IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale; Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale; Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale 1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 270-ter (Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale). - 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalita' di terrorismo, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. 2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. La pena e' aumentata se l'ospitalita', i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente. 3. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.". 2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi". 3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente". 4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni". 5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".