Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere punto 1) ed, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22 aprile 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 7 e 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione: delle aree fabbricabili (che scontano l'imposta al 7 per mille); degli alloggi non locati (che scontano l'imposta al 7 per mille); degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 (che scontano l'imposta al 5 per mille); aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a: aree fabbricabili; alloggi non locati (non si considerano "non locati" quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti sui quali deve essere applicata l'aliquota del 6 per mille); aliquota differenziata del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata); 2) di fissare in Euro 104 la detrazione per abitazione principale, dando atto che e' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 comma 5 del Regolamento I.C.I.); 3) di elevare a Euro 258 per l'anno 2002, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per gli immobili posseduti da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidita' accertata di almeno l'80%, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, sia pari o inferiore a Euro 36.152. (gia' L. 70.000.000). (Omissis). 002A2001 Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2002 con aliquota unica del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. (Omissis). 002A2002 Il comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 in questo comune, (omissis), nel modo seguente: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili; 1 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1 comma 5 legge 449/1997); 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; 2. di stabilire in Euro 104 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (omissis). (Omissis). 002A2003 Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, conformemente alla disciplina legislativa citata in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2, decreto legislativo n. 504/1992 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille; di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale viene confermata nella misura di Euro 129. (Omissis). 002A2004 Il comune di ALUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, unica detrazione pari a euro 103,29 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente; 3. di determinare le seguenti riduzioni di imposta: nessuna. (Omissis). 002A2005 Il comune di ALTAVILLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. 4,4 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed altri immobili con esclusione delle aree fabbricabili; 6 per mille per le aree fabbricabili; 2. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 ai sensi deIl'art. 2 comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 002A2006 Il comune di AOSTA ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue: a) nella misura del 2 per mille per i proprietari che, entro il 31 dicembre 2002, concedendo in locazione a titolo di abitazione principale immobili, previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.431, avvalendosi degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della medesima legge; b) nella misura del 6,25 per mille per gli alloggi non locati, cosi' come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d'imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i.; c) nella misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b); di fissare per l'anno 2002 in Euro 104 la detrazione per abitazione principale ed in Euro 154 la stessa detrazione a favore delle categorie e alle condizioni che seguono: A) pensionati: 1) possesso quale unica proprieta' immobiliare da parte del pensionato - e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare anagrafico - del solo alloggio ad uso abitativo e delle sue pertinenze (cantina ed autorimessa); 2) condizione non lavorativa per tutto l'anno 2002; 3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad Euro 10.400, maggiorato di Euro 5200 per ogni componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo. La maggiore detrazione si applica anche pro-quota nei contronti dei componenti del nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti; B) portatori di handicap (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, o di invalidita' non inferiore all'ottanta per cento riconosciuta da una commissione medica istituita nell'ambito di una struttura pubblica); 1) possesso quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare anagrafico del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa); 2) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad Euro 15.500, maggiorato di Euro 5.200 per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo. La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti; C) famiglie: 1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare anagrafico; 2) nucleo familiare anagrafico riferito al 1o gennaio 2002 composto da almeno quattro componenti, di cui almemo due minorenni; 3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad Euro 20.700, maggiorato di Euro 5.200 per ogni componente del nucleo familiare succesivo al quarto. Le condizioni sopra elencate dovranno essere, per ciascuna categoria, contestualmente soddisfatte. I soggetti passivi che beneficiano della maggiore detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta al due per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta al servizio tributi del comune entro il termine previsto per il pagamento del saldo per l'anno 2002. (Omissis). 002A2007 Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille; altri immobili: 6,5 per mille. La detrazione fissa per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 103,300. (Omissis). 002A2008 Il comune di ARCORE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: 1. aliquota ordinaria 6,5 per mille; 2. aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille; 3. aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille. Non sono ricompresi negli alloggi non locati: gli alloggi dati in comodato a soggetti che vi hanno acquisito la propria residenza, gli alloggi di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; 2. di determinare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di aumentare per l'anno 2002, la detrazione da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) limitatamente ad alcune categorie di soggetti, titolari del diritto di proprieta' o di usufrutto, uso, abitazione su immobili adibiti ad abitazione principale, che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale e precisamente: pensionati; invalidi e portatori di bandicap; disoccupati; lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita''; titolare di assistenza sociale a livello comunale o della ASL a norma dei vigenti regolamenti se non giu' beneficiari di quanto previsto precedentemente; coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nel casi di cui ai punti precedenti; separati legalmente o divorziati; con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 9.554,46 L. 18.500.000; 4. di aumentare, per l'anno 2002 da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) limitatamente ad alcune categorie di soggetti, titolari del diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su immobili adibiti ad abitazione principale, che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale e precisamente: pensionati; invalidi e portatori di bandicap; disoccupati; lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita'; titolare di assistenza sociale a livello comunale o della ASL a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente; coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti; separati legalmente o divorziati; con reddito annuale familiare imponibile, al fini IRPEF, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 12.394,97 (L. 24.000.000); 5. di stabilire che: a) al reddito familiare imponibile dovranno essere aggiunti Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni persona a carico e convivente, appartenente al nucleo familiare e Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o di invalidi o anziani non autosufficienti, anziche' Euro 1.032,91 (L. 2.000.000); b) la maggiore detrazione e' riconosciuta su richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dall'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione. La predetta documentazione potra' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i poteri di accertamento del comune; c) il termine tassativo di scadenza per la presentazione della domanda e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I per l'anno 2001, pena la perdita del diritto all'aumento della detrazione; d) il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi; e) sono esclusi dal beneficio dell'aumento della detrazione i titolari del diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, anche se appartenenti alle categorie sopra elencate. (Omissis). 002A2009 Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria 5,8 per mille; b) aliquota ridotta 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorche' iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale; c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale che risultino non locate per l'intero anno 2002 o per una frazione d'anno superiore a sei mesi. Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato. Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobilli. Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all'aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso del comodato da data antecedente al periodo d'imposta che il cittadino dovra' esibire all'ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica; 2. di elevare a Euro 124 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 002A2010 Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote e detrazione per l'abitazione principale relativamente all'anno 2002: detrazione abitazione principale: L. 350.000; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille; aliquota per abitazioni e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale: 6 per mille; aliquota per altri immobili diversi abitazione (compresi alberghi): 5,5 per mille. (Omissis). 002A2011 Il comune di BADIA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ICI nelle seguenti misure: a) l'aliquota ordinaria del 5 per mille; b) 4,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, adibite a scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982 n. 9/L.; 2. Di fissare la detrazione d'imposta nell'importo di Euro 258 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 3. Di introitare l'imposta a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 166397 intestato a Alto Adige Riscossioni S.p.A. - via Duca d'Aosta n. 53 - 39100 Bolzano. (Omissis). 002A2012 Il comune di BARASSO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota unica gia' applicata per gli esercizi precedenti nella misura del 5,25 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2) di stabilire la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 002A2013 Il comune di BARZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le tariffe e le aliquote dei seguenti tributi come applicate nell'anno 2001: (omissis). In materia di aliquota Imposta Comunale sugli immobili: di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con fissazione della stessa al 2,5 per mille per quei fabbricati inagibili o inabitabili, allocati in zona A, che veranno recuperati nell'anno 2002. In materia di detrazioni Imposta Comunale sugli immobili: di consentire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi art. 4 del regolamento I.C.I., del soggetto passivo si detraggano, fino alla concorrenza del relativo ammontare, le seguenti somme: a) Euro 150 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare in tutte le categorie; di adeguare la detrazione di L. 500.000 (Euro 258,23) nel caso che il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare in una qualunque categoria sia titolare di assistenza sociale erogata in base al regolamento comunale vigente, arrotondadola a Euro 258. (Omissis). 002A2014 Il comune di BELLUNO (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote "imposta e detrazione prima casa differenziate: a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) aliquota ridotta 5 per mille con detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei soci cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; per le abitazioni non locate possedute a titolo proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso gli Istituti di ricovero o sanitari; c) aliquota ridona 6 per mille con detrazione di L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto Autonomo Case Popolari (L. 662/97 art. 3 comma 55); d) aliquota agevolata senza alcuna detrazione: 6 per mille per alloggi locati con accordo territoriale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 5 per mille per gli alloggi concessi ad uso gratuito, risultante da scrittura privata, a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o grado di parentela; 4 per mille a favore di soggetti passivi I.C.I. persone fisiche che eseguono interventi volti al: 1) recupero di u.i. dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi e rientranti negli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31 legge 467/1978; 2) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzate nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 31 legge 457/1978; 3) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; 4) all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie. Tale aliquota agevolata e' applicata per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). a) Le unita' immobiliari censite come cantine e autorimesse C/2, C/7 godono dell'aliguota I.C.I. prevista e aplicata all'alloggio del quale sono pertinenza. Detrazioni: L. 250.000 per abitazione principale dei soggetti di cui al precedente punto b). L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (legge 662/96 art. 3/55 comma art. 8/4). (Omissis). 002A2015 Il comune di BERGOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito con art. 3 comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 mod. con art. 10, comma 2, decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, conv. legge 28 febbraio 1997, n. 30 nella aliquota unica: prima casa 5 per mille detrazione L. 200.000. (Omissis). 002A2016 Il comune di BERTINORO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2002 aliquota ridotta 5 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dal suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le pertinenze dell'abitazione principale; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; Aliquota ridotta 5,7 per mille per: gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe); gruppo catastale C/3 (laboratori artigianali); a condizione che siano direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo, Aliquota 7 per mille per: aree fabbricabili; alloggi non beati, alloggi beati senza contratto registrato e le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale o ad esse equiparate. Aliquota ordinaria 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, Detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili: euro 123,95 (pari a L. 240.000) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; Nessuna detrazione per le unita' immobiliari equiparate; Detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' immobiliari inscritte o inserivibili in catasto alla categoria A/7 (abitazioni in villini) e A/8 (abitazioni in ville). (Omissis). 002A2017 Il comune di BIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 dicembre 2001 e il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue: abitazione principale 5 per mille; aree fabbricabili 7 per mille; terreni agricoli 5.5 per mille; seconda casa 6.5 per mille; bar-ristoranti, pizzerie, fabbricati industriali e artigianali 7 per mille; bar, negozi ed altri fabbricati 6 per mille. 2. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa; (Omissis). 002A2018 Il comune di BLESSAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e pertinenze e l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 ad Euro 103,29; (Omissis). 002A2019 Il comune di BOARA PISANI (provincia di Padova) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,29 (Omissis). 002A2020 Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, come segue: aliquota 4,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; aliquota 5,4 per mille per tutte le altre unita immobiliari soggette all'imposta; 3. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104; (Omissis). 002A2021 Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille; 2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote agevolate in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 002A2022 Il comune di BORGO VAL di TARO (provincia di Parma) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,6 per mille; di determinare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2002 prevista all'art. 6 comma 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. per immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'art. 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, localizzati nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille; di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno 2002 per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali che non dispongano dei requisiti di ruralita' indicati da decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 23 marzo 1998, nel caso in cui tali fabbricati risultino inagibili o inabitabili, prevista dal comma 6 art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille; di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 002A2023 Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'applicazione dell'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e il 4,5 per mille per tutti gli altri immobili e stabilendo una detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto previsto nell'apposito regolamento comunale che ne disciplina la materia, pari a Euro 119. (Omissis). 002A2024 Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura deI 5,75 per mille l'aliquota ordinaria per l'anno 2002 che sara' applicata per l'imposta comunale sugli immobili, relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2); 2. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2002 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la "condizione di alloggi non locati" e' tale quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione; 3. di stabilire per l'anno 2002 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta l.C.l. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di stabilire per l'anno 2002 in L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione di consiglio comunale. (Omissis). 002A2025 Il comune di BRAIES (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale nella misura del 4 per mille; 2. di fissare come detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'importo di Euro 258 (lire 499.558) - che corrisponde all'importo I.C.I. dell'unita' immobiliare categoria A2, classe 1 con 8 vani catastali; 3. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota per le abitazioni secondarie come segue: a) abitazione secondaria - 6 per mille; b) abitazione secondaria con tassa di soggiorno - 6 per mille; c) abitazione secondaria non affittata - 6 per mille; 4. la detrazione dell'imposta non e' estensibile ad altri oggetti d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.). (Omissis). 002A2026 Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. aliquota agevolata: 5,5 per mille; da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella posseduta titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in conformita' alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento). in aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del regolamento; di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in (L. 200.000) Euro 103,29. (Omissis). 002A2027 Il comune di BRENTONICO (provincia di Trento) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). che per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata nel comune di Brentonico nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale; c) aliquota maggiorata al 6,5 per mille per abitazioni tenute a disposizione e non locate per frazioni di anno inferiori a mesi due (anche cumulabili), diverse da quelle di cui alla lettera a), con esclusione della seconda abitazione utilizzata dai residenti per uso proprio e dislocata in frazioni diverse da dove e' sita la prima abitazione. (Omissis). 002A2028 Il comune di BROSSASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale protrae tale destinazione. (Omissis). 002A2029 Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue: 4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale; 4,8 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); (Omissis). 2. di adeguare le fasce di reddito per la detrazione ad Euro 154,94 per la prima casa come segue: pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino ad Euro 14.460,79; pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o piu' persone con redditi fino ad Euro 17.043,08. Per i nuclei familiari con portatori di handicap il limite di reddito si incrementa rispettivamente di Euro 836,33 ed Euro 1.239,50. (Omissis). 002A2030 Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4,8 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento. Alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore - figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale, si applica sia l'aliquota del 4,8 per mille, sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Le denuncie o le auto dichiarazioni previste dall'art. 13 comma 2 del suddetto regolamento I.C.I., fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purche' la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute; 3. di stabilire un'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 pari al 7 per mille da applicare alle aree fabbricabili; 4. di stabilire in Euro 104, pari a L. 201.372, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 002A2031 Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, in attuazione delle leggi citate in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, pari ad Euro 103,29. (Omissis). 002A2032 Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come di seguito: aliquota per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I: 5 per mille; aliquota ordinaria: 6,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione: Euro 104.00. (Omissis). 002A2033 Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale: 6 per mille; aliquota abitazione in locazione con contratto "concordato" ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille; aliquota altri immobili: 6 per mille; dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare Euro 138 (L. 267.205,26). (Omissis). 002A2034 Il comune di CAMPOFELICE DI FITALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille dell'I.C.I. da applicarsi sulle basi imponibili ricavate in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche. (Omissis). 002A2035 Il comune di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Cansano per l'anno 2002 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti; (Omissis). 002A2036 Il comune di CANTALUPO NEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicare in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille. (Omissis). 002A2037 Il comune di CAPPADOCIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare la aliquota I.C.I. e la detrazione per l'anno 2002 come segue: aliquota I.C.I. ordinaria: 6,5 per mille; detrazione di Euro 154,94 per l'abitazione principale. (Omissis). 002A2038 Il comune di CARBONIA (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue: 4,5 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo. 2. di confermare la detrazione per la prima abitazione, come fissata dalla norma, in Euro 103,50. (Omissis). 002A2039 Il comune di CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura seguente: aliquota ordinaria: abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per mille; aliquote diversificate: immobili diversi dall'abilitazione principale e tenuti a disposizione: 7 per mille; immobili diversi dall'abilitazione principale e locati 6 per mille; immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/97: 4 per mille immobili di categoria A/10 - C - D: 6,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale: Euro 130,00 (Omissis). 002A2040 Il comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del: 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare in L. 200.000 - Euro 103,29, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per l'abitazione principale e pertinenze. (Omissis). 002A2041 Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 002A2042 Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000. (Omissis). 002A2043 Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti: a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota ridotta deI 4 per mille per le unita' immobiliari locali a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431; c) aliquota differenziata deI 7 per mille per: gli alloggi non locati e relative pertinenze non locale; le aree fabbricabili. 2. di confermare in L. 280.000 (Euro 144,61) l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo; 3. di confermare in L. 500.000 (Euro 258,23) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico - sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. (Omissis). Allegato A IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2002 DETRAZIONE FINO A L. 500.000 (Euro 258,23) PER ABITAZIONE PRINCIPALE Condizioni di base per il diritto alla maggiore detrazione I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione proncipale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 2001 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6). Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi resiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione 1 - Famiglie di pensionati: a) nucleo familiare composto da una o piu' persone almeno una delle quali di eta' superiore ad anni 65; b) reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 (Euro 5.146,57) annue lorde per ogni ulteriore componente. 2 - Famiglie numerose: a) nucleo familiare con almeno cinque componenti; b) il reddito familiare complessivo I.R.PE.F. riferito all'anno 2001 non deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 (Euro 6.713,94) per ogni componente. 3 - Famiglie con portatori di handicap: a) nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100%; b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) riferiti al 2001, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 (Euro 5.146,57) annue lorde per ogni ulteriore componente. 4 - Famiglie assistite: a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Castel Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. Criteri applicativi La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, entro il termine per il pagamento della prima rata I.C.I. 2001 (30 giugno 2002), tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta. Nel caso di comproprieta' a contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta-autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto passivo. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 002A2044 Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle che comunque usufruiscono della detrazione di L. 250.000 per abitazione principale, e delle relative pertinenze e di aumentare al 6 per mille l'aliquota per le tipologie di immobili al fine di garantire quanto gia' indicato in premessa che qui si intende riportato integralmente; 2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 250.000 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. (Omissis). 002A2045 Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di ridurre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per l'abitazione principale determinandola al 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000 e di confermare quella ordinaria nella misura del 6 per mille; di confermare per l'anno 2002 quanto gia' previsto dalla delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2000 riguardo l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od architettonico localizzati nei centri storici o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre armi a decorrere dall'inizio dei lavori. (Omissis). 002A2046 Il comune di CASTELLETTO MERLI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota rimarra' invariata rispetto all'anno precedente nella misura del 5 per mille. (Omissis). 002A2047 Il comune di CASTELLO D'ARGILE (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: al 4 per mille: a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, b) unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), che al 31 dicembre risultano sfitte, a condizione che: l'unita' immobiliare venga ceduta in affitto con regolare contratto registrato a terzi; l'unita' immobiliare venga utilizzata direttamente dal soggetto passivo; al 5 per mille: a) abitazione principale; b) abitazione beata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; e) immobili posseduti dalle Associazioni Religiose; al 5,8 per mille: a) terreni agricoli; al 6,5 per mille: a) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie; al 7 per mille: a) aree fabbricabili; b) alloggio non locato; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 3. di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 deI 9 maggio 1997 la detrazione di Euro 113,62 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2002 (con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie: pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2001 Euro 4.960,93 - L. 9.605.700); pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite; pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali : uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta'; nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermita' si trova nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 4. di dare atto che: il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2002 e' superiore a quanto realizzato per l'anno 2001; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), sfitte al 31 dicembre 2001 e che vengano cedute in affitto o utilizzate direttamente dal contribuente di cui al punto 1, lettera b) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 5 per mille per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1) - lettere b) c) d) - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; che i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3 di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; che l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; che, nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 002A2048 Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota ralativa all'I.C.I. per l'anno 2002 e' stata fissata nella misura del 6 per mille e che la detrazione per l'abitazione principale ammonta a Euro 103,29 - (L. 200,000); e' stata fissata un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti organismi senza fine di lucro. (Omissis). 002A2049 Il comune di CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I che sara' applicata nella misura unica del 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 002A2050 Il comune di CASTIGLIONE DELLA PESCA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art, 6 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni e' applicata alla base imponibile per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 4 per mille per: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come definita dall'art, 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art, 3 comma 55 della legge 662/1996; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; unita' immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate; unita' immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari; 4,5 per mille per: terreni agricoli; aree fabbricabili; unita' immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attivita' artigianale, commerciale, industriale sia in forma individuale sia societaria e precisamente le seguenti categorie catastali: C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbricati costruiti per particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari; 7,5 per mille per: unita' immobiliari ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; 7 per mille per: unita' immobibiari diverse dalle abitazioni principali e non comprese nelle fattispecie precedenti. 2. di confermare in L. 400.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 002A2051 Il comune di CAVACURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 10 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota ridotta al 5 per mille con detrazioni di L. 200,000 per i possessori di abitazione principale e relative pertinenze; aliquota ordinaria al 7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili. (Omissis). 002A2052 Il comune di CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille; (Omissis). 002A2053 Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, i8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura: 4.5 per mille aliquota ordinaria; 6 per mille per immobili classificati o classificabili nel gruppo catastale A che non siano abitazione principale e loro pertinenze. di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 103,30. (Omissis). 002A2054 Il comune di CAVRIANA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili, stabilite con deliberazione consiliare n. 5 del 29 febbraio 2000 e confermate con atto G.M, n. 3 del 10 gennaio 2001: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 6,5 per mille per l'aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati); L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 2. di utilizzare come modalita' di versamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 il versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune, ovvero su apposito conto corrente intestato al predetto concessionario. (Omissis). 002A2055 Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. approvare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; per abitazioni locate: 6 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille. 2. approvare per l'anno 2002 in Euro 154,94 la detrazione per l'abilitazione principale. (Omissis). 002A2056 Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota che sara' pubblicata in questo comune nella misura: 4,5 per mille per la casa di abitazione principale e pertinenze; 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, in Euro 129,11; (Omissis). 002A2057 Il comune di CERIANO LAGHETTO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 4,5 per mille per abitazione principale con detrazione di Euro 103,30; 5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado con detrazione di Euro 103,30; 6 per mille per aliquota ordinaria; 6,5 per mille per immobili facenti parte della categoria catastale D1 e D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle imprese artigiane; (Omissis). 1. di modificare l'art. 3 della deliberazione consiliare n. 47 del 29 settembre 1998, modificato dalla deliberazione del C.C. n. 52 dell'8 luglio 1999, riguardante il regolamento ICI con il seguente: "a partire dall'anno 2002 i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili devono essere effettuati esclusivamente alla tesoreria comunale del comune di Ceriano Laghetto tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o versamento diretto". (Omissis). 002A2058 Il comune di CERRETO CASTELLO (provincia di Biella) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di confermare in euro 103,29 la detrazione prima casa. (Omissis). 002A2059 Il comune di CERTOSA DI PAVIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione di legge lire 200.000. (Omissis). 002A2060 Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le stesse aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2001 e, conseguentemente, di prevedere: l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille; l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,4 per mille; l'aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille; le aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale; 2. di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di continuare ad applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale altresi' alla prima pertinenza della stessa, purche' utilizzata dal contitolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell'art. 3-bis del regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili. di proporre al consiglio comunale di confermare la detrazione e la maggiore detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per l'anno 2001 cosi' come determinato con deliberazione del C.C. n. 16 del 19 marzo 2001. (Omissis). 002A2061 Il comune di CICONIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 002A2062 Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le misure delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili del 6 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazioni principali ed aree fabbricabili; 2. di confermare in euro 130,00 (pari a lire 251.715) la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 002A2063 Il comune di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di proporre al consiglio comunale di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 002A2064 Il comune di CITERNA (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare nell'anno 2002 per quanto sopra esposto le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria pari al 6 per mille; aliquota maggiorata pari al 7 per mille per terreni edificabili; aliquota maggiorata pari al 7 per mille per abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 002A2065 Il comune di CLAVIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 002A2066 Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del: 6,5 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie seguenti; 7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta e' rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione; 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione esclusivamente posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali, artigianali o commerciali e, comunque, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e C1, C3. A decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'aliquota agevolata del 4 per mille si applica per tre anni a partire dalla data di inizio dell'attivita' industriale, artigianale e commerciale al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni. Tale agevolazione non si applica se il fabbricato di nuova costruzione, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali sopracitate, e' posseduto ma non utilizzato per l'esercizio di attivita' industriali artigianali o commerciali ed e' pertanto soggetto ad aliquota ordinaria. B) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all'applicazione della detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; C) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000) elevabile a Euro 258,23 (L. 500.000) per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativo all'anno 2001 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale con deliberazione n. 595 del 6 dicembre 2001 e precisamente: Imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale: 1) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a Euro 8.197,72 (L. 15.873.000) annui lordi riferito all'anno 2001 ed essere in condizione non lavorativa; 2) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'l.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000). Per ogni persona a carico; 3) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000). Per ogni persona a carico; 4) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage quale unica proprieta' immobiliare del contribuente nel 1o gennaio 2002; a) nucleo famigliare composto da 6 persone o piu' componenti al 1o gennaio 2002; b) reddito famigliare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 49.220,41 (L. 95.304.000) lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tal reddito si aggiungono Euro 8.197,22 (L. 15.873.000) lordi annui per ogni componente superiore a 6. 5) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza o autocertificazione entro il 30 giugno 2002 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente. D) di comunicare al concessionario della riscossione della provincia di Ferrara Sifer S.p.a., la misura delle aliquote come sopra determinate per le finalita' di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 002A2067 Il comune di COLLE D'ANCHISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le alliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota unica: 4,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: tutti L. 200.000. (Omissis). 002A2068 Il comune di COLLERETTO GIACOSA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) per l'anno 2002 e nel 6 per mille l'aliquota per terreni edificabili; 2. di dare atto che non saranno applicate ulteriori detrazioni, riduzioni o diversificazioni oltre a quelle gia' previste dalla legge. (Omissis). 002A2069 Il comune di COLOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione sull'abitazione principale in Euro 129.00 annue. (Omissis). 002A2070 Il comune di COLOGNOLA AI COLLI (provincia di Verona) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come di seguito: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente e per i fabbricati ad essa equiparati, ai sensi dell'art. 22 del regolamento per l'applicazione dell'l.C.I.: 5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente Euro 103,30. (Omissis). 002A2071 Il comune di COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, (omissis) l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1 commi 48 e 51 della legge n. 662/1996; di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di Euro 103,29 (L. 200.000) per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 002A2072 Il comune di CONFIENZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure: 5 per mille per tutte le unita' immobiliari. (Omissis). 002A2073 Il comune di COPPARO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 dicembre 2001 e il 21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 504/1992, con aliquota unica del 5,5 per mille; (Omissis). 1. a norma dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale e' elevata da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 258,23 (L. 500.000) nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate: a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa SINGLE (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 2001 non superiore a Euro 8197,72 (L. 15.873.000), proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abilitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2001 di tutto il nucleo familiare non superiore a Euro 13238,34 (L. 25.633.000) incrementato di Euro 1012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto o gli altri componenti il nucleo posseggono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a) e b) dei comma 1, si precisa: per reddito complessivo si intende: redditi assoggettabili a I.R.PE.F. (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge, interessi sui depositi bancari, postali, ecc...) rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni, somme e contributi erogati da enti pubblici o privati, pensioni di guerra e relative indennita' accessorie, pensioni privilegiate, pensioni, assegni, indennita' erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, pensioni sociali. per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'. per abitazione principale si intende: l'unita' immobiliare ad uso abitativo nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e' riconosciuta abitazione principale anche quella concessa dal possessore a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano quale loro abitazione principale, tale disposizione e' limitata alla detrazione di legge. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1o gennaio 2002. 2. di stabilire dal 2 al 31 maggio il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento, motivato, di diniego entro il termine del 20 giugno 2002 da parte del funzionario responsabile. (Omissis). 002A2074 Il comune di CORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di dare atto e confermare che le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 sono le seguenti: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale (residenza anagrafica) e pertinenze: n. 1 fabbricato per cat. C/2 - C/6 - C/7: 5,75 per mille; aliquota per abitazioni date in locazione con contratto registrato, a persone che le utilizzano come abitazioni principali: 5,75 per mille; aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori-figli-fratelli/sorelle) che le occupano come abitazioni principali: 5,75 per mille; aliquota per le abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari: 5,75 per mille; di determinare in Euro 104,00 l'importo per la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 002A2075 Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: l'aliquota del 5,5 per mille; la detrazione per abitazione principale di L. 200.000; l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di dare atto che le stesse troveranno applicazione in base al regolamento comunale I.C.I. vigente, salvo diversa determinazione del consiglio comunale. (Omissis). 002A2076 Il comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 dicembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta I.C.I. e le detrazioni nella misura seguente: aliquota generale: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota terreni agricoli: 6 per mille; aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado: 5 per mille; aliquota per immobili locati con contratto registrato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta al quattro per mille e la detrazione di Euro 258,00 (L. 499.558) alle abitazioni principali dei nuclei familiari ricadenti nelle seguenti fattispecie: abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti; abitazione occupata da vedova o vedovo, con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita'; abitazione occupata da nucleo familiare convivente con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti; abitazione occupata da nucleo familiare nel quale vi siano almeno quattro figli conviventi avente un reddito complessivo massimo annuale non superiore a 50.000,00 euro (L. 96.813.500). Il diritto alle agevolazioni sopra descritte si ottiene presentando una autocertificazione all'ufficio tributi entro i termini di scadenza della denuncia annuale I.C.I. 3. di fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 104,00, come previsto dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662; 4. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 104,00 per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 002A2077 Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i. (Omissis). 002A2078 Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare ed applicare con effetto 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; di confermare in L. 200.000 ora pari a Euro 103,29 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge. (Omissis). 002A2079 Il comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni gia' stabilite per il 2001, ad esclusione delle specifiche disposizioni vigenti solo per l'anno 2001 per le unita' immobiliari colpite dall'alluvione 2000, come appresso: di applicare quale aliquota ordinaria dell'I.C.I. per l'anno 2002 il 6 per mille per tutte le categorie di immobili ad eccezione che per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota I.C.I. viene confermata nel 5 per mille; di disporre che dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deI soggetto passivo si detraggono: Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la destinazione stessa si verifica; Euro 118,79 per i nuclei familiari conviventi nell'abitazione principale il cui reddito complessivo annuo non superi gli euro 18.075,99 lordi, dando atto che per usufruire di quest'ultima detrazione dovra' essere presentata, all'ufficio Tributi, autocertificazione dei redditi 2001, entro la scadenza fissata per l'acconto; di dare atto che, oltre a quanto sopra specificato, non operano altre agevolazioni, riduzioni o detrazioni per il tributo I.C.I., oltre quelli di legge; di ribadire che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili, e limitatamente durante il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, e' ridotta al 50% e che la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio Tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o, in alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 e ss.mm.ii. (Omissis). 002A2080 Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente: aliquota ordinaria 5,5 per mille; abitazione principale 5,5 per mille; detrazione euro 113,62; immobili tenuti a disposizione 5,5 per mille. (Sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria). aliquota agevolata 3 per mille. (A favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili). Tale aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 002A2081 Il comune di CUCEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale n. 65 del 23 novembre 2001 che determina per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: 5 per mille: prima casa e terreni agricoli; 5,5 per mille: unita' immobiliari censite nelle cat. catastali C/2 - C/6 - C/7; 6,5 per mille: unita' immobiliari non comprese nelle precedenti categorie e terreni edificabili (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determmata in lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 002A2082 Il comune di CUGGIONO (provincia di Milano) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, nella misura di cui al prospetto seguente le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili l.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze, aliquota 4,7 per mille; terreni agricoli, aliquota 4,7 per mille; altri immobili, aliquota 5,5 per mille; aree fabbricabili, aliquota 5,5 per mille. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m. per l'anno 2002, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi I.N.P.S. (pensionati, cassa integrati, persone in mobilita) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile riferito all'anno 2001 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori: ===================================================================== Numero componenti nucleo familiare | Importo in Euro ===================================================================== 1 | 5.164,57 (lire 10.000.000) 2 | 8.521,54 (lire 16.500.000) 3 | 11.103,82 (lire 21.500.000) 4 | 13.066,36 (lire 25.300.000) 5 | 15.235,48 (lire 29.500.000) 6 | 17.249,66 (lire 33.400.000) 7 e oltre | 19.263,84 (lire 37.300.000) Detrazioni Euro 129,11 (lire 250.000) b) di stabilire che ai sensi deIl'art. 3 comma 55 modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 dall'imposta dovuta per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a Lire 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione; 3. di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalita' previste dal medesimo comma; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, compre previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge 662/1996. (Omissis). 002A2083 Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille; Aliquota del 5,5 per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale della provincia di Mantova (escluso il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 del decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999; Aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4 legge n. 431/1999); Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili: 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (pari a L. 200.000); 3. di estendere ai sensi dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di Euro 103,29 (pari a L. 200.000), a quelle unita' immobiliari concesse dai proprietari in comodato gratuito ai familiari entro il primo grado di parentela e usate da questi ultimi come abitazione principale. Il comodato gratuito deve avere forma pubblica ed essere comunicato dal proprietario congiuntamente al comodatario entro l'anno d'imposta all'ufficio tributi; (Omissis). 002A2084 Il comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le vigenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile) residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di euro 103,291, unitamente alle pertinenze individuate in numero due autorimesse per ogni abitazione principale; b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni. (Omissis). 002A2085 Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 103,29 (Lire 200.000). (Omissis). nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Dignano ed in tutti i casi riportati all'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui aI punto precedente. (Omissis). 002A2086 Il comune di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerandosi tali anche gli altri immobili parificati alle stesse dal regolamento citato in premessa; aliquota pari aI 4,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili cosi' come previsto dall'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; aliquota pari al 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dagli stessi di cui ai commi precedenti; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare Euro 139,44 L. 269.993. (Omissis). 002A2087 Il comune di DRENCHIA (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29; 3. di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni; (Omissis). 002A2088 Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in Euro 113,62; (Omissis). 002A2089 Il comune di ENEMONZO (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 2001 e il 28 dicembre 2001 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire per il 2002 l'aliquota I.C.I. come segue: per l'abitazione principale e sue pertinenze al 4,5 per mille; aliquota I.C.I. per tutti i restanti immobili aI 7 per mille; (Omissis). 2. di prendere atto di quanto deliberato dalla giunta con atto n. 327/2001 in merito all'aliquota I.C.I. per il 2002; 3. di rideterminare come segue la detrazione per l'abitazione principale: elevare la detrazione per l'abitazione principale e per le dipendenze della stessa da L. 200.000 a L 250.000 per tutti gli edifici comunque classificati nelle categorie catastali, indistintamente rispetto ai nuclei familiari che negli stessi risiedono; elevare da L. 200.000 a L 300.000 la detrazione per gli edifici occupati da persone sole con godimento del solo reddito di pensione non superiori ad annue L. 13.000.000 oltre al reddito della sola abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo I.N.P.S. oltre al reddito della sola abitazione principale; elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000 per gli edifici posseduti da nuclei familiari composti da persone di eta' inferiore ai trentacinque anni; (Omissis). 002A2090 Il comune di ERBUSCO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, in Euro 103,30; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 12 dicembre 1998, esecutiva, sono parimenti considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta; (Omissis). 002A2091 Il comune di FAUGLIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria del 6,5 per mille; aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Fauglia per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero; detrazione per abitazione principale Euro 103,291. La detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,291 (L. 200.000) a Euro 258,228 (L. 500.000) alle seguenti categorie di soggetti passivi: disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di L. 40.000.000 (Euro 20.658,28) annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento); possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a L. 18.000.000 (Euro 9.296,22) per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37) per ogni componente il nucleo. L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale e' subordinata alle seguenti condizioni: che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7, A/8, A/9); che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002. Precisazioni: si considerano abitazioni principali anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, per le quali e' possibile beneficiare dell'applicazione dell'aliquota prevista per le abitazioni principali ma non della detrazione (Dir. Fisc. Loc. n. 34/E/2/1406 del 10 febbraio 1995); per la concessione in uso gratuito dovra' essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, da parte del concessionario e del concedente, apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. (Omissis). 002A2092 Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Omissis ... determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.l. che saranno applicate in questo comune: a) 5,5 per mille per l'abitazione principale; b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili; c) di stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 225.000. (Omissis). 002A2093 Il comune di FIESCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di disciplinare il tributo in esame, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia (art. 58, decreto legislativo n. 446/1997; art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, etc.) nel seguente modo: detrazione obbligatoria pari a Euro 103,29 (L. 200.000), in favore del soggetto passivo del tributo, proprietario di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 002A2094 Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 7 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c), d); b) aliquota ridotta del 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e come tale definita e considerata dall'art. 8, commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale in materia di l.C.l.; c) aliquota agevolata del 5,8 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota maggiorata del 9 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (Omissis). 002A2095 Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per le considerazioni di natura contabile e di opportunita' esposte in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4, comma 1, punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 002A2096 Il comune di FOGLIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2002, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992: a) l'aliquota ordinaria sugli immobili e' fissata nella misura del 5 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e' di Euro 103,30 (pari a L. 200.016); b) per le unita' immobiliari possedute in aggiunta alle abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille; c) per le unita' immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille; d) per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate); (Omissis). 002A2097 Il comune di FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille; b) alberghi e campeggi in attivita' e catastalmente ricompresi nella categoria D8 o D2, 4 per mille; c) altri fabbricati e relative pertinenze 6,5 per mille; d) aree edificabili 6 per mille; 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e' di L. 200.000 su base annua; 3. di dare atto che il pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili sara' effettuato mediante: a) versamento sul c.c.p. n. 12027470 intestato a comune di Frassinoro - I.C.I. - Servizio tesoreria - piazza Miani n. 16 - 41044 Frassinoro; b) versamento presso la Tesoreria comunale - Banca di Cavola e Sassuolo credito cooperativo - filiale di Frassinoro. (Omissis). 002A2098 Il comune di FRINCO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore nella misura unica del 6 per mille: 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. ed in L. 300.000. per coloro che si trovino in stato di invalidita' civile pari al 100%. purche' sia debitamente certificata, o in particolari e comprovate condizioni di disagio economico e sociale; (Omissis). 002A2099 Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Ai sensi dell'art. 6 comma 1 decreto legislativo 504/1992 e s.m. ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' fissata: nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria); nella misura del 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata), la detrazione annua per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 Euro 103,29. (Omissis). 002A2100 Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 662/96 e del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 7 per mille per le abitazioni non locate e a disposizione (non si intendono a disposizione le abitazioni e le relative pertinenze acquistate con i benefici previsti per la prima casa per il periodo di un anno dalla data di acquisto). 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6 per mille in tutti gli altri casi. (Omissis). 1. di fissare in Euro 115,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille. La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso; 2. di considerare parti integranti dell'abitazione principali sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5-bis del regolamento dell'I.C.I. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisizione la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di determinare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per zone omogenee, cosi' come risultano dalla tabella valori/aree allegata. (Omissis). 002A2101 Il comune di GALEATA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna; 6 per mille sul valore degli altri immobili; 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed intergrato in seduta odierna. (Omissis). 002A2102 Il comune di GERRE DE' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguente aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 2002: 5,25 per mille: unita' immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario e sue pertinenze (massimo 2 per unita' immobiliare); 5.25 per mille: unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado purche' non possessori di altre abitazioni, ad uso abitazione principale; 5,25 per mille: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizia ex legge n. 449/1997 su immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; 6 per mille: aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili diversi dalle abitazioni principali possedute nel Comune; 2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: Euro 103,29 per detrazione base; Euro 129,11 per alcune categorie di persone (ultrasessantacinquenni al 31 dicembre 2001) che si trovano in particolari condizioni di disagio economico: reddito inferiore a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) se monoreddito ed inferiore a lire 20.000.000 (Euro 10.329,14) se abitante con altre persone (reddito familiare). Reddito relativo all'anno impositivo 2001 per il 2002. 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni; 4. i contribuenti in possesso dei requisiti per ottenere le riduzioni/agevolazioni devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare. (Omissis). 002A2103 Il comune di GIAVE (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di disporre e contestualmente accogliere la proposta del responsabile del servizio finanziario, per l'aumento dell'aliquota dello 0,5 per mille per la prima casa, fissando pertanto al 4,5 per mille l'aliquota sull'abitazione principale, con la detrazione di L. 200.000, e per l'aumento del 2 per mille, fissando quindi l'aliquota del 6 per mille, per la seconda casa. (Omissis). 002A2104 Il comune di GIUSTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, in favore delle personefisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. 3. di fissare, per l'anno 2002 la detrazione di Euro 258,00 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 002A2105 Il comune di GOITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 13 dicembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote: aliquota ordinaria viene fissata nella misura del 6,4 per mille; aliquota del 7 per mille per le abitazioni non concesse in locazione. 2. di determinare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale di Euro 130,00; (Omissis). 002A2106 Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stimare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; Allegato A aliquota ordinaria 5,5 per mille: immobili classificati nella categoria da A1 a A9 adibiti esclusivamente ad abitazione principale (risultante da residenza anagrafica), detrazione euro 103,30; immobili classificati nella categoria da A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che lo utilizza come abitazione principale a condizione che abbia residenza anagrafica. 6 per mille: pertinenze classificate in categoria C2, C6, C7 (box, cantine, tettoie chiuse o aperte) laboratori e locali di deposito categoria C3; terreni agricoli; negozi categoria C1; uffici categoria A10; edifici accatastati in categoria D; edifici adibiti ad uso strumentale il cui valore viene desunto dalle scritture contabili classificabili nella cat. D; immobili classificati da categoria A1 a A9 utilizzati da Enti senza scopo di lucro. 7 per mille: immobili classificati dalla categoria A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che non lo utilizza come abitazione principale; immobili classificati nella categoria da A1 a A9 non locati; aree fabbricabili; immobili realizzati per la vendita classaicati in qualsiasi categoria. 4 per mille: immobili dichiarati inagibili o inabitabili soggetti a interventi recupero; immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a intervento di recupero; immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto oppure all'utilizzazione di sottotetti. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,30; (Omissis). 002A2107 Il comune di GRIZZANA MORANDI (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare, (omissis), con decorrenza 1o gennaio 2002, le quote di contribuzione da parte dell'utenza, come indicato negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornati con la ridenominazione in euro relativi ai seguenti servizi e tributi comunali: imposta comunale sugli immobili anno 2002: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta 6 per mille; detrazione per abitazione principale (L. 200.000) Euro 103,291. (Omissis). 002A2108 Il comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali indicate in premessa e del 6,6 per mille per altri immobili; 2. di applicare la detrazione di Euro 103,29; (Omissis). 002A2109 Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille. (Omissis). 002A2110 Il comune di JACURSO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 novembre e il 21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare, (omissis), la delibera G.C. n. 149 del 22 novembre 2001, relativa a "determinazione aliquota I.C.I. anno 2002", ed esecutiva, dando atto che per l'anno 2002 viene determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella sua misura del 4,5 per mille e la misura della detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in Euro 154,94. (Omissis). 002A2111 Il comune di LACCHIARELLA (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di procedere alla riscossione diretta dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 mediante predisposizione di versamenti diretti alla Tesoreria comunale su apposito conto corrente postale; (Omissis); di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 4,2 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per il periodo non inferiore a sei mesi a condizione che l'abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare; 4,2 per mille per le unita' immobiliari locate direttamente al Comune; 4,2 per mille per le abilitazioni principali del soggetto passivo e relative pertinenze; 6,2 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli; 7 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione; di diversificare le detrazioni per l'anno 2002, valevoli per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure: A. per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, la detrazione e' di Euro 103,30. B. per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione e' di Euro 258,23 e comunque fino a copertura dell'imposta. C. per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore al Euro 10.329,14 la detrazione e' di Euro 206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili eccetto eventuale box). D. per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilita' e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a Euro 10.329,14 dedotto di Euro 774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione e' di Euro 206,58. E. per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a Euro 10.329,14 dedotto di Euro 774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione e' di Euro 154,94. Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unita' classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). (Omissis). 002A2112 Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille. (Omissis). 002A2113 Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare con effetto 1o gennaio 2002, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per ulteriori immobili, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con detrazioni per l'abitazione principale di Euro 123,95. (Omissis). 002A2114 Il comune di LIERNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5.5 per mille; aliquota ordinaria (per tutte le altre fattispecie imponibili): 6,5 per mille; 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata; 3. di stabilire in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definito dalla normativa vigente e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; (Omissis). 002A2115 Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 1o dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 2 per mille: a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie; tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori; aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale; aliquota ordinaria 6 per mille: aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale denominazione le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione dai propri possessori per uso diretto, stagionale o periodico; detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale: Euro 104 (L. 201.327) elevabile ad Euro 128 (L. 247.842), per l'unita' immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie: 1) nucleo con 3 o piu' figli risultanti a carico, che disponga di un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 41.316,55 - L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.PE.F. o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento; 2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 41.316,55 - L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.PE.F. o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento; (Omissis). 002A2116 Il comune di LIVORNO FERRARIS (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille; detrazione per abitazione principale: (L. 200.000) Euro 103,29; altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille; (Omissis). 002A2117 Il comune di LIZZANO IN BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,8 per mille: 2. di dare atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dovra' essere applicata nella misura di Euro 124,00 secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 002A2118 Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 19 dicembre e il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. Approvare, a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato: 4,25 per mille abitazioni principali, richiamando altresi' quanto previsto dall'art. 3 "Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali"ยบ del vigente regolamento l.C.I.; 5,75 per mille altri fabbricati; 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori. 3. Approvare a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2002, il regime delle detrazioni, con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto gia' approvato negli anni precedenti, fatto salvo il valore a nuovo la pensione minima I.N.P.S., (per l'anno 2002 di EURO XXX), come di seguito riportato: detrazioni I.C.I. per l'anno 2002: detrazione di Euro 103,29 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonche' la detrazione di Euro 154,94 solo a favore delle categorie piu' deboli, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato: Requisiti richiesti Categorie ammesse: 1) pensionati con residenza nel comune di Lomagna - reddito annuale: per nucleo con un singolo reddito - non eccedere il valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002 (nel conteggio non dovra' essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile); per nucleo con piu' redditi di pensione - il cumulo delle pensioni non dovra' superare il valore della pensione minima I.N.P.S. moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni; 2) portatore di handicap al 100% - reddito annuale: imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002), oltre a Euro 826,33 per ogni familiare a carico; 3) lavoratori disoccupati - reddito annuale: imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002) e Euro 826,33 per ogni familiare a carico; 4) lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilita' - reddito annuale: imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002) oltre a Euro 826,33 per ogni familiare a carico; nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, e' elevato da Euro 826,33 a Euro 1.291,14; 5) Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti. 6) Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidita' se convivente: reddito Annuale: Imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro xxx (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002), oltre a Euro 1.291,14 per ogni familiare a carico; proprieta' immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprieta) piu' eventuali pertinenze se non rientrante nelle seguenti categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9. La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovra' essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 2002 e dovra' aver allegato i seguenti documenti: stato di famiglia: denuncia dei redditi 2002 (redditi 2001) di tutti i componenti il nucleo familiare copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente: copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente; documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilita'; L'autorizzazione alla maggior detrazione, verra' comunicata entro il 15 giugno 2002. (Omissis). 002A2119 Il comune di LORENZAGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 risulta determinanta come in appresso: aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi; 2. di confermere altresi' la detrazione d'imposta di L. 230.000 pari a Euro 118,79 concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate; (Omissis). 002A2120 Il comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; alloggio regolamentare assegnato da istituto autonomo per le case popolari; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) 6,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopracitati; 2. di dare atto che per l'anno 2002 da detrazione per abitazione principale e' fissata in Euro 104,00 annue da applicarsi nei casi specifici al precedente punto a); (Omissis). 002A2121 Il comune di MAIRANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4.5 per mille per la prima casa e l'aliquota del 7 per mille per tutti i requisiti immobili. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I per l'anno 2002 pari a Euro 103.29. (Omissis). 002A2122 Il comune di MAJANO (provincia di Udine) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come sottoesposto: aliquota ordinaria e prima casa: 5 per mille; aliquota per le seconde case: 5,15 per mille. 2. di dare atto che la detrminazione di imposta per l'unita' immobiliare abilitata ad abitazione principale ammonta a Euro 103,29. (Omissis). 002A2123 Il comune di MALABERGO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio. 2. di differenziare l'aliquota come segue: a) al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione; b) al 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che anno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'aliemazione di immobili, individuati con i principi di cui all'allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; c) all'1 per mille per le abitazioni locate adibite ad abitazione pricipale del locatario, con contratto d'affitto contratto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, di cui all'allegato C facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale per l'anno 2002 ammonta a Euro 104; 4. di elevare a Euro 156 la determinazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti: a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 7.490 in caso di unico componente e a Euro 4.287 pro-capite in caso di piu' componenti; b) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluso eventuali pertinenze all'abitazione principale); c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini I.R.P.E.F. o soggetti a ritenute d'imposta. 5. di elevare inoltre a Euro 156 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti: a) abitazione occupata esclusivamente da famiglia composta da un unico genitore con figlio/i minori o da entrambi i genitori con almeno tre figli minori; b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 36.152; c) di non essere proprietario di altro immobile sul territorio nazionale (escluse le pertineze all'abitazione principale); d) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini I.R.P.E.F. o soggetti a ritenute d'imposta. 6. Di dare atto che i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota ed i contribuenti interessati alla maggiore detrazione dovranno presentare istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, come indicato negli allegati A - B - C, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. anno 2002 utilizzando il modello D e/o E allegati alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della stessa; (Omissis). 002A2124