IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' prorogato al 15 maggio 2002. 2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se: a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.