IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Seziono consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. (L) Ingresso nel territorio dello Stato