IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n. 253, recante
attuazione  della  direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri, e
in  particolare  l'articolo  8,  comma  2,  il quale prevede che, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,  sono determinati i
criteri  di  svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione
dell'organo  decidente  i  reclami  in  modo  che  risulti assicurata
l'imparzialita'  dello  stesso  e  la rappresentativita' dei soggetti
interessati;
  Visto  l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 253
del  2000, il quale prevede che entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto,  gli enti, anche attraverso le
associazioni   di   categoria,   definiscono  le  procedure  previste
dall'articolo  8,  comma  1,  del  medesimo  decreto legislativo e le
comunicano alla Banca d'Italia;
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione europea del 30 marzo
1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per
la  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie  in  materia di
consumo;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la proposta della Banca d'Italia formulata con nota n. 20152
del 18 gennaio 2001;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;
  Ritenuto di non conformarsi alle indicazioni contenute nel predetto
parere  in  ordine  alla  opportunita'  di  fornire la definizione di
"reclamante",   in   quanto   tale   nozione   risulta   essere  gia'
sufficientemente   definita   ai   sensi   del   combinato   disposto
dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del
presente   regolamento,   nonche'   di   chiarire,   con  riferimento
all'articolo 3,  comma  1,  lettera  h),  il  senso  dell'espressione
"adeguati  requisiti  di  esperienza  e  professionalita'" essendo la
stessa idonea ad assicurare che la scelta dei soggetti chiamati a far
parte degli organi sia ispirata a criteri di professionalita';
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. ACG/116/DGT/5697 del 5 novembre 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ferme  restando  le  definizioni  previste  nell'articolo 1 del
decreto  legislativo  28 luglio 2000, n. 253, nel presente decreto si
intende per:
    a) "consumatori": i  clienti  persone  fisiche  che  effettuano o
ricevono   bonifici   transfrontalieri   per   scopi  non  riferibili
all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
    b) "organo  decidente": l'organo  preposto  alla  soluzione delle
controversie  di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 253.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  23  del decreto legislativo 30
          luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica   e  delle  finanze,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
          ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
          comma  1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
              -  Il  testo  del comma 3, dell'art. 17, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto legislativo n.
          253/2000  (per  l'oggetto si fa rinvio alle premesse) e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intende per:
                a) "direttiva   ,   la   direttiva   n.  97/5/CE  del
          27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;
                b) "banca   ,   l'impresa  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita'  bancaria  prevista dall'art. 10 del decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
                c) "altro  ente  ,  ogni  persona fisica o giuridica,
          diversa  da  una  banca,  che,  nell'ambito  della  propria
          attivita' effettua bonifici transfrontalieri;
                d) "ente  ,  una banca o un altro ente; ai fini degli
          articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate
          in   diversi   Stati   membri   dell'Unione   europea,  che
          partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero,
          sono considerate enti distinti;
                e) "ente  intermediario  ,  l'ente, diverso dall'ente
          dell'ordinante  o  da  quello  del beneficiario, che prende
          parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
                f) "cliente  a  seconda  dei  casi,  l'ordinante o il
          beneficiario;
                g) "cause  di forza maggiore , circostanze anormali e
          imprevedibili,  esterne  ai  soggetto che le adduce, le cui
          conseguenze   non  sono  evitabili  nonostante  l'ordinaria
          diligenza;
                h) "giorno   lavorativo   bancario  ,  un  giorno  di
          operativita'  delle  banche secondo il calendario ufficiale
          del  Sistema  europeo  di  banche centrali (SEBC) nel quale
          siano  operative  le  banche  centrali nazionali di tutti i
          Paesi  in  cui  siano  insediati  gli  enti che partecipano
          all'operazione di bonifico transfrontaliero;
                i)    "bonifico    transfrontaliero",    l'operazione
          effettuata,  su  incarico  di  un  ordinante,  da  un  ente
          insediato  in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine
          di  mettere  una  somma  di  denaro  a  disposizione  di un
          beneficiario  presso  un  ente  insediato in un altro Stato
          membro;  l'ordinante  e il beneficiario di un'operazione di
          bonifico transfrontaliero possono coincidere;
                j) "mettere  a  disposizione",  atto  con il quale si
          attribuisce  al  beneficiario  la  facolta' di disporre del
          denaro   e   che   determina  la  decorrenza  dei  relativi
          interessi;
                k)  "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico
          di  eseguire  un  bonifico  transfrontaliero,  impartito in
          qualunque forma da un ordinante a un ente;
                l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa
          da  una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di
          eseguire  un  bonifico  transfrontaliero  a  favore  di  un
          beneficiario;
                m) "beneficiario  ,  la  persona fisica o giuridica a
          favore  della  quale  e  messo a disposizione l'importo del
          bonifico transfrontaliero;
                n) "interesse legale , il tasso di interesse previsto
          dall'art. 1284 del codice civile;
                o) "data  di  accettazione , la data in cui ricorrono
          tutte   le   condizioni  richieste  da  un  ente  per  dare
          esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.".
              - Il testo del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto
          legislativo n. 253/2000 e' il seguente:
              "1.   A  fronte  dell'esecuzione  delle  operazioni  di
          bonifico  transfrontaliero  gli  enti, anche per il tramite
          delle  associazioni  di  categoria,  assicurano adeguate ed
          efficaci  procedure  di  reclamo  per  la  soluzione  delle
          controversie  tra  l'ordinante o il beneficiario e gli enti
          medesimi.".