto:
    a) dal direttore generale della Direzione generale dell'energia e
delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di presidente;
    b) da   un   rappresentante  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
    c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
    d) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
    e) da un rappresentante del Ministero della difesa;
    f) da   un  rappresentante  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale;
    g) da un rappresentante del Ministero della sanita';
    h) da  un  rappresentante  del  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione;
    i) da  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;
    j) da un rappresentante dell'ANPA.
  2.  Il  presidente, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare
l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale della Direzione
generale   dell'energia  e  delle  risorse  minerarie  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3.   Per  l'esame  di  particolari  problemi,  il  Presidente  puo'
istituire gruppi di lavoro; in particolare, possono essere chiamati a
far   parte   dei   gruppi  stessi  rappresentanti  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano, nonche' della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
  4. Per l'esame di particolari problemi, il presidente puo' chiamare
a   far   parte   del   Consiglio   esperti  designati  da  pubbliche
amministrazioni,  che  partecipano  alle riunioni del Consiglio senza
diritto di voto.
  5.  I  gruppi di lavoro vengono, di norma, istituiti per l'esame di
provvedimenti  sottoposti  al  parere  del  Consiglio.  Nei gruppi di
lavoro,  composti  da  membri  del  Consiglio stesso, sono presenti i
rappresentanti  delle  amministrazioni  di volta in volta interessate
alla  emanazione  dei  decreti  previsti  dal  decreto legislativo n.
230/1995.  Fa  parte  di  ciascun  gruppo di lavoro un segretario del
Consiglio, di cui all'articolo 3.
  6.  Il coordinatore di ciascun gruppo viene nominato dal presidente
del Consiglio interministeriale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  8  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          230,  modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
          241,  recante  attuazione  delle  direttive Euratom 89/618,
          90/641,  92/3  e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti,
          cosi' recita:
              "Art. 8 (Consiglio interministeriale di coordinamento e
          consultazione).  -  1.  E'  istituito  presso  il Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  un
          Consiglio     interministeriale    di    coordinamento    e
          consultazione  per i problemi relativi all'impiego pacifico
          dell'energia  nucleare,  composto  dal  direttore  generale
          delle  fonti  di  energia  e  delle  industrie di base, con
          funzioni   di   presidente,  e  da  nove  membri  designati
          rispettivamente    in    rappresentanza    dei    Ministeri
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          dell'interno,  dell'ambiente,  della  difesa,  del lavoro e
          previdenza  sociale,  della  sanita', dei trasporti e della
          navigazione,  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e
          dell'ANPA.
              2. I   rappresentanti   dei   Ministeri  debbono  avere
          qualifica non inferiore a dirigente.
              3. Le   funzioni   di  segreteria  del  Consiglio  sono
          esercitate  da  funzionari  della  direzione generale delle
          fonti di energia e delle industrie di base.
              4. Il  presidente,  in  caso  di assenza o impedimento,
          puo'  delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore
          generale  delle  fonti di energia e delle industrie di base
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato.
              5. I  membri del Consiglio ed i segretari sono nominati
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, per la durata di quattro anni.
              6. Il   Consiglio   esprime   parere  sui  progetti  di
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          impiego  pacifico  dell'energia nucleare, anche ai fini del
          coordinamento  delle  attivita' delle varie amministrazioni
          in   tale   materia,   ivi  comprese  quelle  connesse  con
          l'applicazione del presente decreto.
              7. Per  l'esame  di particolari problemi, il presidente
          puo' istituire gruppi di lavoro e puo' chiamare a far parte
          del    Consiglio    esperti    designati    da    pubbliche
          amministrazioni.
              8. Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato sono determinate le modalita'
          di funzionamento del Consiglio.".
              - La direttiva Euratom 89/618 e' pubblicata in G.U.C.E.
          n. L 357 del 7 dicembre 1989.
              - La direttiva Euratom 90/641 e' pubblicata in G.U.C.E.
          n. L 349 del 31 dicembre 1990.
              - La  direttiva  Euratom 92/3 e' pubblicata in G.U.C.E.
          n. L 035 del 12 febbraio 1992.
              - Il  decreto  legislativo  26 maggio 2000, n. 241, che
          modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca
          attuazione  della  direttiva  Euratom  96/29, in materia di
          protezione  sanitaria  della  popolazione  e dei lavoratori
          contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
              - La direttiva 96/29, Euratom e' pubblicata in G.U.C.E.
          n. L 159 del 29 giugno 1996.
              - L'art.  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recitano:
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
          1997,  n.  220,  reca  la  riorganizzazione degli uffici di
          livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato.
              -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca
          delega di funzioni amministrative alle regioni.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
          230  del  17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo
          26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse.