IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in   materia   di   riordino   dell'Arma   dei  carabinieri  a  norma
dell'articolo  1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare,
l'articolo  31,  che,  nell'istituire  le  ricompense  al valore e al
merito  dell'Arma  dei  carabinieri,  prevede  che  i  requisiti,  le
modalita'  di  attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le
autorita'  competenti  a  formulare  le  proposte di conferimento, la
composizione  della  Commissione  per  l'espressione del parere siano
determinati  con  regolamento  del  Ministro della difesa, emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 26 luglio 1974, n. 330, concernente istituzione di
ricompense al valore e al merito dell'Esercito;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota 8/41584/D.VIII.55 del 20 luglio 2001;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Le   medaglie  d'oro  e  d'argento  al  valore  dell'Arma  dei
carabinieri  sono  concesse  a  coloro che, in attivita' militari non
belliche  ed  in  condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato
spiccato  coraggio  e  singolare perizia, esponendo la propria vita a
manifesto rischio per:
    a)  salvare  persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure
per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
    b)  garantire  l'applicazione  della legge, anche internazionale,
con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
    c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri,
anche all'estero.
  2.  Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso
di  circostanze  tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di
massima  lode  nonche'  la  condizione essenziale che ne sia derivato
grande onore all'Arma dei carabinieri.
  3.  La  medaglia di bronzo e' concessa per atti ed imprese compiuti
senza manifesto pericolo di vita.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dellart.  10,  comma  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, il solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
                              europee (G.U.C.E.).

                              Note alle premesse:
              - L'art.  31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri
          a  norma  dell'art.  1  della  legge  31 marzo 2000, n. 78,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 2000, n.
          173/L),  nell'istituire le ricompense al valore e al merito
          dell'Arma  dei  carabinieri  prevede,  al  comma  3,  che i
          requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche
          delle  decorazioni,  le autorita' competenti a formulare le
          proposte di conferimento, la composizione della commissione
          presieduta    dal   Comandante   generale   dell'Arma   per
          l'espressione   del   parere   sulla   concessione,   siano
          determinati  con  regolamento  del  Ministro  della difesa,
          emanato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              - La  legge 26 luglio 1974, n. 330, recante istituzione
          di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1974, n. 211.