IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  correttive  ai  decreti  legislativi 27 maggio 1999, n.
165,  e  15  giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto organizzativo
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA) al fine di
garantire  maggiore  tempestivita'  di  intervento  nel  processo  di
erogazione  di  aiuti,  contributi  e  premi derivanti dalla politica
agricola  comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema
dell'anagrafe  bovina,  nonche' di prorogare l'operativita' dell'Ente
irriguo umbro-toscano per assicurare continuita' ai relativi rapporti
giuridici  attivi  e  passivi  in  attesa  della  definitiva  riforma
funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  della
salute,  per  la  funzione pubblica, per gli affari regionali, per le
politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie;

                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato
ed  integrato  dal  decreto  legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e'
   attribuita  la  competenza  della  gestione  dei  rapporti  con la
   Commissione  europea  afferenti,  in  seno al comitato del FEOGA -
   Garanzia,  alle  attivita'  di  monitoraggio dell'evoluzione della
   spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17
   maggio  1999,  relativo  al  finanziamento della politica agricola
   comune,   nonche'   alle   fasi   successive   alla  decisione  di
   liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
   paragrafo  2,  lettera  b),  del  regolamento  (CE) n. 1287/95 del
   Consiglio,  del  22  maggio  1995.  In  materia l'AGEA assicura il
   necessario  supporto  tecnico  fornendo,  altresi',  gli  atti dei
   procedimenti.";
b) all'articolo  3-bis  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto, in fine, il
   seguente:
   "4-bis.  Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE)
   n.  1663/95  della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i
   controlli   obbligatori   previsti  dalla  normativa  comunitaria,
   nonche'  le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma
   1,  sono  autorizzati  a  conferire  immediata  esigibilita'  alle
   dichiarazioni   presentate   tramite   i   centri   di  assistenza
   agricola.";
c) il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  di cui al
   presente  decreto,  ivi  compresi i controlli preventivi integrati
   effettuati  mediante  telerilevamento,  previsti  dalla  normativa
   comunitaria,   l'Agenzia   e   gli  altri  organismi  pagatori  si
   avvalgono,  ai  sensi  dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
   aprile  1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo
   nazionale  (SIAN),  sulla  base  di  apposite  convenzioni, tenuto
   conto,  sentito  il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
   della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, di quanto disposto
   dall'articolo  6,  commi  2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto
   1997,  n.  281,  in  materia  di  norme  tecniche  e di criteri di
   sicurezza  per  l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili
   dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1,
   lettera  e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   18  maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24
   luglio 2001.";
d) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
   "1. Sono organi dell'Agenzia:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio di amministrazione;
   c) il Consiglio di rappresentanza;
   d) il Collegio dei revisori.";
e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.  Il  Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare
   la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  dell'Agenzia agli
   indirizzi  impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione
   i   provvedimenti   necessari   per   assicurarne  l'efficienza  e
   l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio
   di  amministrazione  medesimo.  Al  fine di tutelare i diritti dei
   destinatari  degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza sorveglia
   la   regolarita'  e  l'efficienza  delle  procedure  adottate  dal
   l'Agenzia  medesima. Nel caso di difformita' di valutazioni con il
   Consiglio   di   amministrazione,  rappresenta  al  Ministro,  con
   analitica  relazione,  le problematiche rilevate per gli eventuali
   provvedimenti di competenza.
   3-ter. Il Consiglio e' composto da sette membri, di cui quattro in
   rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole, due in
   rappresentanza  del movimento cooperativo ed uno in rappresentanza
   delle  industrie di trasformazione, ed e' nominato con decreto del
   Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali sulla base delle
   designazioni  dei  predetti  organismi.  I  membri  del  Consiglio
   eleggono,  tra loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza
   adotta,  successivamente, un proprio regolamento di organizzazione
   e funzionamento.";
f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti
   dal seguente:
   "E'  istituito,  nell'ambito  dell'Agenzia,  l'ufficio monocratico
   preposto  all'esercizio  delle  funzioni di organismo pagatore, al
   fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e
   quelle  di  organismo  pagatore  siano  attuate  mediante gestioni
   distinte e contabilita' separate".
  2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge   di   conversione   del  presente  decreto,  il  Consiglio  di
amministrazione  dell'AGEA  adegua  lo  Statuto  ed  i regolamenti di
amministrazione  e  contabilita' e del personale alle disposizioni di
cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10
del  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  e  successive
modificazioni.