IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione del citato decreto legislativo n. 496 del 1948;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n.  115,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante norme
per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
  Visti,  in  particolare, il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973,  recante  riforma  delle  leggi  sul  lotto pubblico, la legge 2
agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure
per  il  personale del lotto, la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante
modificazioni alla legge n. 528 del 1982, con particolare riferimento
all'articolo  6,  i  decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990,  n.  303,  e  16 settembre 1996, n. 560, recanti regolamento di
applicazione  ed  esecuzione delle leggi numeri 528 del 1982 e 85 del
1990, il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677,  recante  approvazione del regolamento delle lotterie nazionali
"Solidarieta'  nazionale",  "Lotteria di Merano" e "Italia", la legge
26  marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie, lotterie
nazionali  ad estrazione istantanea, tombole e pesche, il decreto del
Ministro  delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183, recante regolamento
delle  lotterie  nazionali  ad  estrazione istantanea, il decreto del
Ministro   delle   finanze   31  gennaio  2000,  n.  29,  concernente
regolamento  recante  norme  per  l'istituzione  del gioco "Bingo" ai
sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche' la
direttiva  del  Ministro  delle  finanze  in  data 12 settembre 2000,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 218 del 18 settembre 2000,
relativa al controllo centralizzato del gioco del "Bingo";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 62, ai
sensi   del  quale,  tra  l'altro,  all'Agenzia  delle  entrate  sono
attribuite  tutte  le  funzioni  concernenti  le  entrate  tributarie
erariali  che  non  sono  assegnate alla competenza di altre agenzie,
enti  od organi, e la medesima Agenzia e' competente in particolare a
svolgere  i servizi relativi alla Amministrazione, alla riscossione e
al   contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  nonche'  di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o
locali   gia'  di  competenza  del  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero  delle  finanze  o  affidati alla sua gestione in base alla
legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
  Visto,  altresi',  l'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del
1999  relativo  all'istituzione  del  Ministero dell'economia e delle
finanze e alla contestuale soppressione dei Ministeri delle finanze e
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, nonche'
l'articolo   l  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  in  data
28 dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  del 12
gennaio  2001,  il  quale  ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio
2001 le agenzie fiscali sono esecutive;
  Visto  l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
recante  primi  interventi  per il rilancio dell'economia, secondo il
quale,  al  fine  di  ottimizzare  il  gettito erariale derivante dal
settore,  le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei  giochi,  delle  scommesse  e  dei concorsi a premi e le relative
risorse  sono  riordinate  con  regolamento  governativo  secondo  il
criterio  della  eliminazione  di  duplicazioni  e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura
unitaria,  da  individuare  in  un  organismo  esistente,  ovvero  da
istituire  ai  sensi  degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.
300 del 1999;
  Considerato che le attuali competenze dell'Agenzia delle entrate in
materia  di  scommesse  e  di  concorsi  pronostici costituiscono una
componente  residuale del complesso delle attribuzioni spettanti alla
medesima    Agenzia    e    che   invece,   allo   stato,   competono
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  le  funzioni
essenziali  per l'esercizio del gioco del lotto, per la gestione, tra
altre, delle lotterie nazionali nonche' per la gestione del gioco del
"Bingo";
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere espresso dalla struttura interdisciplinare di cui
all'articolo  73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nella seduta del 29 ottobre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta dell'11 gennaio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  funzioni statali in materia di giochi di abilita', concorsi
pronostici  e  scommesse,  ivi comprese quelle inerenti alla gestione
delle  relative  entrate,  attribuite all'Agenzia delle entrate, sono
esercitate   dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2002
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 299
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n.  496,
          recante  "Disciplina  delle  attivita'  di gioco", e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 118 del 22 maggio
          1948.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1951,    n.    581   recante   "Norme   regolamentari   per
          l'applicazione   e  l'esecuzione  del  decreto  legislativo
          14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di
          gioco"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
          31 luglio 1951.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del
          1951,  e' stato modificato dal decreto del Presidente della
          Repubblica 5 aprile 1962, n. 806 "Modificazioni del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  18 aprile 1951, n. 581,
          recante  norme regolamentari per applicazione ed esecuzione
          del  decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n.  496, sulla
          disciplina  delle  attivita'  di  giuoco" che e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 1962.16
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio
          2000,   n.   115   "Regolamento   recante   norme   per  la
          riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato  a  norma  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400", e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2000.
              -  Il  regio  decreto-legge  19 ottobre  1938, n. 1933,
          recante   "Riforma   delle   leggi   sul  lotto  pubblico",
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
          n. 973, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298
          del 30 dicembre 1938.
              -  La legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento
          del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del
          13 agosto 1982.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6  della  legge
          19 aprile  1990,  n.  85 "Modificazioni alla legge 2 agosto
          1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto":
              "Art.  6  (Disposizioni  relative  alle concessioni del
          gioco del lotto). - 1. A tutte le concessioni del gioco del
          lotto  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla legge
          22 dicembre  1957,  n. 1293, e successive modificazioni, ed
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
          n. 1074, e successive modificazioni.
              2.  All'art.  8  della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e'
          aggiunto il seguente comma: "In caso di reciproche cessioni
          tra  rivendite  di  generi  di  monopolio e ricevitorie del
          lotto,  non  si applica il disposto del secondo e del terzo
          comma dell'art. 12 della presente legge".
              3.  Sono  fatte  salve  le  condizioni  piu' favorevoli
          esistenti  per  gli attuali concessionari ex dipendenti del
          lotto per la concessione al coadiutore".
              -  I  decreti  del Presidente della Repubblica 7 agosto
          1990,   n.  303,  e  16 settembre  1996,  n.  560,  recanti
          "Regolamento  di  applicazione  ed  esecuzione  delle leggi
          2 agosto   1982,   n.   528,   e  19 aprile  1990,  n.  85,
          sull'ordinamento   del  gioco  del  lotto"  e  "Regolamento
          concernente  la  disciplina del gioco del lotto affidata in
          concessione",   sono   pubblicati   rispettivamente   nelle
          Gazzette  Ufficiali n. 250 del 25 ottobre 1990 e n. 254 del
          29 ottobre 1996.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          20 novembre   1948,  n.  1677,  recante  "Approvazione  del
          regolamento    delle   lotterie   nazionali   "Solidarieta'
          nazionale  ,  "Lotteria  di  Merano  e  "Italia ", e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 95 del 26 aprile
          1949.
              -  La  legge  26 marzo  1990,  n.  62 recante "Norme in
          materia  di  lotterie,  tombole  e pesche. Disciplina degli
          effetti  dei  decreti-legge  15 maggio  1989,  n. 175, e 13
          luglio  1989,  n.  255", e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990.
              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 12 febbraio
          1991, n. 183, recante "Regolamento delle lotterie nazionali
          ad   estrazione  istantanea",  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991.
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 gennaio
          2001,  n.  29  "Regolamento recante norme per l'istituzione
          del  gioco  "Bingo"  ai  sensi dell'articolo 16 della legge
          13 maggio 1999, n. 133", e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.
              -  Il  decreto  del Ministro delle finanze 12 settembre
          2000  "Controllo  centralizzato  del gioco Bingo", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre
          2000.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'  art. 62 del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59":
              "Art.  62  (Agenzia  delle  entrate).  - 1. All'Agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le  entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
          competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito
          di  perseguire  il  massimo  livello  di  adempimento degli
          obblighi    fiscali    sia   attraverso   l'assistenza   ai
          contribuenti,   sia   attraverso   i  controlli  diretti  a
          contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.
              2.  L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i
          servizi  relativi  alla amministrazione, alla riscossione e
          al  contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta sul
          valore  aggiunto,  nonche'  di  tutte le imposte, diritti o
          entrate   erariali   o   locali   gia'  di  competenza  del
          Dipartimento  delle  entrate  del Ministero delle finanze o
          affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite
          convenzioni stipulate con gli enti impositori.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'Agenzia.".
              -  L'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha
          riformato   l'organizzazione   del   Governo;  rispetto  al
          Ministero delle finanze ha cosi' disposto:
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze,
                  (omissis);
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica,
                  il Ministero delle finanze,
                  (omissis)".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 1 del decreto del
          Ministro    delle   finanze   28 dicembre   2000   recante:
          "Disposizioni  recanti  le modalita' di avvio delle agenzie
          fiscali  e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del
          personale  dell'amministrazione  finanziaria  a norma degli
          articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300":
              "Art.  1  (Operativita'  e  adempimenti  delle  agenzie
          fiscali).  1.  A decorrere  dal  1 gennaio 2001, le agenzie
          fiscali,  previste  dagli articoli dal 62 al 65 del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  sono  esecutive  e
          provvedono  a  stipulare  le convenzioni di cui all'art. 59
          del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonche' a
          deliberare  gli  atti di carattere generale che regolano il
          funzionamento  di  ciascuna  agenzia  ed i piani aziendali,
          predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa
          operativita'".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 12, comma 1, della
          legge 3 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per
          il rilancio dell'economia":
              "Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in  materia  di organizzazione e gestione dei giochi, delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della
          Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli  8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300;
              (omissis)".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
                "2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".