IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Viste  le  direttive  1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione della
Commissione 2001/107/CE, del 25 gennaio 2001;
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000);
  Visto   il   Nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
delle  direttive  96/49/CE  del  Consiglio,  del  23  luglio  1996, e
96/87/CE  della  Commissione,  del  13  dicembre  1996,  relative  al
trasporto di merci pericolose per ferrovia;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione
della  direttiva  97/23/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio, del 29
maggio 1997, in materia di attrezzature a pressione;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                    Scopo e ambito d'applicazione

  1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza
delle   attrezzature  a  pressione  trasportabili  omologate  per  il
trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire
la  libera  circolazione,  anche  con  riguardo agli aspetti relativi
all'immissione    sul    mercato,   alla   messa   in   servizio   ed
all'utilizzazione ripetuta.
  2. Il presente decreto si applica:
    a)   per   quanto   riguarda   l'immissione   sul  mercato,  alle
attrezzature   a   pressione  trasportabili  di  nuova  fabbricazione
definite all'articolo 2;
    b)  per  quanto riguarda la rivalutazione della conformita', alle
attrezzature    a    pressione   trasportabili   esistenti   definite
all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti:
      1)  per  le  attrezzature  a  pressione trasportabili per merci
pericolose  su  strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni
interne di recepimento;
      2)  per  le  attrezzature  a  pressione trasportabili per merci
pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni
interne di recepimento; .inh;
    c)  per  quanto  riguarda  l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione
periodica:
      1)  alle  attrezzature  a  pressione  trasportabili di cui alle
lettere a) e b);
      2)  alle  bombole  per  gas  esistenti che recano il marchio di
conformita' previsto dalle disposizioni vigenti.
  3.  Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le
attrezzature   a   pressione   trasportabili   immesse   sul  mercato
anteriormente  alle  date di cui all'articolo 15, commi l e 2, o, nei
casi  previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini
ivi  indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti
previsti  dalle  direttive  94/55/CE  e 96/49/CE e delle disposizioni
interne di recepimento.
  4.   Non  rientrano,  altresi',  nell'ambito  di  applicazione  del
presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate
esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il
territorio  di  paesi  terzi,  realizzate  a  norma  dell'articolo 6,
paragrafo   1,   e   dell'articolo  7  della  direttiva  94/55/CE,  o
dell'articolo  6,  paragrafo  1,  e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 96/49/CE.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          250 del 23 settembre 1999.
              -  La  direttiva  2001/2/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          del 10 gennaio 2001.
              -  La decisione 2001/107/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          039 del 9 febbraio 2001.
              -   La   legge   29 dicembre   2000,   n.   422,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 2000".
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
          "Nuovo codice della strada".
              -  Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, reca:
          "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al
          trasporto di merci pericolose per ferrovia".
              - La direttiva 96/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 235
          del 17 settembre 1996.
              - La direttiva 96/87/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 318
          del 27 novembre 1998.
              - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   97/23/CE  in  materia  di
          attrezzature a pressione".
          Note all'art. 1:
              -  La direttiva 94/55/CE e' pubblicata in GUCE n. L 087
          dell'8 aprile 2000.
              - Per la direttiva 96/49/CE vedi note alle premesse.
              -  La  direttiva  94/55/CE  all'art.  6, paragrafo 1, e
          all'art. 7 cosi' recita:
              "Art.  6.  - 1. Gli Stati membri possono consentire che
          le  merci pericolose classificate, imballate ed etichettate
          conformemente  alle  norme  internazionali  in  materia  di
          trasporto marittimo oppure aereo siano ammesse al trasporto
          su  strada  sul loro territorio, ogniqualvolta l'operazione
          di trasporto implichi un viaggio marittimo o aereo".
              "Art.  7.  Fatte  salve  le  disposizioni  nazionali  o
          comunitarie  relative  all'accesso  al  mercato,  i veicoli
          immatricolati  oppure messi in circolazione nei paesi terzi
          sono  autorizzati  ad  effettuare  operazioni  di trasporto
          internazionale   di   merci  pericolose  all'interno  della
          Comunita',    purche'    tali   trasporti   soddisfino   le
          disposizioni dell'accordo ADR".
              -  La  direttiva  96/49/CE  all'art.  6,  paragrafo 1 e
          all'art. 7 paragrafi 1 e 2 cosi' recita:
              "Art.  6.  - 1. Gli Stati membri possono autorizzare il
          trasporto   per  ferrovia  sul  loro  territorio  di  merci
          pericolose  classificate,  imballate ed etichettate in base
          ai   requisiti   internazionali  in  materia  di  trasporto
          marittimo  o  aereo,  ogniqualvolta il percorso implichi un
          viaggio marittimo o aereo".
              "Art.7.  -  1.  Fatte salve le disposizioni nazionali o
          comunitarie  in materia di accesso al mercato, il trasporto
          di  merci  pericolose  per ferrovia tra il territorio della
          Comunita'  e  i  Paesi terzi e' autorizzato nella misura in
          cui esso e' conforme alle disposizioni del RID.
              2.  La  presente  direttiva  non  pregiudica il diritto
          degli  Stati  membri  di  stabilire per il loro territorio,
          previa    informazione    della    Commissione,   normative
          riguardanti  i  trasporti  di merci pericolose per ferrovia
          effettuati  a  partire  da  e  aventi  come destinazione le
          Repubbliche  dell'ex  Unione  sovietica  che non sono parti
          contraenti  della  COTIF.  Tali  normative sono applicabili
          unicamente  ai  trasporti  per ferrovia di merci pericolose
          (in  colli,  alla  rinfusa  o  in cisterne) mediante vagoni
          ferroviari  autorizzati  in  uno  Stato  che  non  e' parte
          contraente della COTIF. Con misure ed obblighi appropriati,
          gli  Stati  membri interessati garantiscono il mantenimento
          di  un  livello  di sicurezza equivalente a quello previsto
          dalla  normativa  del  RID.  Per  taluni  Stati  membri  le
          disposizioni   contenute   nel   presente   comma   non  si
          applicheranno ai vagoni cisterna.".