IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  13  ottobre  1998,  sulla protezione giuridica dei disegni e dei
modelli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999),
ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
  Visto   il   regio   decreto  25  agosto  1940,  n.  1411,  recante
disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli
industriali, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n. 95, recante
attuazione   della   direttiva   98/71/CE  relativa  alla  protezione
giuridica dei disegni e dei modelli;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  disposizioni correttive al
citato decreto legislativo n. 95 del 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  19.  - 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli
di  utilita'  puo'  essere  pagata  in  un'unica  rata  o in due rate
quinquennali.
  2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa
di  prima  proroga  e  della tassa delle proroghe successive relative
alla   registrazione   di  disegni  o  modelli  sono  corrispondenti,
rispettivamente,  alla  prima,  seconda  e  terza  rata  quinquennale
previste  dalla  tariffa  allegata  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2,
lettere c) ed f).
  3.  La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo'
essere pagata in rate annuali.
  4.  Alle  anzidette  tasse  e  rate di concessione si applicano gli
articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in
vigore dei brevetti per invenzioni industriali . .".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri,  e  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.".
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Il  Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  La  direttiva  98/71/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  13  ottobre  1998,  concerne "Direttiva del
          Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  sulla  protezione
          giuridica dei disegni e dei modelli".
              -  Il  testo dell'art. 1, dell'art. 2 e dell'allegato A
          della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526 (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          1999), e' il seguente:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.".
              "Art.  2  (Criteri  e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
          milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nei casi in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno.
              In  tali  casi  saranno  previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
          fatta  salva  la  previsione  delle  sanzioni alternative o
          sostitutive  della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
          1,  lettera  a),  della  legge  25 giugno  1999, n. 205. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
          sara'  prevista  per le infrazioni che ledano o espongano a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
          alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
          sanzioni   penali   o  amministrative  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle  competenti amministrazioni si
          provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, e
          l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie, gli
          oneri  di  prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
          uffici  pubblici  in  applicazione delle normative medesime
          sono  posti  a carico dei soggetti interessati in relazione
          al  costo  effettivo  del servizio, ove cio' non risulti in
          contrasto  con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
                                                          "Allegato A
                                                    (Art. 1, comma 1)
              97/5/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,    del    27 gennaio    1997,    sui    bonifici
          transfrontalieri.
              98/34/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  22  giugno 1998, che prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              98/43/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  6  luglio  1998,  sul ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          degli   Stati   membri  in  materia  di  pubblicita'  e  di
          sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
              98/48/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  20  luglio  1998, relativa ad una modifica
          della direttiva.
              98/34/CE  che  prevede una procedura d'informazione nel
          settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
              98/49/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
          relativa   alla   salvaguardia   dei   diritti  a  pensione
          complementare  dei  lavoratori subordinati e dei lavoratori
          autonomi   che  si  spostano  all'interno  della  Comunita'
          europea.
              98/50/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
          che   modifica   la  direttiva  77/187/CEE  concernente  il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
          di  trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
          stabilimenti.
              98/52/CE:  direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998,
          relativa    all'estensione    della    direttiva   97/80/CE
          riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
          basata  sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
          del nord.
              98/56/CE:  direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di
          moltiplicazione delle piante ornamentali.
              98/71/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
          dei disegni e dei modelli.
              98/76/CE:  direttiva del Consiglio, del 1 ottobre 1998,
          che  modifica  la  direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso
          alla  professione  di trasportatore su strada di merci e di
          viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di
          diplomi,  certificati e altri titoli allo scopo di favorire
          l'esercizio   della   liberta'  di  stabilimento  di  detti
          trasportatori   nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
          internazionali.
              98/79/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  27  ottobre  1998, relativa ai dispositivi
          medico-diagnostici in vitro.
              98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998,
          concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo
          umano.
              98/84/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi
          ad   accesso   condizionato   e   dei  servizi  di  accesso
          condizionato.
              98/93/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14 dicembre
          1998,  che  modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce
          l'obbligo  per  gli  Stati membri della CEE di mantenere un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi.
              99/2/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  gli
          alimenti  e  i  loro  ingredienti  trattati  con radiazioni
          ionizzanti.
              99/3/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
          comunitario  di  alimenti  e  loro ingredienti trattati con
          radiazioni ionizzanti.
              1999/20/CE: direttiva del consiglio, del 22 marzo 1999,
          che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
          nell'alimentazione  degli  animali,  82/471/CEE  relativa a
          taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali,
          95/53/CE,  che fissa i principi relativi all'organizzazione
          dei  controlli  ufficiali  nel  settore  dell'alimentazione
          animale  e  95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'
          per   il   riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni
          stabilimenti    e   intermediari   operanti   nel   settore
          dell'alimentazione degli animali.
              1999/34/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del  10  maggio 1999, che modifica la direttiva
          85/374/CEE  del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danni
          da prodotti difettosi.
              1999/35/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29 aprile
          1999,  relativa  a  un  sistema  di visite obbligatorie per
          l'esercizio   in   condizioni  di  sicurezza  di  traghetti
          roll-on-roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
          servizi di linea.
              1999/38/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29 aprile
          1999,  che  modifica  per  la  seconda  volta  la direttiva
          90/394/CEE  sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
          il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.".
              -  Il  capo  III, titolo IX, libro V, del codice civile
          concerne "del diritto di brevetto per modelli di utilita' e
          per modelli e disegni ornamentali".
              -  Il  regio  decreto 25 agosto 1940, n. 1411, concerne
          "Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di
          brevetti per modelli industriali"
              -  Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n. 95,
          concerne "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla
          protezione giuridica dei disegni e dei modelli".
          Note all'art. 1:
              - Le  tariffe  di cui alle lettere c) ed f), n. 2, art.
          10,  della  tabella  allegata  al  decreto  ministeriale 28
          dicembre  1995, che modifica quelle allegate al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono
          le seguenti:
                "c)  per  il  rilascio  del  brevetto, se la tassa e'
          invece pagata in tre rate:

             a) rata per il I quinquennio ....     500.000
             b) rata per il II quinquennio ....    600.000
             c) rata per il III quinquennio .... 1.000.000
                  f)   per il rilascio del brevetto di un tutto o una
          serie  di  modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio
          decreto  25  agosto  1940,  n.  1411, se la tassa e' invece
          pagata in tre rate:

           1) rata per il I quinquennio ....    600.000
           2) rata per il II quinquennio .... 1.000.000
           3) rata per il III quinquennio ... 1.500.000".
              - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972, n. 641, concerne "Disciplina delle tasse
          sulle concessioni governative".
              - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca "Testo
          delle  disposizioni legislative, in materia di brevetti per
          invenzioni   industriali".   (Pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1939).