IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo
n.  241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con
uno  o piu' regolamenti, emana disposizioni concernenti la disciplina
dei centri di assistenza fiscale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,   e   successive   modificazioni,   recante   modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  dell'11 giugno 1999,
recante  norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai  professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione di Governo ed,
in  particolare,  l'articolo  57  del  predetto  decreto, che prevede
l'istituzione  delle  agenzie  fiscali,  nonche'  l'articolo  62  del
medesimo  decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra
l'altro,  che  all'Agenzia  delle  entrate  sono  attribuite tutte le
funzioni  concernenti  le  entrate  tributarie erariali non assegnate
alla competenza di altre agenzie, enti od organi;
  Visto,  inoltre,  l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300
del 1999, concernente le competenze del direttore dell'Agenzia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il
quale  sono  state  disciplinate,  tra l'altro, le modalita' di avvio
delle  agenzie  fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto
decreto legislativo n. 300 del 1999;
  Ritenuta   la   necessita'   di  apportare  alcune  modifiche  alle
disposizioni  previste  dal  decreto  del  Ministro  delle finanze 31
maggio  1999, n. 164, al fine di estendere l'utilizzo del servizio di
collegamento  telematico  con  l'Agenzia  delle  entrate  nonche'  di
adeguare la normativa medesima all'evoluzione tecnologica dei sistemi
di  trasmissione  dei  dati  in  via  telematica  e alle disposizioni
vigenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-6813 del 22 giugno 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Disposizioni modificative del decreto
          del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164

  1.  Nell'articolo  16  del  decreto  del  Ministro delle finanze 31
maggio  1999,  n.  164,  concernente il regolamento recante norme per
l'assistenza  fiscale  resa  dai  centri di assistenza fiscale per le
imprese   e   per   i  dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e  dai
professionisti  ai  sensi  dell'articolo 40 del decreto legislativo 9
luglio  1997, n. 241, di seguito indicato decreto n. 164 del 1999, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle attivita' di assistenza
fiscale  di  cui  all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:
    a)  comunicare  ai  sostituti d'imposta, anche in via telematica,
entro  il  20  giugno  di  ciascun  anno,  il  risultato finale delle
dichiarazioni;
    b)  consegnare  al  contribuente,  entro  il 20 giugno di ciascun
anno,  copia  della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo
prospetto di liquidazione;
    c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro
il  20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro
il  31  dicembre  successivo,  le  dichiarazioni  integrative  di cui
all'articolo 14;
    d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti
di  liquidazione  nonche'  le  schede  relative  alle  scelte  per la
destinazione  dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  fino  al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione.".
  2.  Nell'articolo  17  del  decreto  n.  164 del 1999 il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  I  sostituti  d'imposta  che  comunicano ai propri sostituiti,
entro  il  15  gennaio  di  ogni  anno,  di voler prestare assistenza
fiscale provvedono a:
    a)  controllare,  sulla  base  dei  dati ed elementi direttamente
desumibili   dalla   dichiarazione   presentata  dal  sostituito,  la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che   stabiliscono   limiti  alla  deducibilita'  degli  oneri,  alle
detrazioni ed ai crediti di imposta;
    b)  consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno,
copia  della  dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo prospetto di
liquidazione;
    c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro
il  20  ottobre  di  ciascun  anno,  le  dichiarazioni  elaborate e i
relativi  prospetti  di  liquidazione  nonche' consegnare, secondo le
modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per
la  destinazione  dell'otto  per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
    d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti
di  liquidazione  fino  al  31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione.".
  3.  Nell'articolo  19  del  decreto  n.  164 del 1999 il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
  "4.  Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di
agosto  o  di  settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le
imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.".
  4. Nel decreto n. 164 del 1999 i riferimenti indicati:
    a)  nell'articolo  3,  comma  1,  al  "decreto  direttoriale  del
Dipartimento   delle   entrate"   devono   intendersi  effettuati  al
"provvedimento amministrativo";
    b)  nell'articolo  7,  comma  4,  al  "decreto  direttoriale  del
Dipartimento   delle   entrate"   devono   intendersi  effettuati  al
"provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";
    c)  nell'articolo 13, comma 6, al "decreto del Dipartimento delle
entrate"    devono    intendersi    effettuati    al   "provvedimento
amministrativo";
    d)  nell'articolo  6,  comma  2,  nell'articolo  7,  commi 1 e 3,
nell'articolo  9,  comma  2,  nell'articolo  10,  commi  1,  2  e  3,
nell'articolo   21,   commi   1  e  3,  nell'articolo  22,  comma  2,
nell'articolo  25,  commi  1, 2 e 3, nell'articolo 27, commi 1 e 2, e
nell'articolo  28,  comma  1,  al "Dipartimento delle entrate" devono
intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 luglio 2001
                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2001
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 149
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre
          1973.
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
          "Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          174  del  28 luglio 1997. L'art. 1, del decreto legislativo
          28 dicembre   1998,  n.  490,  ha  introdotto  nel  decreto
          legislativo n. 241 del 1997, il capo V recante disposizioni
          in materia di assistenza fiscale.
              - Il  testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241
          del  1997,  inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n.
          490 del 1998, e' il seguente:
              "Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
          delle  finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
          17,   comma   3,   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,
          stabilisce:
                a) i  criteri  e  le  condizioni  per  il rilascio ai
          centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
          cui  all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
          per  il  trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
          in  ogni  caso  essere  posto  in  essere  tra  i  soggetti
          autorizzati  alla  costituzione dei centri stessi, i poteri
          di   vigilanza,   anche   ispettiva,   dell'amministrazione
          finanziaria;
                b) le  modalita'  per  l'esecuzione  dei  controlli e
          l'erogazione  dei  rimborsi  per  i  contribuenti  nei  cui
          confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di
          cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata
          la  certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in
          particolare,  del  tipo  di  assistenza fiscale prestata ai
          predetti  contribuenti  anche  in  ordine alla tenuta delle
          scritture contabili;
                c) la  prestazione di congrue garanzie per i danni ai
          contribuenti   in   relazione  al  rilascio  del  visto  di
          conformita',   dell'asseverazione  e  della  certificazione
          tributaria   secondo  le  disposizioni  del  presente  capo
          commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
                d) ulteriori   disposizioni   attuative   di   quanto
          previsto nel presente capo.".
              - Il  testo aggiornato del decreto del Presidente della
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  concernente  il
          "Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle
          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato
          dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 ottobre
          1999, n. 542, e dal decreto del Presidente della Repubblica
          10 marzo  2000,  n.  100",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000.
              - Il  decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  che
          disciplina le modalita' tecniche di trasmissione telematica
          delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre
          a   registrazione  nonche'  di  esecuzione  telematica  dei
          pagamenti,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 106
          del 9 maggio 1998.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  la  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999.  Si  riporta  il testo degli articoli 57, 62 e 68 del
          decreto legislativo n. 300 del 1999:
              "Art.  57 (Istituzione delle agenzie fiscali). - 1. Per
          la  gestione  delle  funzioni  esercitate  dai dipartimenti
          delle  entrate,  delle  dogane,  del territorio e di quelle
          connesse   svolte   da  altri  uffici  del  Ministero  sono
          istituite  l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane,
          l'Agenzia  del  territorio  e  l'Agenzia  del  demanio,  di
          seguito  denominate  agenzie  fiscali. Alle Agenzie fiscali
          sono  trasferiti  i  relativi  rapporti giuridici, poteri e
          competenze  che  vengono  esercitate  secondo la disciplina
          dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia.
              2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle
          Agenzie  fiscali,  in  tutto  o in parte, la gestione delle
          funzioni   ad   essi   spettanti,  regolando  con  autonome
          convenzioni  le  modalita' di svolgimento dei compiti e gli
          obblighi che ne conseguono.".
              "Art.  62  (Agenzia  delle  entrate).  - 1. All'Agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le  entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
          competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito
          di  perseguire  il  massimo  livello  di  adempimento degli
          obblighi    fiscali    sia   attraverso   l'assistenza   ai
          contribuenti,   sia   attraverso   i  controlli  diretti  a
          contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.
              2.  L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i
          servizi  relativi  alla amministrazione, alla riscossione e
          al  contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta sul
          valore  aggiunto,  nonche'  di  tutte le imposte, diritti o
          entrate   erariali   o   locali   gia'  di  competenza  del
          Dipartimento  delle  entrate  del Ministero delle finanze o
          affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite
          convenzioni stipulate con gli enti impositori.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il Ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'Agenzia.".
              "Art.  68  (Funzioni).  -  1.  Il direttore rappresenta
          l'Agenzia  e  la dirige, emanando tutti i provvedimenti che
          non  siano  attribuiti,  in  base  alle  norme del presente
          decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
              2.  Il  comitato  direttivo  delibera,  su proposta del
          presidente,  lo  statuto, i regolamenti e gli altri atti di
          carattere    generale   che   regolano   il   funzionamento
          dell'Agenzia,  i  bilanci  preventivi e consuntivi, i piani
          aziendali   e   le   spese   che   impegnino   il  bilancio
          dell'Agenzia,  anche  se  ripartite  in  piu' esercizi, per
          importi  superiori  al  limite  fissato  dallo  statuto. Il
          direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo
          le  scelte  strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
          responsabili  delle strutture di vertice a livello centrale
          e periferico.".
          Note all'art. 1:
              - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
          n.   164,   concerne   il  regolamento  recante  norme  per
          l'assistenza  fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
          per  le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
          e  dai  professionisti  ai  sensi  dell'art. 40 del decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n. 241. Il testo dell'art. 16
          del  decreto  ministeriale  n. 164 del 31 maggio 1999, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.    16    (Assistenza    fiscale    prestata   dai
          CAF-dipendenti).  -  1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
          attivita'  di  assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma
          4,  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e
          successive modificazioni, provvedono a:
                a) comunicare  ai  sostituti  d'imposta, anche in via
          telematica,   entro   il  20 giugno  di  ciascun  anno,  il
          risultato finale delle dichiarazioni;
                b) consegnare  al contribuente, entro il 20 giugno di
          ciascun   anno,   copia  della  dichiarazione  dei  redditi
          elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   20 ottobre   di  ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   predisposte   e,   entro   il   31 dicembre
          successivo,  le  dichiarazioni  integrative di cui all'art.
          14;
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti  di  liquidazione  nonche'  le  schede
          relative  alle  scelte per la destinazione dell'8 per mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche fino al
          31 dicembre   del  secondo  anno  successivo  a  quello  di
          presentazione.
              2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
          le  comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)
          del  comma  1,  sono  effettuate  entro  il  15 novembre di
          ciascun anno.
              3.  Nel  prospetto  di  liquidazione,  sottoscritto dal
          responsabile  dell'assistenza  fiscale, oltre agli elementi
          di  calcolo  ed  al  risultato del conguaglio fiscale, sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati    indicati   nella   dichiarazione   presentata   dal
          contribuente  a  seguito  dei  controlli effettuati, tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni   che  disciplinano  gli  oneri  deducibili  e
          detraibili,  le  detrazioni  d'imposta  e lo scomputo delle
          ritenute d'acconto.
              4.  Le  operazioni  di  raccolta  delle dichiarazioni e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle   dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti  di
          liquidazione  possono  essere effettuate dai CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati.".
              - Il testo dell'art. 17 del decreto ministeriale n. 164
          del   31 maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  17  (Assistenza  fiscale  prestata dal sostituto
          d'imposta).  -  1.  I sostituti d'imposta che comunicano ai
          propri  sostituiti,  entro  il  15 gennaio di ogni anno, di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente  desumibili dalla dichiarazione presentata dal
          sostituito,  la  regolarita'  formale della stessa anche in
          relazione  alle  disposizioni  che stabiliscono limiti alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta;
                b) consegnare  al  sostituito,  entro il 15 giugno di
          ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione elaborata ed il
          relativo prospetto di liquidazione;
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   20 ottobre   di  ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   elaborate   e   i   relativi  prospetti  di
          liquidazione,  nonche'  consegnare,  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate, le buste contenenti le schede relative alle
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche;
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
          relativi  prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
          secondo anno successivo a quello di presentazione.
              2.  Il  sostituto  d'imposta socio di un CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'art. 16.".
              - Il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 164
          del   31 maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  19  (Operazioni  di  conguaglio).  - 1. Le somme
          risultanti  a  debito  dal  prospetto  di liquidazione sono
          trattenute   sulla   retribuzione   corrisposta   nel  mese
          di luglio  e  sono  versate  nel  termine  previsto  per il
          versamento   delle  ritenute  di  acconto  del  dichiarante
          relative   allo   stesso  mese.  Se  nell'esecuzione  delle
          operazioni  di  conguaglio il sostituto d'imposta riscontra
          che  la  retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel
          mese  di luglio  risulta  insufficiente  per  il  pagamento
          dell'importo    complessivamente   risultante   a   debito,
          trattiene  la  parte residua dalle retribuzioni corrisposte
          nei  periodi di paga immediatamente successivi dello stesso
          periodo  d'imposta,  applicando gli interessi stabiliti per
          il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
              2.  Le  somme  risultanti  a  credito  sono  rimborsate
          mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
          dal  dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se
          necessario,  l'ammontare complessivo delle ritenute operate
          dal  medesimo  sostituto.  Nel  caso  che anche l'ammontare
          complessivo   delle   ritenute   risulti   insufficiente  a
          consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il
          sostituto  rimborsa  gli  importi  residui  operando  sulle
          ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo
          d'imposta.
              3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di
          cui    all'art.    14,   sono   rimborsate   mediante   una
          corrispondente   riduzione   delle   ritenute   dovute  dal
          dichiarante  nel  mese  di dicembre, ovvero utilizzando, se
          necessario,  l'ammontare complessivo delle ritenute operate
          dal sostituto nello stesso mese.
              4.  Gli  enti che erogano pensioni effettuano a partire
          dal  mese  di agosto o di settembre le operazioni di cui al
          comma  1  e  versano le imposte nei termini previsti per il
          versamento delle ritenute.
              5.  L'importo  della seconda o unica rata di acconto e'
          trattenuto   dalla   retribuzione   corrisposta   nel  mese
          di novembre;  ove  tale retribuzione risulti insufficiente,
          la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il
          differimento  dei  pagamenti  delle imposte sui redditi, e'
          trattenuta   dalla   retribuzione   corrisposta   nel  mese
          di dicembre.  In caso di ulteriore incapienza, il sostituto
          comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che
          lo stesso deve versare.
              6.   I   contribuenti  che  intendono  avvalersi  delle
          disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c),
          del  decreto-legge  2 marzo  1989,  n.  69,  convertito con
          modificazioni   dalla   legge   27 aprile   1989,  n.  154,
          determinano,  sotto  la  propria responsabilita', l'importo
          delle  somme  che ritengono dovute e ne danno comunicazione
          in  sede  di  dichiarazione  ovvero, per la seconda o unica
          rata  di  acconto, con apposita comunicazione da presentare
          al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.".
              - Il testo dell'art. 3, del decreto ministeriale n. 164
          del   31 maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed
          extracontabili  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
          studi  di  settore  per  le  singole  attivita' esercitate,
          oggetto  dell'asseverazione  di  cui  all'art. 35, comma 1,
          lettera  b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          sono   individuati   con  provvedimento  amministrativo  di
          approvazione dei modelli di dichiarazione.
              2.  Con  l'asseverazione  viene attestata, altresi', la
          congruita'   dell'ammontare   dei  ricavi  o  dei  compensi
          dichiarati  a  quelli determinati sulla base degli studi di
          settore,  ove applicabili, ovvero le cause che giustificano
          la  non  congruita' dei predetti ricavi o compensi. Possono
          essere   attestate,  inoltre,  le  cause  che  giustificano
          un'incoerenza  rispetto  agli  indici economici individuati
          dai predetti studi.".
              - Il testo dell'art. 6, del decreto ministeriale n. 164
          del   31 maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  6  (Garanzie).  -  1.  Le  societa'  richiedenti
          stipulano    una    polizza    di    assicurazione    della
          responsabilita'  civile,  con  massimale adeguato al numero
          dei  contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di
          conformita'  rilasciati  e,  comunque,  non inferiore a due
          miliardi  di  lire,  al  fine  di  garantire agli utenti il
          risarcimento     dei    danni    eventualmente    provocati
          dall'assistenza fiscale prestata.
              2.   Le   imprese   di  assicurazione  danno  immediata
          comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
          che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.".
              - Il testo dell'art. 7, del decreto ministeriale n. 164
          del   31 maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   7   (Procedimento   per  l'autorizzazione  allo
          svolgimento  dell'attivita' di assistenza fiscale). - 1. Lo
          svolgimento   dell'attivita'   di   assistenza  fiscale  e'
          subordinato   al   rilascio   di  autorizzazione  da  parte
          dell'Agenzia   delle   entrate.   Per   il  rilascio  della
          autorizzazione,  e'  presentata  all'Agenzia  delle entrate
          apposita domanda nella quale sono indicati:
                a) il  codice fiscale e la partita IVA della societa'
          richiedente;
                b) i  dati anagrafici dei componenti del consiglio di
          amministrazione  della  societa'  richiedente,  nonche' dei
          componenti  del  collegio  sindacale,  ove  lo  stesso  sia
          previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
          di societa' richiedente;
                c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei
          responsabili dell'assistenza fiscale;
                d) le  sedi  presso le quali e' prestata l'assistenza
          fiscale;
                e) la  denominazione  o  la  ragione sociale e i dati
          anagrafici  dei componenti del consiglio di amministrazione
          e,  ove  previsto, del collegio sindacale delle societa' di
          servizi   delle   quali  la  societa'  richiedente  intende
          avvalersi  per  lo svolgimento dell'attivita' di assistenza
          fiscale,  nonche'  l'indicazione delle specifiche attivita'
          da affidare alle stesse.
              2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
                a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
                b) copia  della  polizza assicurativa di cui all'art.
          6;
                c) dichiarazione    relativa   all'insussistenza   di
          provvedimenti  di sospensione dell'ordine di appartenenza a
          carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;
                d) relazione  tecnica  sulla  capacita' operativa del
          CAF,   anche   in  ordine  all'affidamento  a  terzi  delle
          attivita' di assistenza fiscale.
              3.  L'Agenzia delle entrate procede alla verifica della
          sussistenza dei requisiti ed alla regolarita' della domanda
          di  cui  al comma 1, invitando la societa' richiedente, ove
          necessario,   ad   integrare   la   domanda   stessa  e  la
          documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti
          e i documenti ritenuti necessari.
              4.   L'autorizzazione   a   svolgere   l'attivita'   di
          assistenza   fiscale  e'  concessa  con  provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle entrate, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
              - Il testo dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 164
          del   31 maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  9  (Albi  dei  centri  autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'  di  assistenza  fiscale).  - 1. Le societa'
          richiedenti  per  le quali sia intervenuto il provvedimento
          di    autorizzazione    all'esercizio   dell'attivita'   di
          assistenza fiscale di cui all'art. 7, sono iscritte:
                a) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per le
          imprese  se  costituiti  dai  soggetti  di cui all'art. 32,
          comma  1,  lettere  a),  b)  e  c), del decreto legislativo
          9 luglio   1997,   n.  241,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;
                b) nell'"Albo  dei centri di assistenza fiscale per i
          lavoratori  dipendenti  se  costituiti  dai soggetti di cui
          all'art.  32,  comma  1, lettere d), e) ed f), del predetto
          decreto n. 241 del 1997.
              2.  Gli  albi  di  cui  al  comma 1, sono tenuti presso
          l'Agenzia  delle  entrate. L'Agenzia delle entrate comunica
          alle   societa'  richiedenti  l'avvenuta  iscrizione  delle
          stesse  negli  albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta
          degli  albi di cui al comma 1, i CAF comunicano all'Agenzia
          delle  entrate,  entro  trenta  giorni dalla data in cui si
          verificano,  eventuali  variazioni o integrazioni dei dati,
          degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai
          commi  1 e 2 dell'art. 7, nonche' il trasferimento di quote
          o azioni.
              3.   Le  societa'  richiedenti  possono  utilizzare  le
          parole:  "CAF e "Centri di assistenza fiscale soltanto dopo
          il    provvedimento    di    autorizzazione   all'esercizio
          dell'attivita'  di  assistenza  fiscale di cui all'art. 7 e
          l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1.
              4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF,
          puo'  essere  posto  in  essere solo tra soggetti abilitati
          alla  costituzione  dei  CAF.  Per  i  CAF costituiti dalle
          organizzazioni  di  cui alle lettere c) e d), dell'art. 32,
          del   decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  come
          modificato  dal  decreto  legislativo  28 dicembre 1998, n.
          490,  il  trasferimento di quote o azioni e' subordinato al
          preventivo    assenso    delle   organizzazioni   nazionali
          deleganti.
              5. E' consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e
          le  societa'  di  servizi  di  cui  all'art. 11, comma 1, a
          condizione  che  il capitale di queste ultime sia posseduto
          esclusivamente  da soggetti abilitati alla costituzione dei
          CAF.".
              - Il  testo  dell'art.  10, del decreto ministeriale n.
          164  del  31 maggio  1999,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   10   (Vigilanza).  -  1.  I  competenti  uffici
          dell'Agenzia  delle entrate effettuano accessi, ispezioni e
          verifiche  presso  la sede e gli uffici periferici dei CAF,
          nonche'  delle  societa'  di  servizi  di cui gli stessi si
          avvalgono,  per  controllare  la  sussistenza dei requisiti
          occorrenti  per  un  corretto svolgimento dell'attivita' di
          assistenza fiscale.
              2.  Se  a  seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il
          competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate riscontra
          violazioni  alle  disposizioni  degli  articoli  da  5 a 8,
          redige  processo  verbale di constatazione da notificare al
          legale  rappresentante  del  CAF. Nel processo verbale sono
          indicate  le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un
          termine  non  superiore  a novanta giorni entro il quale il
          CAF   deve  eliminare  le  suddette  irregolarita'  dandone
          comunicazione   all'ufficio   stesso,  ovvero  produrre  le
          proprie osservazioni.
              3.  Decorso il termine di cui al comma 2, il competente
          ufficio   dell'Agenzia   delle  entrate,  ove  non  ritenga
          soddisfacenti  le  osservazioni  eventualmente prodotte dal
          CAF,  ovvero  non  abbia  ricevuto la documentazione da cui
          risulta  che  il  CAF  si  e' adeguato a quanto prescritto,
          ordina   al   CAF  stesso  di  eliminare  le  irregolarita'
          riscontrate  nel  processo verbale di cui al comma 2, entro
          il  termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che
          presentano  aspetti  di  particolare  gravita'  puo' essere
          disposta   la   sospensione   cautelare  dell'attivita'  di
          assistenza.  Decorso  inutilmente  tale  termine  il CAF e'
          considerato  decaduto  dall'autorizzazione allo svolgimento
          delle  attivita'  di  assistenza  fiscale  ed e' cancellato
          dagli albi di cui all'art. 9, comma 1.".
              - Il   testo   dell'art.   13,  comma  6,  del  decreto
          ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  13  (Modalita'  e termini di presentazione della
          dichiarazione    dei   redditi).   -   (Omissis).   6.   Le
          dichiarazioni  dei  redditi  ed  i  relativi  prospetti  di
          liquidazione  devono  essere redatti su stampati conformi a
          quelli approvati con provvedimento amministrativo.".
              - Il  testo  dell'art.  21, del decreto ministeriale n.
          164  del  31 maggio  1999,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   21   (Adempimenti   e   requisiti).  -  1.  Per
          l'esercizio  della  facolta'  di  rilasciare  il  visto  di
          conformita'  o l'asseverazione, i professionisti comunicano
          preventivamente all'Agenzia delle entrate:
                a) i  dati  anagrafici, i requisiti professionali, il
          numero di codice fiscale e la partita IVA;
                b) il  domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la
          propria attivita' professionale;
                c) la  denominazione  o  la  ragione sociale e i dati
          anagrafici  dei  soci  e  dei  componenti  del consiglio di
          amministrazione  e,  ove  previsto, del collegio sindacale,
          delle  societa'  di  servizi  delle quali il professionista
          intende  avvalersi  per  lo  svolgimento  dell'attivita' di
          assistenza  fiscale,  con  l'indicazione  delle  specifiche
          attivita' da affidare alle stesse.
              2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
                a) copia  della  polizza assicurativa di cui all'art.
          22;
                b) dichiarazione    relativa   all'insussistenza   di
          provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
                c) dichiarazione   relativa   alla   sussistenza  dei
          requisiti di cui all'art. 8, comma 1.
              3.  Eventuali  variazioni  dei  dati,  degli elementi e
          degli  atti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  sono  comunicati
          all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in
          cui si verificano.".
              - Il  testo  dell'art.  22, del decreto ministeriale n.
          164  del  31 maggio  1999,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  22  (Garanzie).  -  1.  I  professionisti  ed  i
          certificatori  stipulano una polizza di assicurazione della
          responsabilita'  civile,  con  massimale adeguato al numero
          dei  contribuenti  assistiti, nonche' alnumero dei visti di
          conformita',  delle  asseverazioni  e  delle certificazioni
          tributarie  rilasciati  e,  comunque,  non  inferiore a due
          miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il
          risarcimento     dei    danni    eventualmente    provocati
          dall'attivita' prestata.
              2.   Le   imprese   di  assicurazione  danno  immediata
          comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
          che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.".
              - Il  testo  dell'art.  25, del decreto ministeriale n.
          164  del  31 maggio  1999,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   25   (Vigilanza).  -  1.  I  competenti  uffici
          dell'Agenzia    delle    entrate    possono   chiedere   ai
          professionisti  tutti  gli atti e i documenti necessari per
          verificare   il   corretto  svolgimento  dell'attivita'  di
          assistenza   fiscale.  I  professionisti,  in  luogo  della
          consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame
          della  stessa  sia effettuato presso di loro ovvero, presso
          le  sedi  delle  societa'  di  servizi  di  cui  gli stessi
          professionisti eventualmente si avvalgono.
              2.  Se  a  seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il
          competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate riscontra
          violazioni  alle  disposizioni  degli  articoli da 21 a 23,
          redige  processo  verbale di constatazione da notificare al
          professionista.  Nel  processo  verbale  sono  indicate  le
          irregolarita'  riscontrate e viene assegnato un termine non
          superiore a novanta giorni entro il quale il professionista
          deve   eliminare   le   suddette   irregolarita',   dandone
          comunicazione   all'ufficio   stesso,  ovvero  produrre  le
          proprie osservazioni.
              3.  Decorso il termine di cui al comma 2, il competente
          ufficio   dell'Agenzia   delle  entrate,  ove  non  ritenga
          soddisfacenti  le  osservazioni  eventualmente prodotte dal
          professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione
          da  cui  risulta  che  il  professionista  si e' adeguato a
          quanto  prescritto,  ordina  al  professionista  stesso  di
          eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale
          di  cui  al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel
          caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare
          gravita'  puo'  essere  disposta  la  sospensione cautelare
          dell'attivita'  di  assistenza.  Decorso  inutilmente  tale
          termine,  l'ufficio  invia  la documentazione relativa alle
          suddette irregolarita' all'ufficio competente ai fini della
          revoca    dell'abilitazione    alla    trasmissione   delle
          dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 322 del
          1998,  nonche'  agli  ordini  professionali per l'eventuale
          adozione di ulteriori provvedimenti.".
              - Il  testo  dell'art.  27, del decreto ministeriale n.
          164  del  31 maggio  1999,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  27  (Disposizioni  transitorie). - 1. I CAF gia'
          autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data
          di  entrata  in  vigore del decreto legislativo 28 dicembre
          1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli
          5,  6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento, inviando all'Agenzia delle
          entrate i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a
          costituire  prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno
          in   ogni   caso   all'Agenzia   delle   entrate   adeguata
          comunicazione,  entro  il predetto termine, nel caso in cui
          sono  gia'  in  possesso dei requisiti di cui agli articoli
          citati.
              2.  I  CAF  di  cui  al  comma  1,  che  non inviano le
          comunicazioni   ivi   previste  sono  considerati  decaduti
          dall'autorizzazione   allo  svolgimento  dell'attivita'  di
          assistenza  fiscale  e  sono  cancellati  dagli Albi di cui
          all'art.   9,   comma   1.  In  caso  di  presentazione  di
          comunicazioni  ritenute incomplete, l'Agenzia delle entrate
          invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a
          sessanta  giorni,  qualora  i  CAF  non  provvedano  a tale
          integrazione   gli   stessi   sono   considerati   decaduti
          dall'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attivita' di
          assistenza  fiscale  e  sono  cancellati  dagli albi di cui
          all'art. 9, comma 1.".
              - Il  testo  dell'art.  28, del decreto ministeriale n.
          164  del  31 maggio  1999,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   28  (Disposizioni  finali).  -  1.  Con  propri
          provvedimenti   organizzativi   l'Agenzia   delle   entrate
          individua  gli  uffici  competenti  per  le attivita' e gli
          adempimenti di cui ai capi II e IV.".