(parte 1)
Con  il  presente  supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23  dicembre  1997)  ed  in attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Si  rende  opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei
contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  -  Ufficio  federalismo
fiscale,  nelle more della emanazione del decreto interministeriale -
previsto  dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n.
446/1997,  come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere punto 1) ed,
del   decreto   legislativo  30  dicembre  1999,  n.  506  -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale, e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si  segnala  che  i  comuni  sono elencati in ordine alfabetico e che
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 22 aprile 2002.
La  presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non
e'  sostitutiva  delle  forme  legali  di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto,   ogni   ulteriore  informazione  in  merito  al  contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

    Il  comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 7
e   20  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  che  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara' applicata in questo comune
nelle seguenti misure:
      aliquota  ordinaria  del  6 per mille da applicarsi a tutti gli
immobili ad eccezione:
        delle  aree  fabbricabili  (che  scontano  l'imposta al 7 per
mille);
        degli  alloggi  non  locati  (che scontano l'imposta al 7 per
mille);
        degli  alloggi  locati a titolo di abitazione principale alle
condizioni  definite  dagli  accordi  di cui all'art. 2 comma 3 della
legge n. 431/1998 (che scontano l'imposta al 5 per mille);
      aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a:
        aree fabbricabili;
        alloggi  non  locati  (non si considerano "non locati" quelli
dati  in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti sui
quali deve essere applicata l'aliquota del 6 per mille);
        aliquota  differenziata  del  5  per mille da applicarsi agli
immobili  concessi  in  locazione  a titolo di abitazione principale,
alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2
della  legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base
di  quanto  stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra
le  organizzazioni  della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente  rappresentative,  depositati,  a  cura delle
organizzazioni  firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale
interessata);
    2)   di   fissare  in  Euro  104  la  detrazione  per  abitazione
principale,  dando  atto  che  e'  considerata  adibita ad abitazione
principale   anche   l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la stessa non risulti locata (art. 8
comma 5 del Regolamento I.C.I.);
    3) di elevare a Euro 258 per l'anno 2002, la detrazione annua per
l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  per  gli
immobili  posseduti  da  nuclei  familiari nei quali sia presente una
persona con invalidita' accertata di almeno l'80%, purche' il reddito
complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF per l'anno
precedente, sia pari o inferiore a Euro 36.152. (gia' L. 70.000.000).
    (Omissis).
002A2001
    Il  comune  di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    di   stabilire   che  l'imposta  comunale  sugli  immobili  sara'
applicata in questo comune per l'anno 2002 con aliquota unica del 5,5
(cinquevirgolacinque) per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le
specifiche   agevolazioni   obbligatorie   previste  dalla  normativa
vigente.
    (Omissis).
002A2002
    Il  comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di  stabilire  le  aliquote  I.C.I. per l'anno 2002 in questo
comune, (omissis), nel modo seguente:
      4,5  per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  e  per  le  unita'  immobiliari  assimilabili
all'abitazione   principale  ai  sensi  dell'art. 5  del  regolamento
comunale sull'imposta comunale sugli immobili;
      1  per  mille  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2002 a favore dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico,
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti (art. 1 comma 5 legge 449/1997);
      6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
    2.   di   stabilire  in  Euro  104  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
(omissis).
    (Omissis).
002A2003
    Il  comune  di  ALBIOLO  (provincia  di  Como) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  conformemente  alla disciplina legislativa citata in
premessa,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
per  l'anno  2002  nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di
aree  e fabbricati ex art. 2, decreto legislativo n. 504/1992 siti in
comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per
cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille;
di  dare  atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale
viene confermata nella misura di Euro 129.
    (Omissis).
002A2004
    Il  comune  di  ALUVIONI  CAMBIO'  (provincia  di Alessandria) ha
adottato,  il  31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di  fissare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille;
    2.  di  determinare per l'anno 2002, unica detrazione pari a euro
103,29  per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del
contribuente;
    3. di determinare le seguenti riduzioni di imposta: nessuna.
    (Omissis).
002A2005
    Il  comune  di  ALTAVILLA  VICENTINA  (provincia  di  Vicenza) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
    1.  4,4  per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  ed  altri  immobili con esclusione delle aree
fabbricabili;
      6 per mille per le aree fabbricabili;
    2. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale
e' fissata in L. 200.000 ai sensi deIl'art. 2 comma 55 della legge n.
662 del 23 dicembre 1996.
    (Omissis).
002A2006
    Il  comune di AOSTA ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili come segue:
      a) nella misura del 2 per mille per i proprietari che, entro il
31 dicembre  2002,  concedendo  in  locazione  a titolo di abitazione
principale  immobili,  previsti  dall'art. 1  della  legge 9 dicembre
1998,  n.431,  avvalendosi  degli accordi di cui all'art. 2, comma 3,
della medesima legge;
      b) nella  misura del 6,25 per mille per gli alloggi non locati,
cosi'  come  definiti  nelle  disposizioni  regolamentari  in materia
d'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  alla deliberazione del
consiglio comunale n. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i.;
      c)  nella  misura  del  4  per  mille  per  tutti i presupposti
d'imposta  diversi  da  quelli indicati nelle precedenti lettere a) e
b);
di  fissare  per l'anno 2002 in Euro 104 la detrazione per abitazione
principale  ed  in  Euro  154  la  stessa  detrazione  a favore delle
categorie e alle condizioni che seguono:
    A) pensionati:
      1)  possesso  quale  unica  proprieta' immobiliare da parte del
pensionato  - e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare
anagrafico  -  del  solo  alloggio  ad  uso  abitativo  e  delle  sue
pertinenze (cantina ed autorimessa);
      2) condizione non lavorativa per tutto l'anno 2002;
      3)  reddito  lordo  complessivo del nucleo familiare anagrafico
riferito  all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente
ai  fini  fiscali)  non  superiore ad Euro 10.400, maggiorato di Euro
5200  per  ogni  componente  del nucleo familiare anagrafico oltre il
primo.
    La  maggiore  detrazione si applica anche pro-quota nei contronti
dei   componenti   del  nucleo  familiare  anagrafico  qualora  siano
soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti;
      B) portatori di handicap (ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n.  104,  art. 3, comma 3, o di invalidita' non inferiore all'ottanta
per   cento   riconosciuta   da   una  commissione  medica  istituita
nell'ambito di una struttura pubblica);
        1)  possesso  quale  unica  proprieta' immobiliare del nucleo
familiare  anagrafico  del  solo  alloggio  ad  uso abitativo e delle
eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);
        2)  reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico
riferito  all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente
ai  fini  fiscali)  non  superiore ad Euro 15.500, maggiorato di Euro
5.200 per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico oltre
il primo.
    La  maggiore  detrazione  si  applica  anche  nei  confronti  dei
componenti  il  nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte
le condizioni di cui ai punti precedenti;
      C) famiglie:
        1)  possesso  del  solo  alloggio  ad  uso  abitativo e delle
eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprieta'
immobiliare del nucleo familiare anagrafico;
        2)  nucleo  familiare  anagrafico riferito al 1o gennaio 2002
composto da almeno quattro componenti, di cui almemo due minorenni;
        3)  reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico
riferito  all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente
ai  fini  fiscali)  non  superiore ad Euro 20.700, maggiorato di Euro
5.200 per ogni componente del nucleo familiare succesivo al quarto.
  Le   condizioni   sopra  elencate  dovranno  essere,  per  ciascuna
categoria, contestualmente soddisfatte.
    I  soggetti  passivi  che  beneficiano  della maggiore detrazione
d'imposta  o  dell'aliquota  ridotta  al  due per mille sono tenuti a
darne  comunicazione  scritta al servizio tributi del comune entro il
termine previsto per il pagamento del saldo per l'anno 2002.
    (Omissis).
002A2007
    Il  comune  di  ARAMENGO  (provincia  di  Asti) ha adottato, il 2
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di  determinare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili che sara' applicata in questo comune, nella
misura   differenziata   in  relazione  alla  tipologia  d'uso  degli
immobili:
      abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
      altri immobili: 6,5 per mille.
    La   detrazione   fissa  per  le  unita  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 103,300.
    (Omissis).
002A2008
    Il  comune  di  ARCORE  (provincia  di Milano) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di  determinare,  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I. nella
seguente misura:
      1. aliquota ordinaria 6,5 per mille;
      2. aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;
      3. aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille.
    Non sono ricompresi negli alloggi non locati: gli alloggi dati in
comodato  a soggetti che vi hanno acquisito la propria residenza, gli
alloggi  di  proprieta'  di imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
    2.  di  determinare  in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione da
applicare  all'imposta  dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione
principale;
    3.  di  aumentare  per  l'anno 2002, la detrazione da Euro 103,29
(L. 200.000)  a  Euro 206,58  (L.  400.000)  limitatamente  ad alcune
categorie  di  soggetti,  titolari  del  diritto  di  proprieta' o di
usufrutto,   uso,   abitazione  su  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale,  che  si  trovano  in  situazioni  di particolare disagio
economico e sociale e precisamente:
      pensionati;
      invalidi e portatori di bandicap;
      disoccupati;
      lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita'';
      titolare di assistenza sociale a livello comunale o della ASL a
norma  dei  vigenti  regolamenti  se  non  giu' beneficiari di quanto
previsto precedentemente;
      coniuge   convivente,  (senza  altri  redditi)  proprietario  o
comproprietario  se  l'altro coniuge rientra nel casi di cui ai punti
precedenti;
      separati legalmente o divorziati;
con  reddito  annuale  familiare  imponibile, ai fini IRPEF, riferito
all'anno 2001, non superiore a Euro 9.554,46 L. 18.500.000;
    4.  di  aumentare,  per l'anno 2002 da Euro 103,29 (L. 200.000) a
Euro  154,94  (L.  300.000)  limitatamente  ad  alcune  categorie  di
soggetti,  titolari  del  diritto  di  proprieta',  usufrutto,  uso o
abitazione  su  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale, che si
trovano  in  situazioni  di particolare disagio economico e sociale e
precisamente:
      pensionati;
      invalidi e portatori di bandicap;
      disoccupati;
      lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita';
      titolare di assistenza sociale a livello comunale o della ASL a
norma  dei  vigenti  regolamenti  se  non  gia' beneficiari di quanto
previsto precedentemente;
      coniuge   convivente,  (senza  altri  redditi)  proprietario  o
comproprietario  se  l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti
precedenti;
      separati legalmente o divorziati;
con  reddito  annuale  familiare  imponibile, al fini IRPEF, riferito
all'anno 2001, non superiore a Euro 12.394,97 (L. 24.000.000);
    5. di stabilire che:
      a) al  reddito  familiare  imponibile  dovranno essere aggiunti
Euro 1.032,91  (L. 2.000.000) per ogni persona a carico e convivente,
appartenente  al  nucleo familiare e Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) nel
caso  di  presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o di
invalidi  o  anziani  non autosufficienti, anziche' Euro 1.032,91 (L.
2.000.000);
      b) la maggiore  detrazione  e'  riconosciuta  su  richiesta del
contribuente  (resa  su  appositi  prestampati  messi  a disposizione
dall'ufficio  tributi)  a  cui va allegata un'adeguata documentazione
atta  a  comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento
della detrazione.
    La  predetta  documentazione  potra'  essere  sostituita  da  una
dichiarazione   sostitutiva  di  certificazione,  nei  casi  previsti
dall'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  oppure  da  una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', nei casi previsti dall'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, fatti salvi i poteri di
accertamento del comune;
      c) il  termine tassativo di scadenza per la presentazione della
domanda  e'  quello previsto per la presentazione della dichiarazione
I.C.I  per l'anno 2001, pena la perdita del diritto all'aumento della
detrazione;
      d) il  beneficio  dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla
condizione  che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre
unita'  immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il
box  o  il  posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se
utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi;
      e) sono  esclusi  dal beneficio dell'aumento della detrazione i
titolari  del  diritto  di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su
immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, anche
se appartenenti alle categorie sopra elencate.
    (Omissis).
002A2009
    Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
      a) aliquota ordinaria 5,8 per mille;
      b) aliquota  ridotta  4,6  per  mille  in  favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
    Sono  considerate  parti integranti dell'abitazione principale le
sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7,
ancorche'  iscritte  distintamente  in  catasto, ubicate nello stesso
edificio  nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale ovvero ad una
distanza  non  superiore  a  metri  cinquanta  in  linea d'aria dalla
stessa.
    L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare
del   diritto   reale   di   godimento,  anche  se  in  quota  parte,
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  del  diritto  di  godimento, anche se in quota parte, della
pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.
    E'  fatto  obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati
catastali  delle  pertinenze  alle quali vanno estese le agevolazioni
previste per l'abitazione principale;
      c) aliquota  del  7  per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo,  diverse  dall'abitazione  principale  che  risultino  non
locate  per  l'intero anno 2002 o per una frazione d'anno superiore a
sei  mesi.  Per  la  determinazione  del  periodo  di  locazione sono
cumulabili  rapporti  contrattuali  diversi  e  non  continuativi; il
rapporto  di  locazione  deve  risultare  da atto scritto fiscalmente
registrato.
    Si  intende  in via generale per alloggio non locato l'abitazione
tenuta  a  disposizione  dal  soggetto  passivo dell'imposta comunale
sugli immobilli.
    Dalla  fattispecie  sopra  descritta  sono  esclusi,  e  pertanto
soggetti  all'aliquota  ordinaria,  gli  immobili  ad  uso  abitativo
concessi  dai  titolari  del diritto reale sul bene in uso gratuito a
parenti  in  linea retta o collaterale entro il secondo grado civile,
risultante  da scrittura anche privata di data antecedente al periodo
di  imposta,  oppure  da dichiarazione del proprietario dell'immobile
attestante  l'assenso  del  comodato  da  data antecedente al periodo
d'imposta  che  il  cittadino dovra' esibire all'ufficio, e nei quali
gli stessi abbiano la residenza anagrafica;
    2.  di elevare a Euro 124 l'importo della detrazione per tutte le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
    3.  di  considerare  adibita  ad  abitazione  principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
002A2010
    Il  comune  di  ASIAGO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.   di   approvare   le   seguenti  aliquote  e  detrazione  per
l'abitazione principale relativamente all'anno 2002:
      detrazione abitazione principale: L. 350.000;
      aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
      aliquota  per  abitazione principale e relative pertinenze: 5,5
per mille;
      aliquota  per  abitazioni  e relative pertinenze non adibite ad
abitazione principale: 6 per mille;
      aliquota   per  altri  immobili  diversi  abitazione  (compresi
alberghi): 5,5 per mille.
    (Omissis).
002A2011
    Il  comune  di  BADIA  (provincia  di Bolzano) ha adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili ICI nelle seguenti misure:
      a) l'aliquota ordinaria del 5 per mille;
      b)  4,5  per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze;
      c)  7  per  mille  per le unita' immobiliari ad uso abitativo e
relative pertinenze, adibite a scopo turistico e soggette all'imposta
di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982 n. 9/L.;
    2.  Di  fissare  la detrazione d'imposta nell'importo di Euro 258
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    3.  Di introitare l'imposta a mezzo versamento sul conto corrente
postale  n.  166397  intestato  a Alto Adige Riscossioni S.p.A. - via
Duca d'Aosta n. 53 - 39100 Bolzano.
    (Omissis).
002A2012
    Il  comune  di  BARASSO  (provincia di Varese) ha adottato, il 21
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
      1)  di  stabilire,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  unica  gia'
applicata  per  gli  esercizi  precedenti  nella  misura del 5,25 per
mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
      2)   di   stabilire   la  detrazione  da  applicare  all'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale nella misura di Euro
103,29.
    (Omissis).
002A2013
    Il  comune  di  BARZAGO  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    di  confermare le tariffe e le aliquote dei seguenti tributi come
applicate nell'anno 2001:
    (omissis).
    In materia di aliquota Imposta Comunale sugli immobili:
      di  fissare  al  5  per  mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, con fissazione della stessa al 2,5 per mille per quei
fabbricati  inagibili  o inabitabili, allocati in zona A, che veranno
recuperati nell'anno 2002.
    In materia di detrazioni Imposta Comunale sugli immobili:
      di  consentire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  ai sensi art. 4 del regolamento
I.C.I., del soggetto passivo si detraggano, fino alla concorrenza del
relativo ammontare, le seguenti somme:
        a) Euro 150 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario
o  titolare  di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su
di  unita'  immobiliare  accatastata  o  da  accatastare  in tutte le
categorie;
    di  adeguare  la  detrazione di L. 500.000 (Euro 258,23) nel caso
che  il  soggetto  passivo  proprietario  o  titolare  di  diritto di
superficie,  uso,  usufrutto  o  abitazione  su di unita' immobiliare
accatastata  o da accatastare in una qualunque categoria sia titolare
di  assistenza  sociale  erogata  in  base  al  regolamento  comunale
vigente, arrotondadola a Euro 258.
    (Omissis).
002A2014
    Il  comune  di  BELLUNO (provincia di Belluno) ha adottato, il 22
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    di  applicare,  per  l'anno  2002 le seguenti aliquote "imposta e
detrazione prima casa differenziate:
      a) aliquota ordinaria 7 per mille;
      b) aliquota  ridotta  5  per mille con detrazione di L. 250.000
per l'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei
soci cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
per  le  abitazioni  non  locate  possedute  a titolo proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o disabili residenti in via permanente presso
gli Istituti di ricovero o sanitari;
      c) aliquota ridona 6 per mille con detrazione di L. 200.000 per
gli   alloggi  regolarmente  assegnati  dall'istituto  Autonomo  Case
Popolari (L. 662/97 art. 3 comma 55);
      d) aliquota agevolata senza alcuna detrazione:
        6  per  mille  per alloggi locati con accordo territoriale di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
        5  per  mille  per  gli  alloggi  concessi  ad  uso gratuito,
risultante   da  scrittura  privata,  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale entro il 2o grado di parentela;
        4  per  mille  a  favore  di  soggetti passivi I.C.I. persone
fisiche che eseguono interventi volti al:
          1)  recupero di u.i. dichiarate inagibili o inabitabili dai
competenti  organi  e rientranti negli interventi di cui alle lettere
c) e d) dell'art. 31 legge 467/1978;
          2)   recupero   di   immobili   di  interesse  artistico  o
architettonico  risultanti  da  registri  ufficiali e localizzate nei
centri  storici  e rientranti negli interventi di cui alla lettera c)
dell'art. 31 legge 457/1978;
          3)  alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche
pertinenziali;
          4) all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili
per residenze o per attivita' terziarie.
    Tale  aliquota  agevolata  e'  applicata per la durata di 3 (tre)
anni dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
      a) Le  unita'  immobiliari  censite  come cantine e autorimesse
C/2, C/7 godono dell'aliguota I.C.I. prevista e aplicata all'alloggio
del quale sono pertinenza.
    Detrazioni:
      L.  250.000  per  abitazione  principale dei soggetti di cui al
precedente punto b).
      L.   200.000  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti   autonomi  case  popolari  (legge  662/96  art. 3/55  comma
art. 8/4).
    (Omissis).
002A2015
    Il  comune  di  BERGOLO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 12
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    Per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6
d.lgs.  30  dicembre 1992 n. 504 come sostituito con art. 3 comma 53,
legge  23 dicembre  1996,  n.  662 mod. con art. 10, comma 2, decreto
legge  31 dicembre  1996, n. 669, conv. legge 28 febbraio 1997, n. 30
nella aliquota unica:
      prima casa 5 per mille detrazione L. 200.000.
    (Omissis).
002A2016
    Il  comune  di BERTINORO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato,
il  12  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2002 aliquota
ridotta 5 per mille per:
      le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale del
soggetto passivo e quelle ad esse equiparate:
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non locata;
      l'abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  secondo  grado  o  ad  affini  fino  al primo grado, che la
occupano quale loro abitazione principale;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dal suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  senso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
      le  pertinenze  dell'abitazione  principale;  per pertinenza si
intende  il  garage  o  box  auto, la soffitta e la cantina, che sono
ubicati  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale;
    Aliquota ridotta 5,7 per mille per:
      gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe);
      gruppo catastale C/3 (laboratori artigianali);
a  condizione  che  siano  direttamente  utilizzati  per  l'esercizio
dell'attivita' d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo,
    Aliquota 7 per mille per:
      aree fabbricabili;
      alloggi  non  beati, alloggi beati senza contratto registrato e
le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione
principale o ad esse equiparate.
    Aliquota ordinaria 6,5 per mille per tutti gli altri immobili,
    Detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili:
      euro  123,95  (pari  a  L.  240.000)  per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
    Nessuna detrazione per le unita' immobiliari equiparate;
    Detrazione  di  Euro  103,29  (pari  a  L. 200.000) per le unita'
immobiliari  inscritte  o  inserivibili in catasto alla categoria A/7
(abitazioni in villini) e A/8 (abitazioni in ville).
    (Omissis).
002A2017
    Il  comune  di  BIONE  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 10
dicembre  2001  e  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara' applicata in questo comune come
segue:
      abitazione principale 5 per mille;
      aree fabbricabili 7 per mille;
      terreni agricoli 5.5 per mille;
      seconda casa 6.5 per mille;
      bar-ristoranti,  pizzerie, fabbricati industriali e artigianali
7 per mille;
      bar, negozi ed altri fabbricati 6 per mille.
    2. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;
    (Omissis).
002A2018
    Il  comune  di  BLESSAGNO  (provincia di Como) ha adottato, il 31
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1. di  confermare  per  l'anno  2002 nella misura del 5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili per le abitazioni
principali  e  pertinenze  e  l'aliquota del 6 per mille per tutte le
altre  tipologie  di  immobili,  provvedendo  alla  conversione della
detrazione  per  l'abitazione  principale  del soggetto passivo da L.
200.000 ad Euro 103,29;
    (Omissis).
002A2019
    Il  comune  di BOARA PISANI (provincia di Padova) ha adottato, il
17   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica  del  5,5  per  mille  con  detrazione per l'abitazione
principale pari a Euro 103,29
    (Omissis).
002A2020
    Il  comune  di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato, il 13
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    di determinare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi
per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, come segue:
      aliquota  4,2  per  mille  per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze;
      aliquota  5,4  per  mille  per tutte le altre unita immobiliari
soggette all'imposta;
    3.  di  determinare,  per  l'anno 2002, la detrazione per l'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104;
    (Omissis).
002A2021
    Il  comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 17
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4,75 per mille;
    2.  di  confermare,  con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti
aliquote  agevolate in favore dei proprietari che eseguono interventi
volti:
      al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75
per  mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art. 1,  comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
    (Omissis).
002A2022
    Il  comune di BORGO VAL di TARO (provincia di Parma) ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 5,6 per mille;
di  determinare  l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2002 prevista
all'art. 6  comma  5  del  vigente  regolamento  comunale  I.C.I. per
immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'art. 3
della  legge  1o giugno  1939,  n.  1089, e successive modificazioni,
localizzati  nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al
recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille;
di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno
2002  per  i  fabbricati  ancora  iscritti  al  catasto  terreni come
fabbricati  rurali  che  non  dispongano  dei  requisiti di ruralita'
indicati  da  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 139 del
23 marzo  1998, nel caso in cui tali fabbricati risultino inagibili o
inabitabili,  prevista  dal  comma  6  art. 6 del vigente regolamento
comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille;
di  stabilire  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
002A2023
    Il  comune  di  BORRIANA  (provincia  di  Biella) ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'applicazione dell'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni  e  il  4,5  per mille per tutti gli altri
immobili  e  stabilendo  una detrazione per abitazione principale, da
applicarsi secondo quanto previsto nell'apposito regolamento comunale
che ne disciplina la materia, pari a Euro 119.
    (Omissis).
002A2024
    Il  comune  di  BOVOLENTA  (provincia  di  Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire nella misura deI 5,75 per mille l'aliquota ordinaria
per  l'anno  2002  che  sara'  applicata per l'imposta comunale sugli
immobili,  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  indicati al
seguente punto 2);
2. di  stabilire  nella  misura  del 6 per mille l'aliquota che sara'
applicata  per  l'anno 2002 sugli alloggi non locati ed inutilizzati,
cioe'  non  adibiti  ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a
disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare
contratto  di  affitto; la "condizione di alloggi non locati" e' tale
quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione;
3. di   stabilire   per  l'anno  2002  in  L. 200.000  la  detrazione
dell'imposta  l.C.l.  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
4.  di  stabilire  per  l'anno  2002  in L. 500.000 la detrazione per
l'unita'   immobiliare  adibita  a  prima  abitazione  a  determinate
categorie  di soggetti in situazione di particolare disagio economico
e sociale, individuate con deliberazione di consiglio comunale.
    (Omissis).
002A2025
    Il  comune  di  BRAIES  (provincia  di  Bolzano)  ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   stabilire  anche  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'abitazione principale nella
misura del 4 per mille;
2. di  fissare come detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione
principale  l'importo  di  Euro  258 (lire 499.558) - che corrisponde
all'importo I.C.I. dell'unita' immobiliare categoria A2, classe 1 con
8 vani catastali;
3. di   stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  per  le  abitazioni
secondarie come segue:
    a) abitazione secondaria - 6 per mille;
    b) abitazione secondaria con tassa di soggiorno - 6 per mille;
    c) abitazione secondaria non affittata - 6 per mille;
4. la  detrazione  dell'imposta  non  e' estensibile ad altri oggetti
d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.).
    (Omissis).
002A2026
    Il  comune  di  BRENTA  (provincia  di  Varese)  ha  adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002, l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    1. aliquota ordinaria: 7 per mille;
    2. aliquota agevolata: 5,5 per mille;
da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella
posseduta  titolo  di  proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e
destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in
conformita' alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento).
    in  aggiunta  alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20
del regolamento;
di  determinare  la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  in  (L. 200.000) Euro
103,29.
    (Omissis).
002A2027
    Il  comune  di  BRENTONICO  (provincia  di  Trento)  ha adottato,
l'8 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
che  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  sara'  applicata  nel  comune  di Brentonico nelle seguenti
misure:
    a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    b) aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale;
    c) aliquota maggiorata  al  6,5 per mille per abitazioni tenute a
disposizione  e  non locate per frazioni di anno inferiori a mesi due
(anche  cumulabili),  diverse  da  quelle di cui alla lettera a), con
esclusione  della seconda abitazione utilizzata dai residenti per uso
proprio  e  dislocata  in  frazioni  diverse da dove e' sita la prima
abitazione.
    (Omissis).
002A2028
    Il  comune  di  BROSSASCO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il
24 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2002 da applicarsi in misura unica a
tutte le basi imponibili;
2. di  prendere  atto  che,  ai  sensi  del  punto  2  del  comma  55
dell'art. 3  della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto   passivo,   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare,  L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno durante il
quale protrae tale destinazione.
    (Omissis).
002A2029
    Il  comune  di  BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
    4  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  unica  abitazione
principale;
    4,8  per  mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni
agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);
    (Omissis).
2. di  adeguare  le fasce di reddito per la detrazione ad Euro 154,94
per la prima casa come segue:
    pensionati  e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti
da una sola persona con redditi fino ad Euro 14.460,79;
    pensionati  e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti
da due o piu' persone con redditi fino ad Euro 17.043,08.
    Per  i  nuclei  familiari  con portatori di handicap il limite di
reddito   si  incrementa  rispettivamente  di  Euro  836,33  ed  Euro
1.239,50.
    (Omissis).
002A2030
    Il  comune  di  BUSANA  (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
l'11 dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'I.C.I.
ordinaria da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di  stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4,8 per mille, in
favore   delle   persone  fisiche,  soggetti  passivi,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale e alle
pertinenze  di  tale  abitazione  come definite dal regolamento. Alle
unita'  immobiliari  concesse  in uso gratuito ad un parente entro il
primo  grado  (genitore  -  figlio  o viceversa) che viene adibita ad
abitazione  principale,  si applica sia l'aliquota del 4,8 per mille,
sia   la   detrazione  per  l'abitazione  principale,  come  previsto
dall'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento per l'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli  immobili.  Le  denuncie  o  le  auto
dichiarazioni  previste dall'art. 13 comma 2 del suddetto regolamento
I.C.I.,  fatte  pervenire  anche  in  passato  o  che  perverranno al
servizio  tributi  comunale,  dai  soggetti  passivi per fruire delle
citate  agevolazioni,  hanno  valore  anche  per gli anni successivi,
purche'  la  sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano
mantenute;
3. di  stabilire  un'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2002 pari al 7 per
mille da applicare alle aree fabbricabili;
4. di  stabilire in Euro 104, pari a L. 201.372, la detrazione di cui
all'art. 8,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come
sostituito  dall'art. 3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
    (Omissis).
002A2031
    Il   comune   di  CAGNO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
15 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  in  attuazione  delle leggi citate in premessa, per
l'anno  2002  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili nella
misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in
L. 200.000, pari ad Euro 103,29.
    (Omissis).
002A2032
    Il  comune  di  CALDIERO  (provincia  di  Verona) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come di seguito:
    aliquota  per  l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del
contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od
abitazione,  e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I: 5 per mille;
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del
contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od
abitazione: Euro 104.00.
    (Omissis).
002A2033
    Il  comune  di  CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  il  27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
    aliquota abitazione principale: 6 per mille;
    aliquota  abitazione  in  locazione con contratto "concordato" ex
art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille;
    aliquota altri immobili: 6 per mille;
dando  atto  che  dall'imposta  dovuta  per  abitazione principale si
detraggono   fino   a   concorrenza   del   suo   ammontare  Euro 138
(L. 267.205,26).
    (Omissis).
002A2034
    Il  comune  di  CAMPOFELICE  DI FITALIA (provincia di Palermo) ha
adottato,  il  21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Confermare  per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille dell'I.C.I. da
applicarsi  sulle  basi  imponibili ricavate in conformita' di quanto
previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche.
    (Omissis).
002A2035
    Il  comune  di  CANSANO  (provincia  di L'Aquila) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del
comune  di  Cansano  per  l'anno 2002 confermando la misura del 5 per
mille, gia' in vigore per gli anni precedenti;
    (Omissis).
002A2036
    Il  comune  di  CANTALUPO  NEL  SANNIO  (provincia di Isernia) ha
adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da applicare in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 6 per
mille.
    (Omissis).
002A2037
    Il  comune  di CAPPADOCIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
24 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di  determinare la aliquota I.C.I. e la detrazione per l'anno 2002
come segue:
    aliquota I.C.I. ordinaria: 6,5 per mille;
    detrazione    di   Euro 154,94   per   l'abitazione   principale.
    (Omissis).
002A2038
    Il  comune  di  CARBONIA  (provincia di Cagliari) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'Imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 5 per mille ed
operare  sulla  stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla
normativa vigente, come segue:
    4,5 per mille per l'abitazione principale;
    6 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo.
2.  di confermare la detrazione per la prima abitazione, come fissata
dalla norma, in Euro 103,50.
    (Omissis).
002A2039
    Il  comune  di CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano - Cusio -
Ossola)  ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura seguente:
aliquota ordinaria:
    abitazione  principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per
mille;
aliquote diversificate:
    immobili   diversi   dall'abilitazione   principale  e  tenuti  a
disposizione: 7 per mille;
    immobili  diversi  dall'abilitazione  principale  e  locati 6 per
mille;
    immobili  oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge
n. 449/97: 4 per mille
    immobili di categoria A/10 - C - D: 6,5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: Euro 130,00
    (Omissis).
002A2040
    Il  comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
    5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di   determinare   in   L. 200.000  -  Euro 103,29,  e  fino  alla
concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 2002
per l'abitazione principale e pertinenze.
    (Omissis).
002A2041
    Il  comune  di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato,
il   17 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 6 per mille;
002A2042
    Il  comune  di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
11 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa e' di
L. 200.000.
    (Omissis).
002A2043
    Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato,
il  28  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle misure seguenti:
    a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
    b)  aliquota  ridotta  deI  4 per mille per le unita' immobiliari
locali  a  titolo  di  abitazione  principale  con contratto a canone
concordato  stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre
1998, n. 431;
    c) aliquota differenziata deI 7 per mille per:
      gli alloggi non locati e relative pertinenze non locale;
      le aree fabbricabili.
2.   di  confermare  in  L.  280.000  (Euro 144,61)  l'importo  della
detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo;
3.  di  confermare  in  L. 500.000 (Euro 258,23) la detrazione per le
abitazioni   principali   limitatamente  ai  contribuenti  I.C.I.  in
situazioni  di  particolare  disagio economico - sociale, in possesso
delle  condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui
all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
    (Omissis).

                                                           Allegato A

IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2002 DETRAZIONE FINO
        A L. 500.000 (Euro 258,23) PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Condizioni di base per il diritto alla maggiore detrazione

    I  componenti  della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo
non  devono  avere  altre  proprieta'  immobiliari oltre l'abitazione
proncipale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina,
cantina,  ecc.),  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
    Il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del nucleo
familiare  (cioe'  di  tutti  i componenti) imponibile I.R.PE.F. 2001
(comprensivo  del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale
C/6).
    Il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla divisione del reddito
complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F 2001, per i componenti del
nucleo  risultante  dallo  stato di famiglia alla data del 1o gennaio
2002.
    La  maggiore  detrazione spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  resiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto   reale  di  godimento  sulla  medesima  unita'.  Particolari
situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione
1 - Famiglie di pensionati:
    a)  nucleo  familiare  composto  da una o piu' persone almeno una
delle quali di eta' superiore ad anni 65;
    b)  reddito  familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito
all'anno  2001,  non  superiore a L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) annue
lorde  se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000
(Euro 5.146,57) annue lorde per ogni ulteriore componente.
2 - Famiglie numerose:
    a) nucleo familiare con almeno cinque componenti;
    b)  il  reddito familiare complessivo I.R.PE.F. riferito all'anno
2001  non  deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 (Euro
6.713,94) per ogni componente.
3 - Famiglie con portatori di handicap:
    a)  nucleo  familiare  che  include  portatori  di  handicap  con
attestato di invalidita' civile al 100%;
    b)  il  reddito  familiare  non  deve  superare nel suo complesso
l'importo  annuo  lordo  di L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) riferiti al
2001,  se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000
(Euro 5.146,57) annue lorde per ogni ulteriore componente.
4 - Famiglie assistite:
    a)   soggetto   passivo   avente  diritto,  in  base  ai  vigenti
regolamenti   del   comune  di  Castel  Bolognese,  ad  un'assistenza
economica  continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o
con pagamento della sola quota fissa. Criteri applicativi
    La  richiesta-autocertificazione  dovra' essere inviata, entro il
termine  per  il  pagamento  della  prima rata I.C.I. 2001 (30 giugno
2002),  tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Castel
Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano al medesimo
indirizzo.
    I  contribuenti che hanno inviato la richiesta-autocertificazione
potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere
conto della detrazione richiesta.
    Nel  caso di comproprieta' a contitolarita' sull'unita' abitativa
da  parte  di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la
suddetta   richiesta-autocertificazione  dovra'  essere  prodotta  da
ciascun soggetto passivo.
    L'amministrazione    comunale    si    riserva    di   richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo n. 504/1992.     (Omissis).
002A2044
    Il  comune  di  CASTEL  SAN  GIORGIO  (provincia  di  Salerno) ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5  per  mille  per le abitazioni
principali e per quelle che comunque usufruiscono della detrazione di
L.  250.000  per abitazione principale, e delle relative pertinenze e
di  aumentare  al 6 per mille l'aliquota per le tipologie di immobili
al  fine  di  garantire  quanto  gia' indicato in premessa che qui si
intende riportato integralmente;
2.  di  confermare, altresi', la detrazione di L. 250.000 annue per i
contribuenti  possessori  dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze.
    (Omissis).
002A2045
    Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il
30   novembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di ridurre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2002  per l'abitazione principale determinandola al 4,5 per mille con
detrazione  di  L.  200.000  e  di  confermare quella ordinaria nella
misura del 6 per mille;
di  confermare per l'anno 2002 quanto gia' previsto dalla delibera di
consiglio  comunale  n.  3  del  23 febbraio 2000 riguardo l'aliquota
agevolata  dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5
per  mille  a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al
recupero di unita'
immobiliari  inagibili  od  inabitabili  finalizzati  al  recupero di
immobili  di  interesse  storico  od  architettonico  localizzati nei
centri storici o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
di  evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sara' applicata
limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto dei detti interventi e
per la durata di tre armi a decorrere dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
002A2046
    Il  comune  di  CASTELLETTO  MERLI  (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  che  per  l'anno  2002  l'aliquota  rimarra' invariata
rispetto all'anno precedente nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
002A2047
    Il   comune  di  CASTELLO  D'ARGILE  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato,  il  17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 la misura delle aliquote da applicare
per  la  determinazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili come
segue:
    al 4 per mille:
      a)  fabbricati  realizzati  per  la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione e alienazione di immobili,
      b)  unita'  immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi),
che al 31 dicembre risultano sfitte, a condizione che:
        l'unita'  immobiliare  venga  ceduta  in affitto con regolare
contratto registrato a terzi;
        l'unita'   immobiliare   venga  utilizzata  direttamente  dal
soggetto passivo;
    al 5 per mille:
      a) abitazione principale;
      b) abitazione beata con contratto registrato, a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;
      c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  secondo  grado,  che  la  occupano  quale  loro  abitazione
principale;
      d)  abitazione  posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  un  altro  comune, per ragioni di servizio e/o lavoro,
qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione
principale, dai familiari del possessore;
      e) immobili posseduti dalle Associazioni Religiose;
    al 5,8 per mille:
      a) terreni agricoli;
    al 6,5 per mille:
      a)  immobili  diversi  dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e
residenze secondarie;
    al 7 per mille:
      a) aree fabbricabili;
      b) alloggio non locato;
2.   di   fissare   la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in
Euro 103,29;
3.  di  riconoscere  ai  sensi  dell'art.  3 della legge n. 122 deI 9
maggio  1997 la detrazione di Euro 113,62 ai pensionati possessori di
prima  casa,  compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e
solo  di  quella  proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2002
(con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che
rientrano nelle seguenti fattispecie:
    pensionato  unico  componente nucleo familiare con trattamento di
pensione al minimo (per l'anno 2001 Euro 4.960,93 - L. 9.605.700);
    pensionati  comproprietari  unici componenti nucleo familiare con
trattamento di pensione al minimo pro-capite;
    pensionati  comproprietari  unici componenti nucleo familiare dei
quali  :  uno  con  trattamento  di  pensione al minimo e l'altro con
trattamento  superiore  al  minimo; in questo caso la detrazione piu'
elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura
proporzionale alla quota di proprieta';
    nucleo  familiare  composto da pensionati o pensionato e soggetto
che,  a  causa  di  difetto  fisico  o  mentale o infermita' si trova
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro;
4. di dare atto che:
    il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2002 e' superiore a
quanto realizzato per l'anno 2001;
    i  contribuenti  interessati  alla riduzione di aliquota al 4 per
mille  per  le  unita'  immobiliari  rientranti  nella  categoria  C1
(negozi),  sfitte al 31 dicembre 2001 e che vengano cedute in affitto
o utilizzate direttamente dal contribuente di cui al punto 1, lettera
b)  dovranno  presentare  dichiarazione  sostitutiva  entro i termini
previsti  per  il versamento della prima rata di acconto, nel caso in
cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel
caso  in  cui  il  diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui
l'imposta si riferisce;
    i  contribuenti  interessati  alla riduzione di aliquota al 5 per
mille  per  le abitazioni di cui al sopracitato punto 1) - lettere b)
c) d) - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini
previsti  per  il versamento della prima rata di acconto, nel caso in
cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel
caso  in  cui  il  diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui
l'imposta si riferisce;
    che  i  contribuenti  interessati all'elevazione della detrazione
sull'abitazione  principale  rientranti nelle fattispecie prevista al
punto  3  di  cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva
entro  i  termini  previsti  per  il  versamento  della prima rata di
acconto  o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel
secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
  che  l'Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato;
  che,  nel  caso  di  dichiarazione  infedele, verranno applicate le
sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
002A2048
    Il  comune  di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'aliquota ralativa all'I.C.I. per l'anno 2002 e' stata fissata nella
misura  del  6  per  mille  e  che  la  detrazione  per  l'abitazione
principale ammonta a Euro 103,29 - (L. 200,000);
e'  stata  fissata  un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli
immobili posseduti da Enti organismi senza fine di lucro.
    (Omissis).
002A2049
    Il  comune  di  CASTELNUOVO  BOCCA  D'ADDA (provincia di Lodi) ha
adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I  che  sara'
applicata nella misura unica del 5 per mille.
2.   di   determinare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  in  Euro 103,29 (L.
200.000).
    (Omissis).
002A2050
    Il  comune  di CASTIGLIONE DELLA PESCA (provincia di Grosseto) ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art, 6
del  decreto  legislativo  n.  504/92  e  successive modificazioni e'
applicata  alla  base  imponibile  per  l'anno  2002,  nelle seguenti
misure:
    4 per mille per:
      unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come
definita  dall'art, 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992, cosi'
come modificato dall'art, 3 comma 55 della legge 662/1996;
      unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute
in  aggiunta  a  quella  utilizzata  come  abitazione  principale del
possessore  o  dei  suoi  familiari data in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale entro il secondo grado;
      unita'   immobiliari   (cantina,   garage,  box,  soffitta)  di
pertinenza   dell'abitazione   principale   anche   se   diversamente
accatastate;
      unita'  immobiliari  possedute  oltre  alla  prima,  locate con
contratto  regolarmente  registrato ad un soggetto residente ed usate
come abitazione principale dai locatari;
  4,5 per mille per:
      terreni agricoli;
      aree fabbricabili;
      unita'  immobiliari  nelle  quali  il  proprietario  svolge  la
propria  attivita' artigianale, commerciale, industriale sia in forma
individuale  sia  societaria  e  precisamente  le  seguenti categorie
catastali:  C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per
esercizi  sportivi,  D1-opifici,  D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e
cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati
per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze
industriali,   D8-fabbricati   costruiti   per  particolari  esigenze
commerciali,   D9-edifici  galleggianti,  D10-residence,  D11-scuole,
D12-posti barca e stabilimenti balneari;
    7,5 per mille per:
      unita'  immobiliari ad uso abitativo non locati per i quali non
risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
    7 per mille per:
      unita'  immobibiari  diverse  dalle abitazioni principali e non
comprese nelle fattispecie precedenti.
2.   di  confermare  in  L.  400.000  la  detrazione  per  abitazione
principale.
    (Omissis).
002A2051
    Il  comune  di  CAVACURTA  (provincia  di  Lodi)  ha adottato, il
10 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002,  per  i motivi specificati in
premessa,  l'aliquota  I.C.I.  come  segue: aliquota ridotta al 5 per
mille  con  detrazioni  di  L. 200,000 per i possessori di abitazione
principale  e  relative pertinenze; aliquota ordinaria al 7 per mille
per  i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti
gli altri immobili.
    (Omissis).
002A2052
    Il  comune  di CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 15
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   mantenere   invariata  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille;
    (Omissis).
002A2053
    Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, i8
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare per l'anno 2002, l'aliquota differenziata da applicare in
questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura:
  4.5 per mille aliquota ordinaria;
  6  per  mille per immobili classificati o classificabili nel gruppo
catastale A che non siano abitazione principale e loro pertinenze.
di  fissare  la  detrazione  prevista  per l'abitazione principale in
Euro 103,30.
    (Omissis).
002A2054
    Il  comune  di  CAVRIANA  (provincia  di  Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'Imposta
comunale  sugli immobili, stabilite con deliberazione consiliare n. 5
del  29  febbraio 2000 e confermate con atto G.M, n. 3 del 10 gennaio
2001:
  4,5 per mille per le abitazioni principali;
  6,5  per  mille  per  l'aliquota  ordinaria (terreni agricoli, aree
fabbricabili e altri fabbricati);
  L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
2.  di  utilizzare come modalita' di versamento dell'imposta comunale
sugli   immobili   per   l'anno   2002   il   versamento  diretto  al
concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso
il  comune,  ovvero  su apposito conto corrente intestato al predetto
concessionario.
    (Omissis).
002A2055
    Il  comune  di  CERCOLA  (provincia di Napoli) ha adottato, il 14
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. approvare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    per abitazioni locate: 6 per mille;
    abitazioni non locate: 7 per mille.
2. approvare  per  l'anno  2002  in  Euro 154,94  la  detrazione  per
l'abilitazione principale.
    (Omissis).
002A2056
    Il  comune  di  CEREA  (provincia  di  Verona) ha adottato, il 22
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota che sara' pubblicata in
questo comune nella misura:
    4,5 per mille per la casa di abitazione principale e pertinenze;
    5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di  determinare,  la  detrazione  d'imposta  da  effettuare  sulla
abitazione principale, in Euro 129,11;
    (Omissis).
002A2057
    Il  comune di CERIANO LAGHETTO (provincia di Milano) ha adottato,
il  18 dicembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.   di  fissare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per  l'applicazione
nell'ambito  del  territorio  comunale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nella seguente misura:
    4,5  per  mille  per abitazione principale con detrazione di Euro
103,30;
    5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in
linea retta entro il primo grado con detrazione di Euro 103,30;
    6 per mille per aliquota ordinaria;
    6,5   per  mille  per  immobili  facenti  parte  della  categoria
catastale  D1  e  D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle
imprese artigiane;
    (Omissis).
1.  di  modificare  l'art. 3 della deliberazione consiliare n. 47 del
29 settembre  1998,  modificato  dalla  deliberazione  del C.C. n. 52
dell'8 luglio  1999,  riguardante il regolamento ICI con il seguente:
"a  partire  dall'anno  2002 i versamenti dell'imposta comunale sugli
immobili  devono  essere  effettuati  esclusivamente  alla  tesoreria
comunale  del  comune  di  Ceriano  Laghetto  tramite  conto corrente
postale intestato alla tesoreria comunale o versamento diretto".
    (Omissis).
002A2058
    Il  comune di CERRETO CASTELLO (provincia di Biella) ha adottato,
il  17  novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili, nella misura unica del 5,25 per mille;
2. di confermare in euro 103,29 la detrazione prima casa.
    (Omissis).
002A2059
    Il  comune  di CERTOSA DI PAVIA (provincia di Pavia) ha adottato,
il   6  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione di legge lire 200.000.
    (Omissis).
002A2060
    Il  comune  di  CHIVASSO  (provincia di Torino) ha adottato, il 1
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2002  le stesse aliquote dell'imposta
comunale    sugli   immobili   in   vigore   per   l'anno   2001   e,
conseguentemente, di prevedere:
    l'aliquota  ordinaria  dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura del 6,5 per mille;
    l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale nella misura del 4,4 per mille;
    l'aliquota  differenziata  per  i terreni agricoli, fissata nella
misura del 6 per mille;
    le  aliquote  agevolate  a  favore  dei  proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili,  o  interventi  finalizzati  al  recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle
unita'  immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure
del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale;
2. di  continuare  a  considerare  direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
3. di   continuare  ad  applicare  l'aliquota  ridotta  prevista  per
l'abitazione  principale altresi' alla prima pertinenza della stessa,
purche' utilizzata dal contitolare dell'unita' immobiliare o dai suoi
conviventi,  come  meglio specificato nell'art. 3-bis del regolamento
comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili.
di  proporre  al  consiglio comunale di confermare la detrazione e la
maggiore  detrazione  per  l'abitazione principale gia' in vigore per
l'anno  2001  cosi' come determinato con deliberazione del C.C. n. 16
del 19 marzo 2001.
    (Omissis).
002A2061
    Il  comune  di  CICONIO  (provincia di Torino) ha adottato, il 27
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   determinare   nella  misura  del  5,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2002, da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
    (Omissis).
002A2062
    Il  comune  di  CISON  DI  VALMARINO  (provincia  di  Treviso) ha
adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le misure delle aliquote dell'imposta
comunale  sugli immobili del 6 per mille per le abitazioni principali
e del 7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazioni
principali ed aree fabbricabili;
2. di confermare in euro 130,00 (pari a lire 251.715) la misura della
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
    (Omissis).
002A2063
    Il  comune di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il
22 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  riconfermare  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
2. di  proporre al consiglio comunale di riconfermare per l'anno 2002
la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
in euro 103,29.
    (Omissis).
002A2064
    Il  comune  di  CITERNA  (provincia  di  Perugia) ha adottato, il
31 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  applicare  nell'anno 2002 per quanto sopra esposto le seguenti
aliquote I.C.I.:
    aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
    aliquota maggiorata pari al 7 per mille per terreni edificabili;
    aliquota maggiorata pari al 7 per mille per abitazioni e relative
pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale.
    (Omissis).
002A2065
    Il  comune  di  CLAVIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 18
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6  per  mille  per  l'abitazione
principale  e  del  6,5  per  mille  per  tutti  gli  altri immobili,
confermando  in  Euro  103,29  la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
    (Omissis).
002A2066
    Il  comune  di  CODIGORO  (provincia  di Ferrara) ha adottato, il
10 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
A)  di  determinare  le  aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura
del:
    6,5  per  mille  (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad
abitazione  principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti
gli immobili non compresi nelle fattispecie seguenti;
    7  per  mille  per  le  abitazioni non locate e per le abitazioni
tenute  a  disposizione  e  relative  pertinenze. L'imposta dovuta e'
rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione;
    4  per mille per i fabbricati di nuova costruzione esclusivamente
posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di
attivita'   industriali,   artigianali  o  commerciali  e,  comunque,
potenzialmente  da  accatastare nelle categorie catastali D1, D2, D7,
D8 e C1, C3.
    A  decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'aliquota agevolata del 4
per  mille  si  applica  per  tre anni a partire dalla data di inizio
dell'attivita'  industriale,  artigianale  e  commerciale  al fine di
favorire  nuovi  insediamenti  produttivi  allo scopo di creare nuove
occupazioni.
    Tale  agevolazione  non  si  applica  se  il  fabbricato di nuova
costruzione,  potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali
sopracitate,  e'  posseduto  ma  non  utilizzato  per  l'esercizio di
attivita'  industriali  artigianali  o  commerciali  ed  e'  pertanto
soggetto ad aliquota ordinaria.
B)  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale, e
pertanto  con  diritto  all'applicazione  della  detrazione, l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
C)  di  determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro
103,29  (L. 200.000)  elevabile  a  Euro  258,23  (L. 500.000) per le
famiglie  in  stato  di  disagio  economico-sociale. Dette detrazioni
vanno  rapportate  al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione,  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
    Il  riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene
riconosciuto  con  riferimento  al  reddito  relativo  all'anno  2001
secondo i criteri adottati dalla giunta comunale con deliberazione n.
595 del 6 dicembre 2001 e precisamente:
Imponibile  lordo,  dedotto  il  reddito  dell'abitazione principale:
    1)  pensionati  e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano
un  reddito da pensione non superiore a Euro 8.197,72 (L. 15.873.000)
annui  lordi  riferito  all'anno  2001  ed  essere  in condizione non
lavorativa;
    2)   pensionati   e   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'   civile   con   reddito   annuale   imponibile  ai  fini
dell'l.R.PE.F.,  di  tutti  i componenti del nucleo famigliare fino a
Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000). Per
ogni persona a carico;
    3)   disoccupati   con   reddito   annuale  imponibile,  ai  fini
dell'I.R.PE.F.,  di  tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a
Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000). Per
ogni persona a carico;
    4) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed
eventuale  annesso  garage  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente nel 1o gennaio 2002;
      a) nucleo famigliare composto da 6 persone o piu' componenti al
1o gennaio 2002;
      b)  reddito  famigliare  riferito all'anno 2001 non superiore a
Euro  49.220,41  (L. 95.304.000) lordi annui nel caso di una famiglia
di  sei  componenti,  a  tal  reddito  si  aggiungono  Euro  8.197,22
(L. 15.873.000) lordi annui per ogni componente superiore a 6.
    5)  titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti  regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto
ai punti precedenti.
    Gli   interessati   dovranno   presentare   apposita   istanza  o
autocertificazione  entro  il  30  giugno 2002 con effetto per l'anno
stesso,   per   ottenere   il   riconoscimento  del  diritto  a  tale
agevolazione,  stabilendo che le domande si intendono accolte qualora
non  venga  notificato  un provvedimento di diniego nei trenta giorni
successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente.
D)  di comunicare al concessionario della riscossione della provincia
di  Ferrara  Sifer  S.p.a.,  la  misura  delle  aliquote  come  sopra
determinate per le finalita' di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
002A2067
    Il  comune  di  COLLE  D'ANCHISE  (provincia  di  Campobasso)  ha
adottato,  il  13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  alliquote  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
    aliquota unica: 4,5 per mille;
2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue: tutti L. 200.000.
    (Omissis).
002A2068
    Il   comune  di  COLLERETTO  GIACOSA  (provincia  di  Torino)  ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  nel  5  per mille l'aliquota dell'imposta comunale
(I.C.I.)  per  l'anno  2002  e nel 6 per mille l'aliquota per terreni
edificabili;
2.  di  dare  atto  che  non  saranno applicate ulteriori detrazioni,
riduzioni  o  diversificazioni  oltre  a  quelle  gia' previste dalla
legge.
    (Omissis).
002A2069
    Il  comune  di  COLOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione sull'abitazione principale in Euro
129.00 annue.
    (Omissis).
002A2070
    Il  comune  di  COLOGNOLA  AI  COLLI  (provincia  di  Verona)  ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come di seguito:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota  per  l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del
contribuente  e  per  i  fabbricati  ad  essa  equiparati,  ai  sensi
dell'art. 22  del  regolamento  per l'applicazione dell'l.C.I.: 5 per
mille;
    detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del
contribuente Euro 103,30.
    (Omissis).
002A2071
    Il  comune  di  COMABBIO  (provincia  di Varese) ha adottato, l'8
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002,  (omissis) l'aliquota I.C.I. nella
misura  del  6  per  mille  da  calcolarsi sul valore degli immobili,
tenuto  conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1 commi 48 e 51
della legge n. 662/1996;
di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di Euro 103,29
(L. 200.000) per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2072
    Il  comune  di  CONFIENZA  (provincia  di  Pavia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno   2002   nelle  misure:  5  per  mille  per  tutte  le  unita'
immobiliari.
    (Omissis).
002A2073
    Il  comune  di  COPPARO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14
dicembre  2001  e  il  21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili
di  cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 504/1992, con
aliquota unica del 5,5 per mille;
    (Omissis).
1.  a norma dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modificazioni,  per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili, la detrazione per abitazione
principale  e'  elevata  da  Euro  103,29  (L. 200.000) a Euro 258,23
(L. 500.000) nei confronti delle categorie di soggetti in particolari
condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
    a)   pensionati   o   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  in  condizione  non  lavorativa  SINGLE (nucleo
familiare  monocomposto) con reddito complessivo 2001 non superiore a
Euro  8197,72  (L. 15.873.000),  proprietario  o  titolare  di  altro
diritto  reale  della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione
principale  e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale
C/6  (garage,  rimesse,  autorimesse)  non  piu'  di due. La maggiore
detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo
di  proprieta'  o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in
aggiunta   all'abilitazione  principale  e  relative  pertinenze.  La
detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
    b)   pensionati   o   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'   civile,   in  condizione  non  lavorativa  con  reddito
complessivo  2001  di  tutto il nucleo familiare non superiore a Euro
13238,34  (L. 25.633.000) incrementato di Euro 1012,77 (L. 1.961.000)
per  ogni  persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto
reale   della   sola   unita'  immobiliare  destinata  ad  abitazione
principale  e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale
C/6  (garage,  rimesse,  autorimesse)  non  piu'  di due. La maggiore
detrazione  non  si  applica  pertanto,  se  il  soggetto o gli altri
componenti  il  nucleo  posseggono  a  titolo  di  proprieta' o altro
diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione
principale  e  relative  pertinenze.  La detrazione non si estende in
ogni caso alle pertinenze.
Allo scopo di cui ai punti a) e b) dei comma 1, si precisa:
    per reddito complessivo si intende:
      redditi  assoggettabili  a I.R.PE.F. (imponibile al lordo delle
detrazioni  e  riduzioni  di  legge,  interessi sui depositi bancari,
postali, ecc...)
      rendite  di  capitali,  titoli  di Stato, obbligazioni, somme e
contributi  erogati  da enti pubblici o privati, pensioni di guerra e
relative  indennita'  accessorie,  pensioni  privilegiate,  pensioni,
assegni,  indennita' erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti, pensioni sociali.
    per nucleo familiare si intende:
      il  nucleo  di  persone  residenti  nella  medesima  abitazione
indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
    per abitazione principale si intende:
      l'unita'  immobiliare  ad uso abitativo nella quale il soggetto
passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale
e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ai  sensi  dell'art. 15  del  regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e'  riconosciuta  abitazione
principale  anche  quella  concessa dal possessore a parenti in linea
retta  di  primo  grado  che  la  utilizzano  quale  loro  abitazione
principale, tale disposizione e' limitata alla detrazione di legge.
Per  gli  scopi  di  cui  ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti
delle  categorie  di  soggetti  individuate  si  fa  riferimento alla
situazione esistente al 1o gennaio 2002.
2. di stabilire dal 2 al 31 maggio il termine per la presentazione da
parte  degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del
diritto.  La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un
provvedimento,  motivato,  di  diniego entro il termine del 20 giugno
2002 da parte del funzionario responsabile.
    (Omissis).
002A2074
    Il  comune  di  CORIO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di dare atto e confermare che le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 sono
le seguenti:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota  per  abitazione  principale  (residenza  anagrafica)  e
pertinenze: n. 1 fabbricato per cat. C/2 - C/6 - C/7: 5,75 per mille;
    aliquota   per   abitazioni   date  in  locazione  con  contratto
registrato,  a  persone che le utilizzano come abitazioni principali:
5,75 per mille;
    aliquota  per  le  abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti
fino al primo grado (genitori-figli-fratelli/sorelle) che le occupano
come abitazioni principali: 5,75 per mille;
    aliquota per le abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti
presso istituti di ricovero o sanitari: 5,75 per mille;
di   determinare   in   Euro   104,00  l'importo  per  la  detrazione
dell'imposta  I.C.I.  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
    (Omissis).
002A2075
    Il  comune  di  COSEANO  (provincia  di Udine) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti
aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
    l'aliquota del 5,5 per mille;
    la detrazione per abitazione principale di L. 200.000;
    l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
per   la  durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2.  di  dare  atto  che  le stesse troveranno applicazione in base al
regolamento comunale I.C.I. vigente, salvo diversa determinazione del
consiglio comunale.
    (Omissis).
002A2076
    Il  comune  di  COSTABISSARA  (provincia di Vicenza) ha adottato,
l'11  dicembre  2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta I.C.I. e
le detrazioni nella misura seguente:
    aliquota generale: 7 per mille;
    aliquota abitazione principale: 5 per mille;
    aliquota terreni agricoli: 6 per mille;
    aliquota  per  immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro
il primo grado: 5 per mille;
    aliquota  per  immobili  locati con contratto registrato ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 5 per mille;
2.  di  applicare  l'aliquota  ridotta  al  quattro  per  mille  e la
detrazione di Euro 258,00 (L. 499.558) alle abitazioni principali dei
nuclei familiari ricadenti nelle seguenti fattispecie:
    abitazione  occupata  da nucleo familiare con reddito complessivo
costituito  esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non
superiori   alla   pensione  minima  I.N.P.S.  erogata  a  lavoratori
dipendenti;
    abitazione  occupata  da vedova o vedovo, con figli a carico, che
percepisca esclusivamente pensione di reversibilita';
    abitazione  occupata  da  nucleo familiare convivente con persona
handicappata  (ai  sensi  della  legge  5  febbraio 1992 n. 104), con
invalidi  al  cento per cento, con anziani non autosufficienti la cui
condizione sia certificata da parte degli organi competenti;
    abitazione occupata da nucleo familiare nel quale vi siano almeno
quattro  figli  conviventi  avente  un  reddito  complessivo  massimo
annuale non superiore a 50.000,00 euro (L. 96.813.500).
Il  diritto  alle agevolazioni sopra descritte si ottiene presentando
una   autocertificazione  all'ufficio  tributi  entro  i  termini  di
scadenza della denuncia annuale I.C.I.
3.  di  fissare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'abitazione
principale   nella   misura  unica  di  Euro  104,00,  come  previsto
dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662;
4.  di  determinare  per  l'anno  2002 la detrazione per l'abitazione
principale nella misura unica di Euro 104,00 per immobili concessi in
uso gratuito ai parenti entro il primo grado;
5.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
002A2077
    Il  comune  di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  -  (I.C.I.)  da  applicarsi  in questo comune, nella
misura unica del 5,5 per mille
2.  di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma
2,  dell'art. 6,  del  decreto  legislativo n. 504/1992 e s.m.i., ne'
alcuna  riduzione  od  elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del
medesimo decreto e s.m.i.
    (Omissis).
002A2078
    Il  comune  di  COZZO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare  ed  applicare con effetto 1o gennaio 2002 l'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  con  l'aliquota  del 6 per mille
secondo   le  modalita'  delle  vigenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari;
di  confermare  in  L. 200.000  ora  pari a Euro 103,29 la detrazione
relativa  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale
cosi' come previsto dalla legge.
    (Omissis).
002A2079
    Il  comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il
23 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni gia' stabilite
per il 2001, ad esclusione delle specifiche disposizioni vigenti solo
per  l'anno  2001  per  le  unita' immobiliari colpite dall'alluvione
2000, come appresso:
    di applicare quale aliquota ordinaria dell'I.C.I. per l'anno 2002
il  6 per  mille  per tutte le categorie di immobili ad eccezione che
per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  per  i quali
l'aliquota I.C.I. viene confermata nel 5 per mille;
    di  disporre che dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale deI soggetto passivo si detraggono:
      Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione e che se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alle  quote per la quale la
destinazione stessa si verifica;
      Euro  118,79  per i nuclei familiari conviventi nell'abitazione
principale  il  cui  reddito  complessivo  annuo  non superi gli euro
18.075,99  lordi,  dando  atto  che  per  usufruire  di  quest'ultima
detrazione    dovra'    essere   presentata,   all'ufficio   Tributi,
autocertificazione  dei  redditi  2001, entro la scadenza fissata per
l'acconto;
      di dare atto che, oltre a quanto sopra specificato, non operano
altre  agevolazioni,  riduzioni  o  detrazioni per il tributo I.C.I.,
oltre quelli di legge;
      di   ribadire   che   l'imposta  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili,  e  limitatamente  durante il periodo dell'anno durante il
quale sussistono tali condizioni, e' ridotta al 50% e che la relativa
inagibilita'  o  inabitabilita' e' accertata dall'ufficio Tecnico con
perizia  a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione
o,  in  alternativa,  il  contribuente  ha  la facolta' di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 e ss.mm.ii.
    (Omissis).
002A2080
    Il  comune  di  CUCCARO  MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  determinare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura differenziata
in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    abitazione principale 5,5 per mille;
    detrazione euro 113,62;
    immobili tenuti a disposizione 5,5 per mille.
(Sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti
come residenza secondaria).
    aliquota agevolata 3 per mille.
(A favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili).
    Tale aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
002A2081
    Il  comune  di  CUCEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  come  decisione  finale  la  proposta della giunta
comunale  n.  65  del  23 novembre 2001 che determina per l'anno 2002
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che sara'
applicata in questo comune nella seguente misura:
    5 per mille: prima casa e terreni agricoli;
    5,5  per  mille:  unita' immobiliari censite nelle cat. catastali
C/2 - C/6 - C/7;
    6,5  per  mille: unita' immobiliari non comprese nelle precedenti
categorie e terreni edificabili
    (Omissis).
3.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
determmata in lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
002A2082
    Il  comune  di  CUGGIONO  (provincia di Milano) ha adottato, il 9
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, nella misura di cui al prospetto
seguente  le  aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  l.C.I.,  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504;
    a)   unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e
pertinenze, aliquota 4,7 per mille;
    terreni agricoli, aliquota 4,7 per mille;
    altri immobili, aliquota 5,5 per mille;
    aree fabbricabili, aliquota 5,5 per mille.
2.   di  determinare  ai  sensi  dell'art. 8,  comma  3  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e  s.m. per l'anno 2002, le
detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi
percettori  di redditi I.N.P.S. (pensionati, cassa integrati, persone
in  mobilita)  aventi  reddito complessivo annuo del nucleo familiare
dimorante  abitualmente  nell'immobile riferito all'anno 2001 inclusi
gli  eventuali  redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non
compresi  nella  dichiarazione  annuale dei redditi, non superiore ai
seguenti valori:

=====================================================================
  Numero componenti nucleo familiare  |       Importo in Euro
=====================================================================
1                                     |    5.164,57 (lire 10.000.000)
2                                     |    8.521,54 (lire 16.500.000)
3                                     |   11.103,82 (lire 21.500.000)
4                                     |   13.066,36 (lire 25.300.000)
5                                     |   15.235,48 (lire 29.500.000)
6                                     |   17.249,66 (lire 33.400.000)
7 e oltre                             |   19.263,84 (lire 37.300.000)
Detrazioni Euro 129,11 (lire 250.000)

    b)  di  stabilire  che  ai  sensi deIl'art. 3 comma 55 modificato
dall'art. 8   del   decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  504
dall'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliari  adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivise,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del suo
ammontare,  Euro 103,29  (pari  a Lire 200.000) rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
3.  di  dare  atto  che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto
legislativo  504/1992  come  sostituito  dall'art. 3,  comma 55 della
legge  23 dicembre 1996 n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50% per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni,  da  accertarsi  con  le  modalita' previste dal medesimo
comma;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata,  compre  previsto dal comma 56
dell'art. 3 della legge 662/1996.
    (Omissis).
002A2083
    Il  comune  di  CURTATONE  (provincia di Mantova) ha adottato, il
6 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille;
    Aliquota  del  5,5  per  mille  ai  proprietari  che concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
definite   dall'accordo   territoriale  della  provincia  di  Mantova
(escluso  il  capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.
431  del decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici del 5
marzo 1999;
    Aliquota  del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali
non  risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due
anni (art. 2, comma 4 legge n. 431/1999);
    Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili:
2.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di
Euro 103,29 (pari a L. 200.000);
3.   di   estendere   ai   sensi   dell'art. 8  del  regolamento  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili, la detrazione
per  abitazione  principale  di  Euro  103,29  (pari a L. 200.000), a
quelle  unita'  immobiliari  concesse  dai  proprietari  in  comodato
gratuito  ai  familiari  entro il primo grado di parentela e usate da
questi  ultimi  come abitazione principale. Il comodato gratuito deve
avere   forma   pubblica   ed   essere  comunicato  dal  proprietario
congiuntamente  al  comodatario  entro  l'anno  d'imposta all'ufficio
tributi;
    (Omissis).
002A2084
    Il  comune  di  DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
23 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 le vigenti aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a)  5,5  per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  intendendo  tale  solo  quella  che  il soggetto passivo
(proprietario  o  titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sull'immobile)   residente   nel   comune  di  Diano  d'Alba,  occupa
direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di
euro  103,291,  unitamente  alle pertinenze individuate in numero due
autorimesse per ogni abitazione principale;
    b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni.
    (Omissis).
002A2085
    Il  comune  di  DIGNANO  (provincia  di Udine) ha adottato, il 28
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro
103,29 (Lire 200.000).
    (Omissis).
nella  misura  del  4  per  mille l'aliquota per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  in  favore  delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune di Dignano ed in tutti i
casi  riportati  all'art. 3  del  vigente  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
nella  misura  del  5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri
immobili   diversi   dall'abitazione   principale  di  cui  aI  punto
precedente.
    (Omissis).
002A2086
    Il  comune  di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il
30   novembre   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota  ridotta  pari  al  4,5  per mille per le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale del soggetto passivo,
considerandosi  tali  anche gli altri immobili parificati alle stesse
dal regolamento citato in premessa;
aliquota  pari aI 4,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili
ovvero  inabitabili  cosi'  come  previsto  dall'art. 8  comma  1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
aliquota  pari  al 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi
dagli stessi di cui ai commi precedenti;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte fino a
concorrenza del suo ammontare Euro 139,44 L. 269.993.
    (Omissis).
002A2087
    Il  comune  di  DRENCHIA  (provincia di Udine) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'I.C.I., nella
misura del 5 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione prevista per l'immobile adibito ad
abitazione principale nella misura di Euro 103,29;
3. di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996
e successive modifiche ed integrazioni;
    (Omissis).
002A2088
    Il  comune  di  DUBINO  (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione
principale e del 5 per mille per le altre abitazioni;
2.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
stabilita in Euro 113,62;
    (Omissis).
002A2089
    Il   comune   di  ENEMONZO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato,
l'11 dicembre  2001 e il 28 dicembre 2001 , la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di stabilire per il 2002 l'aliquota I.C.I. come segue:
    per l'abitazione principale e sue pertinenze al 4,5 per mille;
    aliquota I.C.I. per tutti i restanti immobili aI 7 per mille;
    (Omissis).
2.  di  prendere  atto  di quanto deliberato dalla giunta con atto n.
327/2001 in merito all'aliquota I.C.I. per il 2002;
3.  di  rideterminare  come  segue  la  detrazione  per  l'abitazione
principale:
      elevare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale e per le
dipendenze  della  stessa  da  L.  200.000  a L 250.000 per tutti gli
edifici    comunque    classificati    nelle   categorie   catastali,
indistintamente   rispetto  ai  nuclei  familiari  che  negli  stessi
risiedono;
      elevare da L. 200.000 a L 300.000 la detrazione per gli edifici
occupati  da  persone sole con godimento del solo reddito di pensione
non  superiori  ad  annue  L.  13.000.000 oltre al reddito della sola
abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi
da  pensione  non  superiori  ciascuno  al  minimo  I.N.P.S. oltre al
reddito della sola abitazione principale;
      elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000
a  L.  400.000 per gli edifici posseduti da nuclei familiari composti
da persone di eta' inferiore ai trentacinque anni;
    (Omissis).
002A2090
    Il  comune  di  ERBUSCO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.,  che  sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, in Euro 103,30;
3.  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art. 4  del  regolamento per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili, approvato con
deliberazione  del  C.C.  n. 91 del 12 dicembre 1998, esecutiva, sono
parimenti  considerate  abitazioni  principali quelle concesse in uso
gratuito ai parenti di primo grado in linea retta;
    (Omissis).
002A2091
    Il  comune  di  FAUGLIA  (provincia  di  Pisa)  ha  adottato,  il
13 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
aliquota  ridotta  del  5  per  mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune  di Fauglia per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e
non  occupati)  ad  esclusione dell'abitazione principale di soggetti
residenti all'estero;
detrazione per abitazione principale Euro 103,291.
    La  detrazione  per  l'abitazione  principale da Euro 103,291 (L.
200.000)  a  Euro  258,228  (L.  500.000)  alle seguenti categorie di
soggetti passivi:
      disabili  totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone
nella  suddetta  situazione)  a  condizione di essere possessori solo
dell'unita'  immobiliare  per  la  quale  viene richiesta la maggiore
detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore
all'importo  di  L. 40.000.000  (Euro  20.658,28)  annui  (escluso il
reddito  del  fabbricato  per  il  quale  si  chiede  la detrazione e
dell'eventuale   pertinenza,   oltre   ad   eventuali  indennita'  di
accompagnamento);
      possessori  solo  dell'immobile  per  il  quale viene richiesta
la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si
riferisce  l'imposta  un reddito complessivo familiare lordo, escluso
il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non
superiore  a  L. 18.000.000  (Euro  9.296,22)  per  nuclei  familiari
composti  da  un  componente,  incrementato  di  L.  3.000.000  (Euro
1.549,37) per ogni componente il nucleo.
    L'applicazione   del   beneficio  dell'ulteriore  detrazione  per
l'abitazione principale e' subordinata alle seguenti condizioni:
      che  gli  altri  componenti del nucleo familiare non possiedano
alcuna proprieta' immobiliare;
      che   l'immobile  per  il  quale  viene  richiesta  la maggiore
detrazione  non  sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7, A/8,
A/9);
      che  i  contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra
descritti,  debbano  presentare  apposita  domanda,  corredata  della
relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002.
    Precisazioni:
      si   considerano  abitazioni  principali  anche  le  abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro
il   secondo   grado,   per   le   quali   e'  possibile  beneficiare
dell'applicazione dell'aliquota prevista per le abitazioni principali
ma   non  della  detrazione  (Dir.  Fisc.  Loc.  n.  34/E/2/1406  del
10 febbraio 1995);
      per  la  concessione  in uso gratuito dovra' essere presentata,
entro  il  30 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
concessione,  da  parte del concessionario e del concedente, apposita
autocertificazione  ai  sensi  della legge n. 15/1968, che si ritiene
tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
    (Omissis).
002A2092
    Il  comune  di  FERRANDINA  (provincia  di Matera) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Omissis  ...  determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.l.
che saranno applicate in questo comune:
    a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;
    b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili;
    c) di  stabilire  la  misura  della  detrazione  per l'abitazione
principale in L. 225.000.
    (Omissis).
002A2093
    Il  comune  di  FIESCO  (provincia  di  Cremona)  ha adottato, il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'Imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;
2.  di disciplinare il tributo in esame, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni  in  materia  (art. 58, decreto legislativo n. 446/1997;
art. 4,  comma  1,  del decreto-legge n. 437/1996, etc.) nel seguente
modo:
    detrazione  obbligatoria  pari  a  Euro  103,29  (L. 200.000), in
favore  del  soggetto  passivo  del  tributo,  proprietario di unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
    (Omissis).
002A2094
    Il  comune  di  FIESOLE  (provincia  di  Firenze) ha adottato, il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.), nelle seguenti misure:
    a) aliquota ordinaria del 7 per mille per gli immobili diversi da
quelli di cui alle successive lettere b), c), d);
    b) aliquota  ridotta  del  5,8 per mille per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale e come tale definita e considerata
dall'art. 8,  commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale in materia
di l.C.l.;
    c) aliquota agevolata del 5,8 per mille per le unita' immobiliari
concesse   in   locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  con
contratto-tipo  concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
    d) aliquota maggiorata  del 9 per mille per le unita' immobiliari
ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni.
    (Omissis).
002A2095
    Il  comune  di  FLORINAS  (provincia  di Sassari) ha adottato, il
24 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  le considerazioni di natura contabile e di
opportunita'  esposte  in  premessa,  per  l'anno 2002 l'aliquota per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) istituita dall'art. 4,
comma  1,  punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura
unica del 5 per mille;
2.  di  determinare  in  L.  200.000 la detrazione d'imposta relativa
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2096
    Il  comune  di  FOGLIZZO  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno
2002, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992:
    a) l'aliquota  ordinaria  sugli  immobili e' fissata nella misura
del  5  per  mille;  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  da  parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e'
di Euro 103,30 (pari a L. 200.016);
    b) per   le   unita'   immobiliari  possedute  in  aggiunta  alle
abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille;
    c) per  le  unita'  immobiliari  non  locate l'aliquota del 7 per
mille;
    d) per  i  terreni  edificabili  l'aliquota  del 7 per mille (con
esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle
quote parti interessate);
    (Omissis).
002A2097
    Il  comune  di  FRASSINORO  (provincia di Modena) ha adottato, il
15 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a) abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille;
    b) alberghi  e  campeggi  in attivita' e catastalmente ricompresi
nella categoria D8 o D2, 4 per mille;
    c) altri fabbricati e relative pertinenze 6,5 per mille;
    d) aree edificabili 6 per mille;
2.  di  prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  la  detrazione  per l'abitazione
principale  e  relative  pertinenze  del  soggetto  passivo  e' di L.
200.000 su base annua;
3. di dare atto che il pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili
sara' effettuato mediante:
    a) versamento  sul  c.c.p.  n.  12027470  intestato  a  comune di
Frassinoro - I.C.I. - Servizio tesoreria - piazza Miani n. 16 - 41044
Frassinoro;
    b) versamento  presso  la  Tesoreria comunale - Banca di Cavola e
Sassuolo credito cooperativo - filiale di Frassinoro.
    (Omissis).
002A2098
    Il   comune  di  FRINCO  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,  il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. attualmente in
vigore nella misura unica del 6 per mille:
2.   di   confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'unita
immobiliare  adibita ad abitazione principale in L. 200.000. ed in L.
300.000.  per  coloro  che  si trovino in stato di invalidita' civile
pari al 100%. purche' sia debitamente certificata, o in particolari e
comprovate condizioni di disagio economico e sociale;
    (Omissis).
002A2099
    Il  comune  di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato,
il   22 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Ai  sensi  dell'art. 6 comma 1 decreto legislativo 504/1992 e s.m. ed
integrazioni,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno 2002 e' fissata:
    nella  misura  del 6,5 per mille per gli altri immobili (aliquota
ordinaria);
    nella  misura  del  6  per  mille per abitazione principale e sue
pertinenze (aliquota agevolata),
la  detrazione  annua  per  l'abitazione  principale  e'  fissata  in
L. 200.000 Euro 103,29.
    (Omissis).
002A2100
    Il  comune  di  GALBIATE  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
1.  di  determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992  n.  504, come sostituito dal comma 53
dell'art.  3  della  legge  662/96  e  del  Regolamento  comunale per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  l'aliquota  comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    7 per mille per le abitazioni non locate e a disposizione (non si
intendono  a  disposizione  le  abitazioni  e  le relative pertinenze
acquistate  con  i benefici previsti per la prima casa per il periodo
di un anno dalla data di acquisto).
    4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti
al   recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  ed  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti auto anche non pertinenziali
oppure  all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
    6 per mille in tutti gli altri casi.
    (Omissis).
1.  di fissare in Euro 115,00 la detrazione prevista per l'abitazione
principale,   precisando  che,  come  previsto  dal  regolamento  per
l'applicazione dell'I.C.I. tale detrazione non spetta al proprietario
per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo
grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille.
La  detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta
e  regolarmente  registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del
codice civile, un diritto reale di godimento In tal caso il pagamento
dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso;
2.  di  considerare  parti  integranti dell'abitazione principali sue
pertinenze,   anche   se  distintamente  iscritte  in  catasto,  alle
condizioni previste dall'art. 5-bis del regolamento dell'I.C.I.
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisizione  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.   di   determinare,  ai  sensi  dell'art. 5  del  regolamento  per
l'applicazione dell'I.C.I., i valori venali in comune commercio delle
aree  fabbricabili come stabiliti nell'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre  1992  n.  504,  per  zone omogenee, cosi' come risultano
dalla tabella valori/aree allegata.
    (Omissis).
002A2101
    Il  comune di GALEATA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  (omissis), di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,5  per  mille  sul valore delle unita' immobiliari direttamente
adibite   ad   abitazione   principale  e  sul  valore  delle  unita'
immobiliari    equiparate   all'abitazione   principale,   ai   sensi
dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;
    6 per mille sul valore degli altri immobili;
    7  per  mille  per  gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6,
comma  1,  del  regolamento  comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili modificato ed intergrato in seduta odierna.
    (Omissis).
002A2102
    Il  comune  di  GERRE  DE'  CAPRIOLI  (provincia  di  Cremona) ha
adottato, il 27 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire le seguente aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1
gennaio 2002:
    5,25  per  mille: unita' immobiliari ad uso abitazione principale
del proprietario e sue pertinenze (massimo 2 per unita' immobiliare);
    5.25  per  mille:  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  o  collaterale  di primo grado purche' non
possessori di altre abitazioni, ad uso abitazione principale;
    5,25   per  mille:  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    3  per  mille:  agevolata  per interventi di recupero edilizia ex
legge   n.   449/1997   su   immobili   di   interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico;
    6  per  mille:  aree  fabbricabili,  terreni agricoli ed immobili
diversi dalle abitazioni principali possedute nel Comune;
2.  detrazioni  dall'imposta  dovute  per l'abitazione principale del
soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
    Euro 103,29 per detrazione base;
    Euro     129,11     per     alcune     categorie    di    persone
(ultrasessantacinquenni  al  31  dicembre  2001)  che  si  trovano in
particolari condizioni di disagio economico: reddito inferiore a lire
10.000.000  (Euro  5.164,57)  se  monoreddito  ed  inferiore  a  lire
20.000.000  (Euro  10.329,14)  se abitante con altre persone (reddito
familiare). Reddito relativo all'anno impositivo 2001 per il 2002.
3.   riduzione  del  50%  dell'imposta  per  gli  edifici  inagibili,
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni;
4.   i  contribuenti  in  possesso  dei  requisiti  per  ottenere  le
riduzioni/agevolazioni  devono chiedere informazioni al comune per la
documentazione da presentare.
    (Omissis).
002A2103
    Il  comune  di  GIAVE  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato, il
24 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   disporre  e  contestualmente  accogliere  la  proposta  del
responsabile  del  servizio  finanziario, per l'aumento dell'aliquota
dello  0,5  per mille per la prima casa, fissando pertanto al 4,5 per
mille  l'aliquota  sull'abitazione  principale,  con la detrazione di
L. 200.000,  e  per  l'aumento  del  2  per  mille,  fissando  quindi
l'aliquota del 6 per mille, per la seconda casa.
    (Omissis).
002A2104
    Il  comune  di  GIUSTINO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il
27 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
2.  di  fissare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura del 4 per mille, in
favore   delle   personefisiche   soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
3.  di  fissare,  per  l'anno  2002  la detrazione di Euro 258,00 per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
002A2105
    Il  comune  di  GOITO  (provincia  di  Mantova)  ha  adottato, il
13 dicembre,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote:
    aliquota ordinaria viene fissata nella misura del 6,4 per mille;
    aliquota  del  7  per  mille  per  le  abitazioni non concesse in
locazione.
2.  di determinare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale
di Euro 130,00;
    (Omissis).
002A2106
    Il  comune  di  GREZZAGO  (provincia  di  Milano) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stimare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili   (I.C.I.)  cosi'  come  riportate  nell'allegato  A,  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

                                                           Allegato A

    aliquota ordinaria 5,5 per mille:
      immobili  classificati  nella  categoria  da  A1  a  A9 adibiti
esclusivamente  ad  abitazione  principale  (risultante  da residenza
anagrafica), detrazione euro 103,30;
      immobili  classificati  nella  categoria  da A1 a A9 locati con
contratto  registrato  nei modi e termini di legge ad un soggetto che
lo  utilizza  come  abitazione  principale  a  condizione  che  abbia
residenza anagrafica.
    6 per mille:
      pertinenze  classificate in categoria C2, C6, C7 (box, cantine,
tettoie  chiuse  o  aperte) laboratori e locali di deposito categoria
C3;
      terreni agricoli;
      negozi categoria C1;
      uffici categoria A10;
      edifici accatastati in categoria D;
      edifici  adibiti ad uso strumentale il cui valore viene desunto
dalle scritture contabili classificabili nella cat. D;
      immobili  classificati  da categoria A1 a A9 utilizzati da Enti
senza scopo di lucro.
    7 per mille:
      immobili  classificati  dalla  categoria  A1  a  A9  locati con
contratto  registrato  nei modi e termini di legge ad un soggetto che
non lo utilizza come abitazione principale;
      immobili classificati nella categoria da A1 a A9 non locati;
      aree fabbricabili;
      immobili  realizzati  per  la  vendita classaicati in qualsiasi
categoria.
    4 per mille:
      immobili   dichiarati   inagibili   o  inabitabili  soggetti  a
interventi recupero;
      immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico
soggetti a intervento di recupero;
      immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico
soggetti  a  interventi  di realizzazione di autorimesse o posti auto
oppure all'utilizzazione di sottotetti.
2.  di  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale in
Euro 103,30;
    (Omissis).
002A2107
    Il comune di GRIZZANA MORANDI (provincia di Bologna) ha adottato,
il   21 novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare, (omissis), con decorrenza 1o gennaio 2002, le quote di
contribuzione  da  parte  dell'utenza,  come  indicato negli allegati
prospetti  che  formano  parte  integrante e sostanziale del presente
atto,  aggiornati con la ridenominazione in euro relativi ai seguenti
servizi e tributi comunali:
    imposta comunale sugli immobili anno 2002:
      aliquota ordinaria 7 per mille;
      aliquota ridotta 6 per mille;
      detrazione per abitazione principale (L. 200.000) Euro 103,291.
    (Omissis).
002A2108
    Il  comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il
29 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  4 per  mille  per  le  abitazioni principali indicate in
premessa e del 6,6 per mille per altri immobili;
2. di applicare la detrazione di Euro 103,29;
    (Omissis).
002A2109
    Il  comune  di  ISOLA  SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha
adottato,  il  13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille.
    (Omissis).
002A2110
    Il  comune  di  JACURSO  (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
22 novembre  e  il  21 dicembre  2001,  le  seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare,  (omissis), la delibera G.C. n. 149 del 22 novembre 2001,
relativa  a "determinazione aliquota I.C.I. anno 2002", ed esecutiva,
dando   atto   che  per  l'anno  2002  viene  determinata  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nella sua misura del 4,5 per
mille  e la misura della detrazione per l'abitazione principale viene
stabilita in Euro 154,94.
    (Omissis).
002A2111
    Il  comune  di LACCHIARELLA (provincia di Milano) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  procedere  alla  riscossione  diretta dell'Imposta comunale sugli
immobili  per  l'anno  2002  mediante  predisposizione  di versamenti
diretti alla Tesoreria comunale su apposito conto corrente postale;
    (Omissis);
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002, nelle seguenti misure:
    4,2  per  mille  per le case non locate di pensionati o disabili,
ricoverati  in  istituti  per  il  periodo non inferiore a sei mesi a
condizione  che l'abitazione non sia occupata da alcun componente del
nucleo familiare;
    4,2  per  mille  per le unita' immobiliari locate direttamente al
Comune;
    4,2 per mille per le abilitazioni principali del soggetto passivo
e relative pertinenze;
    6,2 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili,
per i terreni agricoli;
    7  per  mille  per  le  case  sfitte e per le abitazioni tenute a
disposizione;
di  diversificare le detrazioni per l'anno 2002, valevoli per le sole
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo, nelle seguenti misure:
    A.  per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione
principale, la detrazione e' di Euro 103,30.
    B. per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia
anagrafico)  titolari  di  sola pensione sociale, la detrazione e' di
Euro 258,23 e comunque fino a copertura dell'imposta.
    C.  per  i  nuclei  familiari composti da una sola persona il cui
reddito  non sia superiore al Euro 10.329,14 la detrazione e' di Euro
206,58,  a condizione che non risultino proprietari di altri immobili
eccetto eventuale box).
    D.  per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilita' e
per  gli  invalidi  civili  al 100% con reddito familiare inferiore a
Euro  10.329,14 dedotto di Euro 774,69, per ogni componente il nucleo
familiare fiscalmente a carico, la detrazione e' di Euro 206,58.
    E.  per  i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti
del  nucleo familiare, non superiore a Euro 10.329,14 dedotto di Euro
774,69  per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico,
la detrazione e' di Euro 154,94.
Sono   esclusi   dall'aumento   della   detrazione  tutte  le  unita'
classificate   in   catasto   in   A/1  (abitazioni  signorili),  A/7
(abitazioni  in  villini),  A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
    (Omissis).
002A2112
    Il  comune  di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato,
il   5 dicembre   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.
    (Omissis).
002A2113
    Il  comune  di  LICENZA  (provincia  di  Roma)  ha  adottato,  il
24 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  applicare  con  effetto 1o gennaio 2002, l'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.  con  l'aliquota  del  4  per mille per l'abitazione
principale  e  del  6  per  mille  per ulteriori immobili, secondo le
modalita'  delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con
detrazioni per l'abitazione principale di Euro 123,95.
    (Omissis).
002A2114
    Il  comune  di  LIERNA  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    aliquota   per   le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale del soggetto passivo: 5.5 per mille;
    aliquota  ordinaria  (per tutte le altre fattispecie imponibili):
6,5 per mille;
2.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani
o  disabili  che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari  a  seguito  di ricovero permanente, a condizione che questa
non risulti locata;
3.  di  stabilire  in  Euro  103,29  (L. 200.000)  la  detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo   come  definito  dalla  normativa  vigente  e  nel  rispetto
dell'equilibrio di bilancio;
(Omissis).
002A2115
    Il  comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   1o dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota  del  2  per  mille:  a  favore dei proprietari che eseguono
interventi   volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  dichiarate
inagibili  o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine
di  renderli  abitabili per residenze o per attivita' terziarie; tale
aliquota  agevolata  viene  applicata  per  la durata di 3 (tre) anni
dalla data di inizio lavori;
aliquota  del  5,5  per  mille  per  l'immobile adibito ad abitazione
principale;
aliquota ordinaria 6 per mille:
    aliquota  del  6,5  per  mille per seconde case, intendendosi con
tale  denominazione  le  unita' immobiliari non adibite ad abitazione
principale  e  tenute  a  disposizione  dai propri possessori per uso
diretto, stagionale o periodico;
    detrazione  per  l'immobile  adibito  ad  abitazione  principale:
Euro 104   (L. 201.327)  elevabile  ad  Euro  128  (L. 247.842),  per
l'unita'  immobiliare  posseduta  da persone fisiche che rientrino in
una delle seguenti categorie:
      1)  nucleo con 3 o piu' figli risultanti a carico, che disponga
di  un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 41.316,55 -
L. 80.000.000,   annui  lordi,  (come  da  ultima  dichiarazione  dei
redditi)  comprensivo  anche  dei  redditi esenti ai fini I.R.PE.F. o
assoggettati   a   ritenuta   alla   fonte   a   titolo  d'imposta  e
dell'indennita' di accompagnamento;
      2)  per  le  coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni
successivi  a  quello  di  matrimonio,  che  dispongano di un reddito
familiare complessivo non superiore a Euro 41.316,55 - L. 80.000.000,
annui  lordi,  (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo
anche  dei redditi esenti ai fini I.R.PE.F. o assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento;
    (Omissis).
002A2116
    Il   comune  di  LIVORNO  FERRARIS  (provincia  di  Vercelli)  ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2002 nelle seguenti
misure:
    unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
    detrazione per abitazione principale: (L. 200.000) Euro 103,29;
    altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale: 5,5
per mille;
    (Omissis).
002A2117
    Il  comune  di  LIZZANO  IN  BELVEDERE  (provincia di Bologna) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,8 per mille:
2.  di  dare atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  dovra'  essere applicata nella misura di Euro
124,00 secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992  cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996;
    (Omissis).
002A2118
    Il  comune  di  LOMAGNA  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 19
dicembre  e il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  Approvare,  a  tutti  gli  effetti  di legge, per l'anno 2002, le
aliquote  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  come di seguito
riportato:
    4,25 per mille abitazioni principali, richiamando altresi' quanto
previsto  dall'art. 3  "Estensione delle agevolazioni alle pertinenze
delle abitazioni principali"ยบ del vigente regolamento l.C.I.;
    5,75 per mille altri fabbricati;
    4  per  mille  a  favore  dei proprietari che eseguano interventi
volti   al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili,  inabili  o
interventi   finalizzati   al  recupero  di  immobili,  di  interesse
artistico  o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'   applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto  di
intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.
3. Approvare a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2002, il regime
delle  detrazioni, con caratterizzazione sostanziale a derivazione di
quanto  gia' approvato negli anni precedenti, fatto salvo il valore a
nuovo  la  pensione  minima  I.N.P.S., (per l'anno 2002 di EURO XXX),
come  di  seguito  riportato:  detrazioni  I.C.I.  per  l'anno  2002:
detrazione   di   Euro  103,29  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione, nonche' la
detrazione  di Euro 154,94 solo a favore delle categorie piu' deboli,
con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato:
Requisiti richiesti Categorie ammesse:
    1)  pensionati  con  residenza  nel  comune  di Lomagna - reddito
annuale:
        per  nucleo  con  un singolo reddito - non eccedere il valore
della  pensione  minima  I.N.P.S. anno 2002 (nel conteggio non dovra'
essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile);
        per  nucleo  con  piu'  redditi di pensione - il cumulo delle
pensioni non dovra' superare il valore della pensione minima I.N.P.S.
moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni;
    2) portatore di handicap al 100% - reddito annuale:
        imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili,
di  tutti  i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio
del  valore  della  pensione minima I.N.P.S. anno 2002), oltre a Euro
826,33 per ogni familiare a carico;
    3) lavoratori disoccupati - reddito annuale:
        imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili,
di  tutti  i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio
del  valore  della  pensione minima I.N.P.S. anno 2002) e Euro 826,33
per ogni familiare a carico;
    4)  lavoratori  cassaintegrati  o iscritti a lista di mobilita' -
reddito annuale:
      imponibile  I.R.PE.F.,  al lordo di eventuali oneri deducibili,
di  tutti  i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio
del  valore  della  pensione  minima I.N.P.S. anno 2002) oltre a Euro
826,33 per ogni familiare a carico;
    nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori
di  handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso
di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione
medica  dell'A.S.L.  competente,  sempre se conviventi, l'aumento del
reddito,   riferito  al  portatore  di  handicap  o  all'anziano  non
autosufficiente, e' elevato da Euro 826,33 a Euro 1.291,14;
    5)  Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello
comunale  a  norma  dei  regolamenti  vigenti se non gia' beneficiari
secondo quanto previsto dai punti precedenti.
    6) Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un
portatore  di  handicap  al  100%,  con  attestato  di invalidita' se
convivente:
      reddito  Annuale:  Imponibile  I.R.PE.F., al lordo di eventuali
oneri  deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a
Euro  xxx  (doppio  del  valore  della  pensione minima I.N.P.S. anno
2002), oltre a Euro 1.291,14 per ogni familiare a carico;
      proprieta'   immobiliari:   solo   casa  di  abitazione  (unica
proprieta) piu' eventuali pertinenze se non rientrante nelle seguenti
categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
    La   richiesta   di   maggior  detrazione  I.C.I.  dovra'  essere
tassativamente  presentata  all'amministrazione  comunale  di Lomagna
entro  e  non oltre il giorno 31 maggio 2002 e dovra' aver allegato i
seguenti documenti:
      stato di famiglia:
      denuncia  dei redditi 2002 (redditi 2001) di tutti i componenti
il nucleo familiare
      copia  dei  certificati attestanti la condizione di invalido al
100% o di anziano non autosufficiente:
      copia  del  certificato attestante la condizione di invalido al
100% o di anziano non autosufficiente;
      documentazione  attestante  la  condizione  di  cassaintegrato,
disoccupato, iscritto nelle liste di mobilita';
    L'autorizzazione alla maggior detrazione, verra' comunicata entro
il 15 giugno 2002.
    (Omissis).
002A2119
    Il  comune  di  LORENZAGO  DI  CADORE  (provincia  di Belluno) ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   stabilire  che,  nell'ambito  territoriale  di  competenza,
l'imposta   comunale   sugli   immobili   per   l'anno  2002  risulta
determinanta come in appresso:
      aliquota  del  6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  quelle  altre
assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;
      aliquota  del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque
soggetti all'imposta di cui trattasi;
2.  di confermere altresi' la detrazione d'imposta di L. 230.000 pari
a  Euro 118,79  concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni
principali e per quelle ad esse assimilate;
    (Omissis).
002A2120
    Il  comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   6 dicembre   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
    a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a
titolo principale nei seguenti casi:
      abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
      abitazione  utilizzata  dai  soci  delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
      abitazione    posseduta   da   cittadino   italiano   residente
all'estero, a condizione che non risulti locata;
      alloggio  regolamentare  assegnato  da istituto autonomo per le
case popolari;
      abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
    b)  6,5  per  mille su tutti gli altri immobili che non rientrano
nei casi sopracitati;
2.  di  dare  atto  che  per l'anno 2002 da detrazione per abitazione
principale  e'  fissata  in  Euro 104,00 annue da applicarsi nei casi
specifici al precedente punto a);
    (Omissis).
002A2121
    Il  comune  di  MAIRANO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
4.5  per  mille  per  la  prima casa e l'aliquota del 7 per mille per
tutti i requisiti immobili.
2.  di  confermare  la detrazione per l'abitazione principale ai fini
I.C.I per l'anno 2002 pari a Euro 103.29.
    (Omissis).
002A2122
    Il  comune  di  MAJANO  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 7
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   confermare   le   aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2002  come
sottoesposto:
    aliquota ordinaria e prima casa: 5 per mille;
    aliquota per le seconde case: 5,15 per mille.
2.  di  dare  atto  che  la  detrminazione  di  imposta  per l'unita'
immobiliare abilitata ad abitazione principale ammonta a Euro 103,29.
    (Omissis).
002A2123
    Il  comune  di  MALABERGO  (provincia di Bologna) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per  l'anno  2002  nella misura del 6 per mille ai fini del
mantenimento degli equilibri di bilancio.
2. di differenziare l'aliquota come segue:
    a) al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i
principi di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale
delle presente deliberazione;
    b) al  4  per  mille per gli immobili realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che anno per oggetto esclusivo o prevalente
la  costruzione  e  l'aliemazione  di  immobili,  individuati  con  i
principi di cui all'allegato B facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
    c) all'1 per mille per le abitazioni locate adibite ad abitazione
pricipale  del  locatario, con contratto d'affitto contratto ai sensi
dell'art.  2  della  legge  n.  431  del  9  dicembre  1998,  di  cui
all'allegato  C facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
3.  di  dare  atto  che  la  detrazione per abitazione principale per
l'anno 2002 ammonta a Euro 104;
4.  di elevare a Euro 156 la determinazione per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  a  favore  dei  soggetti passivi
d'imposta   il   cui  nucleo  familiare  presenti  tutti  i  seguenti
requisiti:
    a) reddito  complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro
7.490  in  caso di unico componente e a Euro 4.287 pro-capite in caso
di piu' componenti;
    b) di  non  essere  proprietari  di altro immobile sul territorio
nazionale (escluso eventuali pertinenze all'abitazione principale);
    c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura
anche se esenti ai fini I.R.P.E.F. o soggetti a ritenute d'imposta.
5.  di  elevare  inoltre  a  Euro  156  la  detrazione  per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale a favore dei soggetti
d'imposta   il   cui  nucleo  familiare  presenti  tutti  i  seguenti
requisiti:
    a) abitazione  occupata esclusivamente da famiglia composta da un
unico  genitore  con  figlio/i  minori  o  da entrambi i genitori con
almeno tre figli minori;
    b) reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  non  superiore a
Euro 36.152;
    c) di  non  essere  proprietario di altro immobile sul territorio
nazionale (escluse le pertineze all'abitazione principale);
    d) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura
anche se esenti ai fini I.R.P.E.F. o soggetti a ritenute d'imposta.
6.  Di  dare  atto  che  i contribuenti interessati alla riduzione di
aliquota  ed  i  contribuenti  interessati  alla  maggiore detrazione
dovranno  presentare  istanza  con  contestuale dichiarazione resa ai
sensi  del  D.P.R. n. 445/00, come indicato negli allegati A - B - C,
che   fanno   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente
deliberazione,  entro  il  termine  previsto  per  la  consegna della
dichiarazione  I.C.I.  anno  2002  utilizzando  il  modello  D  e/o E
allegati  alla  presente  deliberazione  che  fa  parte  integrante e
sostanziale della stessa;
    (Omissis).
002A2124