IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul
volontariato";
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1997, n. 460, recante
"Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";
  Vista  la  legge  27  dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica";
  Visto,  in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge
n.  449  del 1997, con il quale e' stato istituito il Fondo nazionale
per le politiche sociali;
  Visto  l'articolo 96  della  legge  21  novembre  2000, n. 342, che
prevede  l'utilizzazione  di  una  quota  del  Fondo nazionale per le
politiche   sociali   per  l'erogazione  di  contributi,  a  sostegno
dell'attivita'   istituzionale  delle  associazioni  di  volontariato
iscritte  nei  registri  di  cui  all'articolo 6 della predetta legge
11 agosto  1991,  n.  266,  e  delle  organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale  (ONLUS)  per  l'acquisto,  da parte delle medesime
associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati  direttamente  ed esclusivamente per attivita' di utilita'
sociale,  nonche'  per  l'acquisto da parte delle sole organizzazioni
non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)  di  beni  da donare a
strutture sanitarie pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia    di    organizzazione   del   Governo",   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanita';
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  del  comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge
23 agosto  1988,  n.  400,  con  nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio
2001;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

  l.  Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita'
di    concessione    ed    erogazione    dei    contributi   previsti
dall'articolo 96,  comma  1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in
favore  di  associazioni  di  volontariato  e  di  organizzazioni non
lucrative  di utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle
medesime   di   autoambulanze   e   di  beni  strumentali  utilizzati
direttamente  ed  esclusivamente per attivita' di utilita' sociale e,
limitatamente  alle  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS),  per  l'acquisto  di  beni  da  donare a strutture sanitarie
pubbliche.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1 del presente articolo puo'
costituire   una   percentuale  del  prezzo  di  acquisto  del  bene,
determinata   sulla   base   delle   domande   pervenute  e  ritenute
ammissibili.
  3.   Ai   sensi  dell'articolo 96,  comma  1,  della  citata  legge
21 novembre  2000,  n.  342,  la  quota  del  Fondo  nazionale per le
politiche  sociali  di pertinenza delle province autonome di Trento e
di  Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che
provvedono  all'erogazione  dei contributi direttamente in favore dei
beneficiari  secondo  i  criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  -  Dipartimento  delle politiche sociali e
previdenziali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000,
          n. 342, e' riportato nelle note alle premesse.

          Note alle premesse:
              -   La   legge   11 agosto   1991,   n.   266,  recante
          "Legge-quadro  sul  volontariato" e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
              -  Il  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460,
          recante  "Riordino  della  disciplina tributaria degli enti
          non  commerciali  e  delle  organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale",  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
              -  La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
          per  la  stabilizzazione  della  finanza pubblica" e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
          302, S.O. Il testo dell'art. 59, comma 44, e' il seguente:
              "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000".
              - La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in
          materia   fiscale",  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, S.O. Il testo dell'art.
          96 e' il seguente:
              "Art.  96 (Disposizioni in materia di volontariato e di
          canone  radio  per  attivita'  antincendio  e di protezione
          civile).   -   1.   Al   fine   di   sostenere  l'attivita'
          istituzionale  delle  associazioni di volontariato iscritte
          nei  registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  e  delle organizzazioni non lucrative di utilita'
          sociale  (ONLUS),  a decorrere dall'anno 2001 una quota del
          Fondo  nazionale  per le politiche sociali, di cui al comma
          44  dell'art.  59  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive   modificazioni,   determinata  annualmente  con
          decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15
          miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei
          limiti   delle   risorse   finanziarie   disponibili,   per
          l'acquisto,   da   parte   delle  medesime  associazioni  e
          organizzazioni,  di  autoambulanze  e  di  beni strumentali
          utilizzati  direttamente ed esclusivamente per attivita' di
          utilita'  sociale  che per le loro caratteristiche non sono
          suscettibili   di   diverse  utilizzazioni  senza  radicali
          trasformazioni.  La  quota  del  fondo  di pertinenza delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano viene attribuita
          alle  predette  province  che provvedono all'erogazione dei
          contributi  direttamente in favore dei beneficiari, secondo
          i  criteri  stabiliti  dal  Ministro  per  la  solidarieta'
          sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
          comma,   sempre   nei   limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili,  e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente
          alla  donazione  dei  beni ivi indicati nei confronti delle
          strutture  sanitarie  pubbliche.  Ai  fini  di cui al primo
          periodo,  il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire
          10  miliardi  per  l'anno  2000  e  di  lire  15 miliardi a
          decorrere  dall'anno  2001. Con decreto del Ministro per la
          solidarieta'   sociale  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
              2.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2001 la regione Valle
          d'Aosta,  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, le
          associazioni   e  le  organizzazioni  da  queste  demandate
          all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei
          rispettivi  territori,  sono  esonerate  dal  pagamento del
          canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita'
          antincendi  e di protezione civile. Per gli stessi soggetti
          sono  autorizzati  i  collegamenti esercitati alla data del
          31 dicembre   1999  che  non  risultino  incompatibili  con
          impianti  di  telecomunicazioni  esistenti  appartenenti ad
          organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.
              -  Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del Governo", e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
              -  La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo
          dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Nota  all'art.  1:      -  Per  il testo dell'art. 96 della
          citata legge n. 342 del 2000 si veda in note alle premesse.