IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;
Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei
deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Autorizzazione alla circolazione di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli
articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con
prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non
sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di
prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i
loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di
vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le
aziende che esercitano attivita' di trasferimento su strada di
veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per
tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli istituti
universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono
sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di
equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora
l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di
aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di
veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione,
anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validita'
annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo
dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' utilizzabile per la circolazione di un solo
veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e'
presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente
munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di
collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione,
purche' tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il
collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenenti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
- Si trascrive il testo del punto 6) dell'allegato A
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999):
"6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di
prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
98, 100, 101 e 102.".
- Per i riferimenti agli articoli 98, 100 e 101 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) si veda nelle note all'art. 4. Si trascrive
il testo dell'art. 102:
"Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e
distruzione di targa). - 1. In caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola
delle targhe, senza che queste siano state rinvenute,
l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita
la circolazione del veicolo previa apposizione sullo
stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo
bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonche' i caratteri di iscrizione devono essere
corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe
devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento
tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della
carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di
circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1
deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una
sola delle targhe di immatricolazione o della targa per
veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il
pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e
integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
- Per i riferimenti agli articoli 254, 256, 258 e 260
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada) si veda nelle note all'art. 4.
Si trascrive il testo degli articoli 257 e 261:
"Art. 257 (Art. 100 cod. str.). Criteri per la
formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei
rimorchi. - 1. I criteri per la formazione dei dati
riportati nelle targhe di cui all'art. 100, comma 9, del
codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al
presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 246, il
Ministro dei trasporti puo', in caso di particolari
esigenze, stabilire una successione ed un impiego di
caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma
1 della suddetta appendice XII.".
"Art. 261 (Articoli 100 e 101 cod. str. - Modelli di
targhe). 1. I modelli delle targhe sono depositati presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C.
2. (Comma soppresso dall'art. 156, decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 93, 110 e 114
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per i casi previsti dal comma 5, da' immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico
registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Alla
medesima sanzione e' sottoposto separatamente il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario
con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. La carta di circolazione
e' ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che
utilizza tali veicoli per i servizi di Polizia stradale. A
siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata,
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa
deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a
servizio di Polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. e del Pubblico registro
automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi
informatici compatibili. La determinazione delle modalita'
di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.".
"Art. 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle
macchine agricole). - 1. Le macchine agricole indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e
lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello
stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto
1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5
t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono soggette al
rilascio di un certificato di idoneita' tecnica alla
circo-lazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione sono rilasciati
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio
provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e
punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5
t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, a nome di colui che dichiari di essere
titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa
che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi
pubblici.
3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione, nonche' il
trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
titolare devono essere comunicati entro trenta giorni,
unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di
circolazione, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto
ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la
trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire anche
la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le
modalita' indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprieta' e'
condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei
requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del
certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' per
gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
per la quale non e' stata rilasciata la carta di
circolazione; ovvero il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
non osservando le prescrizioni contenute nella carta di
circolazione ovvero nel certificato di idoneita' tecnica,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel
termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.".
"Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - 1. Le macchine operatrici per circolare su
strada devono rispettare per le sagome e masse le norme
stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su
strada devono essere munite di una targa contenente i dati
di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura
sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto, alle medesime sanzioni amministrative,
comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole.".
- Si trascrive il testo dell'art. 236 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
"Art. 236 (Art. 78 cod. str.) - (Modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Ogni
modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed
individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che
determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso
l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della
M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che
ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e'
effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei
lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un
certificato di approvazione, l'ufficio (provinciale) della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita
e prova e' quello nel cui territorio di competenza ha sede
la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In
tale caso la certificazione dei lavori deve essere
costituita dal complesso di tutte le certificazioni,
ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata
dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante
autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interessi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la
potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo, e' subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di
ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione
della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in
questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e
prova presso l'ufficio (provinciale) della Direzione
generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della
ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto
attestato dalla relazione predetta, prima che venga
eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica
viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato
d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con
esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante
l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i
cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla
modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le
competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e
delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche'
delle particolari collocazioni territoriali delle ditte
costruttrici o trasformatrici.".