IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  174 del 30 luglio 1990, recante linee guida
per   il  contenimento  delle  emissioni  inquinanti  degli  impianti
industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2  ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  276  del  25  novembre  1995,  recante disciplina delle
caratteristiche  merceologiche  dei  combustibili aventi rilevanza ai
fini  dell'inquinamento  atmosferico  nonche'  delle  caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione;
  Visto  il  documento di riferimento della Commissione europea sulle
migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie,
elaborato   in   conformita'  all'articolo  16,  paragrafo  2,  della
direttiva   96/61/CE   sulla   protezione   e   controllo   integrato
dell'inquinamento, approvato nel dicembre 2001;
  Considerato  che  il citato documento della Commissione europea, al
punto  2.7.  relativo al processo di coking, definisce come "prodotto
di  raffineria  e  combustibile"  il  coke  da  petrolio (cosi' detto
"pet-coke");
  Considerato  inoltre  che  il  citato  documento,  al punto 5.2.10,
descrive   come   migliori   tecniche  disponibili  il  precipitatore
elettrostatico  per  l'abbattimento  delle  emissioni di polveri e la
desolforazione  per  la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo,
corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria
di   Gela,  e  tenuto  conto,  in  particolare,  che  il  sistema  di
desolforazione  e  denitrificazione  della  centrale di produzione di
energia  elettrica  di Gela - unico impianto di questo tipo esistente
in  Italia  -  assicura,  visto  l'elevato  livello  tecnologico, una
combustione ambientalmente sicura di "pet-coke";
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di chiaramente
individuare,  in  relazione  a  quanto  indicato nel citato documento
della  Commissione  europea,  la  disciplina  applicabile  al coke da
petrolio   e   di   stabilirne  le  modalita'  di  utilizzazione,  in
considerzione   dell'importanza   strategica  di  tale  prodotto  per
l'occupazione e l'economia nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri delle attivita' produttive e del lavoro e delle politiche
sociali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  7,  comma  3, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:  "c)  i  rifiuti  da  lavorazioni  industriali, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la
seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile
per uso industriale.".