IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989 recante limitazioni delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995 recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE, relativa al tenore di zolfo nei combustibili liquidi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001, recante recepimento della direttiva 98/70/CE del Consiglio del 28 dicembre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; Vista la direttiva 99/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 161/01, espresso nell'adunanza del 13 giugno 2001; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attivita' produttive; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina il tenore di zolfo dei combustibili liquidi, di cui al successivo articolo 3, al fine di ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla loro combustione e di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". L'art. 2, commi 2 e 3, recita: "2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali. L'art. 16 recita: "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalita' e ai contenuti del presente decreto.". - La direttiva 1999/32/CE e' pubblicata nella GUCE 11 maggio 1999 n. L 121. - La direttiva 93/2/CEE e' pubblicata nella GUCE 27 marzo 1993 n. L 74.