Il giorno 3 novembre 2000
l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi
e
la FISAC-CGIL
la FIBA-CISL
la UILCA-UIL
la FALBI
il SIBC
la UGL Credito
il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE
hanno stipulato - separatamente - il seguente accordo per adeguare la
disciplina  pattizia  attuativa  nell'Ufficio  della  legge  146/1990
(recante  norme  sull'esercizio  del  diritto di sciopero nei servizi
pubblici  essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente  tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui
alla L. 11.4.2000, n. 83.
Protocollo  d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le
Organizzazioni  Sindacali  presenti  nell'Ufficio, ai sensi e per gli
effetti  della  legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche,
recante  norme  sull'esercizio  del  diritto  di sciopero nei servizi
pubblici  essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati.
1.  Al  fine  di  garantire  le  prestazioni indispensabili richieste
dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per
la  tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificita'
del  servizio  assicurato  dall'Ufficio  Italiano  dei Cambi, saranno
assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative
nella    Divisione   Operazioni   delle   Pubbliche   Amministrazioni
funzionalmente  preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni
ai  cittadini  residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente
connesse  indicate  al  successivo  punto  3,  nei periodi di seguito
indicati:
- durante la prima decade una giornata lavorativa;
- durante la seconda decade una giornata lavorativa;
-  durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e
due giornate lavorative nei mesi pari.
Dichiarazione a verbale
Le  parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza
fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di
raggiungere  le  finalita'  perseguite con le previsioni dell'art. 2,
comma  2,  della  legge  146/1990  e  successive modifiche in tema di
intervalli  minimi tra scioperi (cosiddetta "rarefazione oggettiva"),
considerato   che   dette   disposizioni   assicurano  l'operativita'
dell'Ufficio  in  un  prestabilito  numero minimo di giornate in ogni
mese.
2.  Durante  le  giornate di operativita' di cui al precedente punto,
possono   essere   indette  astensioni  dal  lavoro  per  un  periodo
antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purche' non siano articolate
"a  scacchiera"  tra i settori interessati. Nel caso di pluralita' di
proclamazioni  da  parte  dei sindacati sara' considerata validamente
indetta  la  prima  proclamazione  di  cui  l'Ufficio  abbia ricevuto
formale comunicazione.
Ogni  astensione  dal  lavoro  riguardante le strutture soggette alla
presente  disciplina  deve  essere  portata a conoscenza dell'Ufficio
(con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di
almeno   10  giorni,  con  indicazione  della  data  e  della  durata
(precisando  l'inizio  e il termine), delle modalita' di attuazione e
delle   motivazioni   della   stessa   astensione,   per   consentire
all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.
Le  Organizzazioni  Sindacali  comunicheranno  altresi'  all'Ufficio,
senza   indugio,   eventuali  scioperi  proclamati  con  il  previsto
preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali
intendano aderire.
Il  Servizio  Personale,  ricevuta  notizia  di  scioperi,  ne  dara'
immediata.  formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali
ai  fini  del  rispetto  delle  giornate di operativita' previste dal
presente accordo.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva
comunicazione,  nei  modi  sopra indicati, delle eventuali revoche di
scioperi.
Prima  della  programmazione  di astensione dal lavoro riguardanti le
strutture   soggette  alla  presente  disciplina  vanno  esperite  le
procedure  di  raffreddamento  e  di  conciliazione.  A  tal  fine le
Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio
Personale) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la
richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento
e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie.
L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un
incontro  conciliativo  da  tenersi  entro i cinque giorni lavorativi
successivi  alla  ricezione  della  richiesta  di  attivazione  della
procedura.  Tenuto  tale  incontro si riterra' adempiuto l'obbligo di
attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.
Resta  fermo quanto previsto dall'art. 2, comma, della legge 146/1990
e  successive  modifiche,  secondo cui, "se non intendono adottare le
procedure  previste  da  accordi  o  contratti  collettivi,  le parti
possono  richiedere  che  il tentativo preventivo di conciliazione si
svolga" presso le autorita' competenti ivi indicate.
Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni
Sindacali  dovranno  precisare l'avvenuto esperimento delle procedure
di raffreddamento e di conciliazione.
Le   parti   convengono   sull'opportunita',   ove  ne  ricorrano  le
condizioni.  di  incontrarsi  al  fine di tentare la composizione del
conflitto  durante  il  periodo  di  preavviso  richiesto dalla legge
146/1990 e successive modifiche.
3.  Sono  da  ritenere  funzionalmente  connessi all'erogazione delle
prestazioni indispensabili di cui
all'art.  1,  comma  1,  della  legge  146/1990  i  seguenti  Servizi
dell'Ufficio:
- Servizio Operazioni in Cambi;
- Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;
- Servizio Organizzazione e Servizi Generali.
L'operativita'  delle strutture suddette sara' limitata alle funzioni
ed   alle   persone   strettamente  necessarie  alla  garanzia  delle
prestazioni  indispensabili,  secondo  quanto specificato nell'elenco
allegato.
Dette   persone   saranno  individuate  con  congruo  anticipo  dalle
Direzioni  dei  rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei
necessari   requisiti   di   professionalita',  seguendo  criteri  di
rotazione basati sulla maggiore anzianita' di servizio, nel senso che
la  rotazione  iniziera'  a  partire  da  quelle  da piu' lungo tempo
addette alle funzioni interessate.
4.  Il  dipendente  che  si  astenga  dal  lavoro  in adesione ad uno
sciopero  proclamato  senza  regolare  preavviso  o senza indicazione
della  durata  o  delle modalita' di attuazione o delle motivazioni o
che   -  nelle  giornate  di  operativita'  -  non  presti  attivita'
lavorativa  nella  struttura  di  cui al punto 1 ovvero che, tenuto a
prestare attivita' lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, e'
soggetto  a  sanzioni  disciplinari  -  proporzionate  alla  gravita'
dell'infrazione  -  ai  sensi  del Titolo X, Parte I^ e del Titolo XI
Parte II^, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure
estintive del rapporto (destituzione).
Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga
dal  lavoro  in  adesione  a  uno  sciopero proclamato senza regolare
preavviso  o  senza  indicazione  della  durata  o delle modalita' di
attuazione  o  delle  motivazioni  e' inflitta, con provvedimento del
Direttore  Generale  la  sanzione  della  multa pari a quattro ore di
trattamento   economico   giornaliero,   senza   riflessi  di  ordine
normativo.
Al  dipendente  che  per  la  prima volta nel corso del biennio nelle
giornate  di  operativita'  non  presti  attivita'  lavorativa  nella
struttura  di  cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attivita'
lavorativa  ai  sensi  del  punto  3, non ottemperi, e' inflitta, con
provvedimento  del  Direttore  Generale, la sanzione della multa pari
all'intero  trattamento  economico  giornaliero,  senza  riflessi  di
ordine normativo.
Ai  fini  dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
dei  dipendenti,  la  sanzionabilita'  dei  comportamenti individuali
conseguenti  e  coerenti  alle  modalita' di esercizio dello sciopero
predeterminate  nella  programmazione  sindacale  e' subordinata alla
valutazione  negativa,  da  parte  della  commissione di garanzia del
comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.
5.  Le  previsioni  del  presente  accordo  non si applicano nei casi
previsti dall'art. 2, comma 7, della legge 146/1990.

                    OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE
                       FUNZIONALMENTE CONNESSE
           ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1
                   (ART. 1, comma 1o L. 146/1990)

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI
Direzione: 1 dirigente
Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri
Titolare o sostituto + 30% degli addetti
Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali
Titolare o sostituto + 30% degli addetti

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI
Direzione: 1 dirigente
Divisione Sistemi
Titolare o sostituto + 30% degli addetti
Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente
Titolare o sostituto + 30% degli addetti
Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici
Titolare o sostituto + 30o/o degli addetti

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
Direzione: 1 dirigente
Divisione Servizi Generali
Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti
Settore  Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30%
degli addetti
Divisione Approvvigionamenti, Appalti e Manutenzione
Titolare o sostituto + 30% degli addetti