IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regio  decreto  10  luglio  1924,  n.  1100, concernente
l'attribuzione  ai  Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate
dal Ministro;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.
450,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001,  con  il  quale,  l'on.  Giovanni  Alemanno  e'  stato nominato
Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno
2001,  con  il  quale,  l'on.  Paolo  Scarpa  Bonazza  Buora e' stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali;
  Ritenuta  l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di
Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
    1.  gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed
economica;
    2. gli atti normativi e regolamentari;
    3. le circolari contenenti direttive generali;
    4. le risposte a quesiti su questioni di principio;
    5.  la  controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    6.  i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali o ausiliari del
Governo;
    7.  gli  atti  che  devono  essere  sottoposti alle decisioni del
Consiglio   dei   Ministri,   dei   comitati   interministeriali   di
programmazione  economica  generale  o  settoriale, delle commissioni
interregionali;
    8.  gli  atti  relativi  ai rapporti con le regioni, con l'Unione
europea e con gli organismi internazionali e sopranazionali;
    9. i provvedimenti interministeriali;
    10. i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega
il concerto;
    11. gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;
    12.  la  dichiarazione  di esistenza dei caratteri di eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
    13.  i  provvedimenti  di  designazione  e nomina degli organi di
amministrazione  ordinaria,  straordinaria e di controllo degli enti,
istituti, e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
    14.  gli  atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti del
Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
    15. gli accordi e le partecipazioni interprofessionali;
    16.  ogni  altro  atto  o  provvedimento per il quale un'espressa
disposizione  di  legge  o  di regolamento escluda la possibilita' di
delega.
  Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.