IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto  il  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo
9,  comma  1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione
di  versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle
somme  riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo
9  luglio  1997,  n.  237,  a  titolo  di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
    Visto  il  successivo  comma  2  del  predetto  articolo  9,  che
prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione
tra  i  concessionari  dell'acconto  sulla  base  di  quanto riscosso
nell'anno   precedente   dai   servizi   autonomi   di  cassa  o  dai
concessionari  nei  rispettivi  ambiti  territoriali, le modalita' di
versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
    Visto  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia
di  riordino  del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
    Visto l'articolo 57, comma 1, del predetto decreto legislativo n.
112 del 1999, concernente la titolarita' dei rapporti concessori, che
stabilisce,  tra  l'altro,  che  il servizio nazionale di riscossione
resta  affidato,  nei  singoli  ambiti,  fatte  salve  le  ipotesi di
recesso,  decadenza  e  revoca,  fino all'anno 2004, ai soggetti che,
alla  data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n.
112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari
governativi;
    Considerato  che  la dizione "i concessionari della riscossione",
di  cui  all'articolo  9  del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va
intesa  oggettivamente  nel  senso  di  "servizio  della  riscossione
nell'ambito  territoriale  provinciale" a prescindere dalla posizione
dell'agente  della  riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto
sopra  menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio
della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente
la  modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli  uffici  finanziari,  che,  tra  l'altro,  agli  articoli 2 e 4
prevede  le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari
del servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998;
    Visto  il  decreto  del  Ministero delle finanze in data 31 marzo
2000,  che  ha  esteso  l'applicazione  del  sistema  del  versamento
unitario  con  compensazione  di  cui al decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  ad  entrate in precedenza affidate in riscossione ai
concessionari ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;
    Visto  l'articolo  23  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e successive modificazioni, con il quale sono state devolute al
Ministero dell'economia e delle finanze le competenze precedentemente
attribuite   ai  Ministeri  del  tesoro,  bilancio  e  programmazione
economica e delle finanze;
    Considerato  che per il calcolo dell'ammontare dell'anticipazione
cui  sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati
alla riscossione, da versarsi entro il 15 dicembre 2001, deve tenersi
conto del 20 per cento delle entrate erariali riscosse nell'anno 2000
ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;
    Considerato  che  la  compensazione  dell'acconto  versato dovra'
effettuarsi  con le riscossioni delle entrate erariali conseguite, ai
sensi  del  decreto  legislativo  n.  237 del 1997, a decorrere dal 1
gennaio   2002,   fino   a   concorrenza  del  complessivo  ammontare
anticipato;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
    Vista  la  nota  n.  3-15286  del 6 dicembre 2001 con la quale e'
stata  effettuata  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei
Ministri  prevista  dall'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. L'acconto di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28
marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
maggio  1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari governativi
del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo versano entro
il  15  dicembre  dell'anno 2001, pari al 20 per cento dell'ammontare
delle  entrate  erariali riscosse nell'anno 2000, e' determinato, per
ciascun  ambito  territoriale, nella misura indicata nella tabella in
allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammimstrazione   competente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito
          dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per
          il riequilibrio della finanza pubblica.
              - Il  testo  dell'art.  9 del decreto-legge n. 79 sopra
          citato e' il seguente:
              "Art.   9   (Obblighi   di   versamento  a  carico  dei
          concessionari  della  riscossione).  -  1.  I concessionari
          della  riscossione,  entro  il  15  dicembre  di ogni anno,
          versano  il  20%  delle somme riscosse nell'anno precedente
          per  effetto  delle  disposizioni  attuative  della  delega
          legislativa  prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina
          dei  servizi  autonomi  di cassa degli uffici finanziari, a
          titolo  di  acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo
          gennaio dell'anno successivo.
              2.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono   stabilite   la   ripartizione  tra  i  concessionari
          dell'acconto   sulla  base  di  quanto  riscosso  nell'anno
          precedente   dai   servizi   autonomi   di   cassa   o  dai
          concessionari   nei   rispettivi  ambiti  territoriali,  le
          modalita'  di  versamento  nonche'  ogni altra disposizione
          attuativa del presente articolo.
              3.  In  caso  di  mancato  versamento  dell'acconto nel
          termine  previsto  dal  presente  articolo, si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  da 56 a 60, relativi
          all'espropriazione   della   cauzione,   del   decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              4.  Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma
          1  e'  determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
          che  complessivamente  garantisca  maggiori  entrate per il
          bilancio  dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
          1997   ed   ulteriori  1.500  miliardi  e  1.500  miliardi,
          rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.".
              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n. 112,
          all'art.  57,  comma  1, regola la titolarita' dei rapporti
          concessori.
              - Il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 237, reca
          norme  che  concernono  la  modifica  della  disciplina  in
          materia   di   servizi   autonomi  di  cassa  degli  uffici
          finanziari.
              - Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 237, e' riportato in nota all'art. 3.
          Nota all'art. 1:
              -   Per   il   testo   del  comma  4  dell'art.  9  del
          decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge
          28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.