IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'articolo  9  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 488, concernente
l'istituzione  del  contributo  unificato  di  iscrizione a ruolo nei
procedimenti  giurisdizionali  civili,  amministrativi  e  in materia
tavolare,   comprese   le   procedure  concorsuali  e  di  volontaria
giurisdizione  indicati  al  comma  1  del medesimo articolo, nonche'
l'articolo  71  delle  norme  di  attuazione  del codice di procedura
civile,  al  fine  di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in
irreversibili  difficolta'  interpretative  all'atto  della  concreta
attuazione della disciplina, difficolta' principalmente connesse, per
un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato
e,  per  l'altro,  alle numerose questioni ermeneutiche da piu' parti
sollevate;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rimuovere  ogni  onere  legato  all'introduzione  di  procedimenti in
materia  di  equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89,
connessi  alla  tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Modifiche all'articolo 9 della
           legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1

  1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce in giudizio, o che
deposita  il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi,
che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e'
tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma
2.   La   parte   che   modifichi   la  domanda  o  proponga  domanda
riconvenzionale  o  formuli  chiamata  in  causa  o svolga intervento
autonomo,  cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a
farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo pagamento
integrativo  secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla legge.".
  2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito
per   essere  recuperato  nei  confronti  della  parte  obbligata  al
risarcimento del danno.".
  3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono  soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In
caso  di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e'
tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella
tabella  1  allegata  alla  presente  legge.  Ove non vi provveda, il
giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda".
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Entro  dieci  giorni  dal  momento  in cui si determina il
presupposto  del  pagamento  del  contributo  o della integrazione ai
sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in
caso  di  omesso  o  insufficiente pagamento del contributo, notifica
alla  parte  l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione
della  tabella  1,  avvertendo  espressamente che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione
mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.".
  5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore,
dall'imposta  di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie  e  natura,  nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile,  i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati  in  corso  di  causa,  ed  i procedimenti di regolamento di
competenza e di giurisdizione.".
  6.  Il  comma  11  dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
  "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo
2002  ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo a decorrere dalla medesima
data.  Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo
2002  la  parte  si  avvale  delle disposizioni del presente articolo
versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione:
    a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
    b)  del  50  per  cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio
2000;
    c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
  Non  sono  soggetti  al  contributo  di  cui al presente articolo i
procedimenti  rimessi  o  assunti  in decisione, anche se rimessi sul
ruolo  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio
1992.  Non  si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia'
pagato  a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo,
di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa
fissa.".
  7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Nell'ipotesi  di  cui all'articolo 91 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.".
  8.  Nel  numero  4  della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ",
capo  I,  III  e  IV,"  e  sono soppresse le parole: "e II,", nonche'
l'ultimo   periodo   dalle   parole:  "il  contributo"  alle  parole:
"procedura civile.".
  9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per
i  procedimenti  speciali  di  cui  al  libro  quarto,  titolo II, ad
eccezione  del  capo  I, del codice di procedura civile, e' dovuto il
contributo  indicato  alla  lettera  b)  del  numero 1 della presente
tabella.".
  10.  Dopo  il  numero  5,  della  tabella 1, allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo  dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto
per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
  11.  Dopo  il  numero  5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Per  i  procedimenti  in  materia  di locazione, comodato,
occupazione  senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".