IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
           degli alimenti e della nutrizione - Ufficio xiv

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,  n.  223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e alla
etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
"Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari";
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  cosi'  come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3 del decreto
legislativo   31 marzo   1998,   n.  80,  recante  "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Considerato  che  in  seguito  al processo di revisione comunitario
della  sostanza  attiva  Terbutilazina  da parte delle imprese che ne
hanno sostenuto l'istruttoria in sede europea, Makhteshim Agan Italia
S.r.l.,  Syngenta  Crop  Protection  e  Oxon  Italia S.p.a., e' stata
proposta  una ridefinizione delle indicazioni delle colture e dosi di
impiego,  per i prodotti fitosanitari contenenti la medesima sostanza
attiva;
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  suindicate  imprese  in data
17 gennaio  2002,  dirette  ad  ottenere  la modifica del testo delle
etichette   relativamente   all'indicazione   dei  campi  di  impiego
circoscritti  alle  colture di mais e sorgo ed inoltre all'impiego di
1 kg di Terbutilazina per ettaro, come dose massima;
  Vista la nota dell'ufficio in data 13 marzo 2002 con la quale si e'
provveduto ad informare tutte le imprese titolari di registrazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva Terbutilazina,
circa  l'opportunita'  di adeguare le etichette alle nuove condizioni
di   impiego,   fissando   il  termine  del  15 aprile  2002  per  la
presentazione della documentazione;
  Visto  il parere favorevole alla limitazione dei campi di impiego e
dei  nuovi  dosaggi  proposti,  espresso  in data 4 luglio 2002 dalla
Commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  le  imprese  titolari  dei  prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  Terbutilazina,  di  cui  all'elenco
allegato  al presente decreto, hanno comunicato di non voler adeguare
le  etichette  dei  prodotti  specificati in elenco, rinunciando alle
registrazioni degli stessi;
                              Decreta:
  1.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva
Terbutilazina  di  cui all'elenco allegato, registrati con i numeri a
lato  di  ciascuno  specificati  e con la denominazione delle imprese
titolari  delle registrazioni medesime, sono revocati, su rinuncia da
parte delle imprese interessate.
  2.  A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e'
concesso, per lo smaltimento delle scorte, il termine del 31 dicembre
2002 per i prodotti fitosanitari a base di Terbutilazina da sola o in
associazione   con   altre   sostanze   ad   eccezione  dei  prodotti
fitosanitari  a  base di Terbutilazina e Glifosate, per i quali viene
concesso il termine del 30 giugno 2003.
  3.  Il  presente  decreto  sara' notificato, in via amministrativa,
alle  imprese interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 luglio 2002
                                     Il direttore generale: Marabelli