IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato; Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'; Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 (L) Oggetto 1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L) 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) 4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L) --------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 settembre 2000 si procedera' alla ripubblicazione dei testi sopracitati corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.