IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per  il  completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di
attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  giustizia,  con il Ministro per le politiche comunitarie e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Proroga di termini in materia di   emersione  di  attivita'  detenute
                             all'estero

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, e' prorogato al 15 maggio 2002.
  2.   Se   alla   data   del  15  maggio  2002  il  rimpatrio  o  la
regolarizzazione  non  sono  stati possibili, per cause oggettive non
dipendenti  dalla  volonta'  dell'interessato,  gli  effetti  di  cui
all'articolo   14  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
si producono comunque se:
    a)  gli  interessati  presentano entro il 15 maggio 2002 apposita
dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
    b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro
il  30  giugno  2002,  e  la  dichiarazione di cui alla lettera a) e'
conseguentemente integrata.
  3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare  entro  dieci  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono  stabiliti  modilita'  e  contenuti  della
dichiarazione   riservata   di  cui  al  comma  2  e  della  relativa
integrazione.