IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione della Commissione 2001/107/CE, del 25 gennaio 2001; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000); Visto il Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio 1997, in materia di attrezzature a pressione; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Scopo e ambito d'applicazione 1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta. 2. Il presente decreto si applica: a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'articolo 2; b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformita', alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti: 1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento; 2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento; .inh; c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica: 1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b); 2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' previsto dalle disposizioni vigenti. 3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi l e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. 4. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio di paesi terzi, realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 250 del 23 settembre 1999. - La direttiva 2001/2/CE e' pubblicata in GUCE n. L. del 10 gennaio 2001. - La decisione 2001/107/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 039 del 9 febbraio 2001. - La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". - Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, reca: "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia". - La direttiva 96/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 235 del 17 settembre 1996. - La direttiva 96/87/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 318 del 27 novembre 1998. - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, reca: "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione". Note all'art. 1: - La direttiva 94/55/CE e' pubblicata in GUCE n. L 087 dell'8 aprile 2000. - Per la direttiva 96/49/CE vedi note alle premesse. - La direttiva 94/55/CE all'art. 6, paragrafo 1, e all'art. 7 cosi' recita: "Art. 6. - 1. Gli Stati membri possono consentire che le merci pericolose classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo siano ammesse al trasporto su strada sul loro territorio, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implichi un viaggio marittimo o aereo". "Art. 7. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi terzi sono autorizzati ad effettuare operazioni di trasporto internazionale di merci pericolose all'interno della Comunita', purche' tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR". - La direttiva 96/49/CE all'art. 6, paragrafo 1 e all'art. 7 paragrafi 1 e 2 cosi' recita: "Art. 6. - 1. Gli Stati membri possono autorizzare il trasporto per ferrovia sul loro territorio di merci pericolose classificate, imballate ed etichettate in base ai requisiti internazionali in materia di trasporto marittimo o aereo, ogniqualvolta il percorso implichi un viaggio marittimo o aereo". "Art.7. - 1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio della Comunita' e i Paesi terzi e' autorizzato nella misura in cui esso e' conforme alle disposizioni del RID. 2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire per il loro territorio, previa informazione della Commissione, normative riguardanti i trasporti di merci pericolose per ferrovia effettuati a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione sovietica che non sono parti contraenti della COTIF. Tali normative sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose (in colli, alla rinfusa o in cisterne) mediante vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non e' parte contraente della COTIF. Con misure ed obblighi appropriati, gli Stati membri interessati garantiscono il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID. Per taluni Stati membri le disposizioni contenute nel presente comma non si applicheranno ai vagoni cisterna.".